TAR Puglia (LE) Sez. I n. 1881 del 28 dicembre 2021
Urbanistica.Demolizione interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

In tema di interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici è legittimo il provvedimento sanzionatorio che contenga in sè anche la diffida, posto che il primo comma dell’art. 35 d.p.r. n. 380/2001 non indica un lasso temporale minimo tra il primo e la seconda, cosicché ne consegue che alla diffida può seguire immediatamente l’ordinanza di demolizione senza che il destinatario possa trarre alcun beneficio dalla sua preventiva notificazione né alcuna concreta lesione dalla sua mancanza. Ciò in quanto, in base all’art. 35, comma 2, d.p.r. n. 380/2001, la demolizione viene effettuata direttamente dal Comune a spese del trasgressore. La diffida, quindi, serve unicamente a consentire al privato di provvedere da sé alla demolizione, così evitando l’addebito delle spese sostenute dall’ente locale. Di conseguenza, la diffida contenuta nello stesso ordine demolitorio non contravviene allo spirito della norma, poiché attribuisce al privato un termine per provvedere in proprio, nel caso di specie previsto in trenta giorni, prima dell’intervento pubblico

Pubblicato il 28/12/2021

N. 01881/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01438/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Pantaleo Giuseppe Palumbo, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Calimera, via Vittorio Veneto, n. 12;

contro

Comune di -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocato Salvatore Paladini, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- della ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. -OMISSIS-, notificata il 27 settembre 2020, avente ad oggetto “Ingiunzione a demolire e ripristino dello stato dei luoghi (art. 31 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.). -OMISSIS-”, a firma del Responsabile del Settore VII - “Urbanistica S.U.E.” del Comune di -OMISSIS-;

- qualora occorra, della relazione tecnica di accertamento prot. n. -OMISSIS-, nonché del verbale di contestazione (n. -OMISSIS-.);

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto;

- e per l'accertamento e la dichiarazione, in via incidentale, che la via-OMISSIS-ha natura di strada privata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, e l’art. 6 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Parte ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento:

a) l’ordinanza n. -OMISSIS-, avente a “Oggetto: ingiunzione a demolire e ripristino dello stato dei luoghi (art. 31 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii.). -OMISSIS-”, con cui il Responsabile del Settore VII - “Urbanistica S.U.E.” del Comune di -OMISSIS-:

- “Vista la relazione tecnica di accertamento prot. -OMISSIS-dalla quale si evince che con riguardo al tratto stradale di via -OMISSIS-, in posizione arretrata rispetto all’intersezione con la via -OMISSIS-:

- precisamente a ml. 9,00 circa dalla detta intersezione, sulla via-OMISSIS-sono state rilevate opere di sbarramento al libero passaggio pedonale e carrabile;

- il primo tratto della via, che misura ml. 9,00 dall’intersezione, è in parte occupato (sulla corsia destra per chi guarda da via -OMISSIS-) da una imponente aiuola costituita da muretti sormontati da cordolo in calcestruzzo a contenimento di terra vegetale e piante, da muretto di contenimento della cassetta Enel, segnali stradali. Il tratto solo all’intersezione è costituito da due corsie, dopo appena ml. 1,95 circa, si restringe quasi a diventare a una corsia;

- la chiusura completa della via, eseguita trasversalmente alla lunghezza del tratto, è costituita da un muro dell’altezza di ml. 1,49 e della lunghezza di ml 2,90, eseguito, oltre che a chiusura della via, anche allo scopo di assicurare il cancello grande scorrevole per il passaggio carrabile; due pilastri in scatolato di ferro a forma rettangolare dell’altezza di ml. 1,55, di un piccolo cancello in ferro per il passaggio pedonale; di un binario a terra e dell’impianto elettrico rispettivamente per lo scorrimento e la movimentazione automatica del cancello grande”;

- <<Considerato che le opere di cui sopra:

- insistono su area intestata in catasto al Demanio Pubblico, in parte proveniente (corsia a sinistra) per distacco eseguito nell’anno 2009, della particella 203 del fg. 16 di proprietà della Regione Puglia ex Ersap in parte (corsia a destra) per distacco della particella 204 del fg. 16;

- ricadono all’interno delle aree P.I.R.T. del Pug. L’intero tratto è invece ricadente in parte in area P.I.R.T. e in parte in “zona C3 comparto 3” ed è tipizzato dal detto strumento come sede stradale esistente;

- sono state eseguite in assenza di titolo giuridico (diritto di proprietà o altro diritto reale sull’area interessata);

in assenza di autorizzazione all’occupazione di area del Demanio Pubblico;

in assenza di titolo edilizio e delle autorizzazioni paesaggistiche ex artt. 146 del D. Leg.ivo n. 42/04 e 90 delle N.T.A del PPTR e del nulla osta idrogeologico ex R.D. n. 3267/23>>;

- ha ingiunto al ricorrente la demolizione delle opere edilizie sopra indicate;

b) qualora occorra, la relazione tecnica di accertamento prot. n.-OMISSIS-, nonché il verbale di contestazione (n. -OMISSIS-.);

c) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.

Ha chiesto, altresì, l’accertamento e la dichiarazione, in via incidentale, che la via-OMISSIS-ha natura di strada privata.

A sostegno del gravame ha dedotto le seguenti censure, così testualmente rubricate:

1) Violazione di legge/violazione del principio del giusto procedimento/eccesso di potere - Sviamento di potere - Travisamento ed erronea valutazione dei fatti/Violazione del generale principio di legalità/carenza di motivazione/carenza istruttoria.

1.1 - Non si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-.

1.2 - Sono intervenuti ad opponendum, con atto notificato in data 11 dicembre 2020, i Signori -OMISSIS-, proprietari di abitazioni ubicate in -OMISSIS- alla via -OMISSIS-.

Hanno illustrato, innanzitutto, il proprio interesse all’intervento, evidenziando, in particolare, l’avvenuta richiesta al Comune di -OMISSIS- di verificare la regolarità edilizia del cancello installato all’inizio della predetta Via -OMISSIS- (“visto che lo stesso impediva il libero accesso alla predetta via, nonché l’esecuzione di taluni servizi pubblici (ad es. accesso dei mezzi della nettezza urbana per la raccolta dei rifiuti) e la realizzazione dei lavori di cui al permesso di costruire n. -OMISSIS-con il quale il Comune di -OMISSIS- aveva autorizzato lo scavo per l’interramento della rete idrica destinata a servire le abitazioni ubicate su Via -OMISSIS-”), cui seguiva la verifica della situazione esistente da parte del Comune di -OMISSIS- e, poi, l’ordinanza di demolizione oggetto del presente giudizio; indi, hanno affermato, di avere interesse alla conservazione dell’ordinanza di demolizione impugnata, atteso che, essenzialmente, la permanenza delle opere edilizie in questione incide negativamente sull’esercizio delle facoltà rivenienti dal diritto di proprietà delle abitazioni.

Gli interventori ad opponendum hanno, poi, eccepito in limine l’inammissibilità del ricorso, in ragione dell’omessa notifica dello stesso nei loro confronti (in quanto controinteressati), “a nulla rilevando la costituzione degli odierni interventori con il presente atto. Per costante orientamento giurisprudenziale (Ved. CdS Sez. IV, 12/05/2009 n. 2923), l’effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato, pacificamente riconosciuto nelle ipotesi di eventuali irregolarità della notificazione, non si verifica nel caso in cui la notificazione sia stata totalmente omessa, non potendo l’intervento in giudizio porre nel nulla gli effetti della decadenza dall’impugnazione che si producono allo scadere del termine per la sua proposizione. La proposizione del presente atto di intervento avvenuta dopo lo spirare del termine di impugnazione dell’ordinanza contestata non ha, dunque, l’effetto di sanare il contraddittorio”. Hanno, poi, contestato nel merito le pretese di parte ricorrente e chiesto il rigetto del gravame.

1.3 - Con ordinanza -OMISSIS-, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente formulata da parte ricorrente, con la seguente motivazione:

<<Ritenuto che - in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa, comunque richiedendo le questioni poste approfondimenti in sede di merito (sede nella quale potranno essere, altresì, preliminarmente effettuate anche compiute valutazioni in ordine alle eccezioni formulate in limine dalla parte ricorrente, in ordine alla legittimazione degli interventori ad opponendum, e dagli interventori ad opponendum, in relazione alla mancata notificazione del ricorso nei loro confronti) - gli effetti dell’ordinanza di demolizione impugnata debbono essere interinalmente sospesi;

Rilevato, altresì, che i pregiudizi dedotti dagli interventori ad opponendum sembrano poter essere tutelati con i rimedi civilistici>>.

1.4 - Sono, altresì, intervenuti ad opponendum, con atto notificato in data 2 - 9 aprile 2021, i Signori -OMISSIS-, parimenti proprietari di due diverse abitazioni ubicate in -OMISSIS- alla via -OMISSIS-, anch’essi eccependo in limine l’inammissibilità del gravame, in ragione dell’omessa notifica del ricorso nei loro confronti (in quanto controinteressati). Hanno, poi, contestato nel merito le pretese di parte ricorrente e chiesto il rigetto del gravame.

1.5 - Parte ricorrente e gli interventori ad opponendum hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.

In particolare, parte ricorrente ha eccepito la carenza di interesse e il difetto di legittimazione degli interventori ad opponendum, assumendo l’insussistenza di un vantaggio diretto e immediato riveniente a loro favore dall’ordinanza di demolizione de qua, sostenendo, in particolare, che “gli interventori ad opponendum non subiscono alcuna limitazione del proprio diritto di proprietà”, in ragione della preesistenza delle opere edilizie in questione all’acquisto degli immobili e dell’accesso alle proprie abitazioni senza alcun impedimento (potendo, peraltro, i medesimi promuovere azioni in sede civile).

1.6 - All’udienza del 26 maggio 2021, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, e l’art. 6 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, la causa è stata introitata per la decisione.

2. - In limine, va disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad opponendum, spiegata da parte ricorrente.

2.1 - Ed invero, in proposito, osserva il Collegio che gli odierni interventori ad opponendum rivestono la qualifica di controinteressati in senso tecnico, con la conseguente ammissibilità dell’intervento proposto.

2.2 - Sussiste, infatti, il relativo requisito “formale”, in quanto, anche se l’ordinanza di demolizione impugnata non reca espressamente i nominativi dei terzi vicini frontisti segnalanti, questi ultimi risultano facilmente individuabili, ove si consideri che la nota prot. n. -OMISSIS-, espressamente menzionata nell’ordinanza di demolizione impugnata n. -OMISSIS-, riferisce che al sopralluogo del 16 dicembre 2019 erano presenti, oltre al personale comunale, anche il sig. -OMISSIS- (odierna parte ricorrente, destinataria dell’ingiunzione di ripristino), il legale rappresentante della Società incaricata della esecuzione materiale del tratto di condotta idrica assentita dal Comune di -OMISSIS- con il permesso di costruire n. -OMISSIS-(per lavori di realizzazione della condotta idrica, commissionati da alcuni proprietari frontisti), e l’Avvocato Salvatore Paladini, “legale dei proprietari delle diverse abitazioni, interessate all’ottenimento della fornitura di acqua potabile”.

2.3 - Si ravvisa, poi, anche il relativo requisito “sostanziale”.

2.3.1 - Ed invero, in linea generale, è stato condivisibilmente osservato che, in sede di impugnazione di un’ordinanza di demolizione di abusi edilizi, deve ritenersi contraddittore necessario il soggetto che abbia provveduto a segnalare l’abuso e “il cui diritto di proprietà risulta direttamente leso dall’opera edilizia (Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2007, n. 2742)” (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 4 settembre 2012, n. 4684).

2.3.2 - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, sussiste la immediata compromissione del diritto dominicale degli interventori, direttamente inciso dalla realizzazione delle opere edilizie oggetto dell’intervento sanzionatorio comunale, considerata la lamentata restrizione dell’accesso alle loro proprietà (gli stessi evidenziano l’ingresso esclusivo da via -OMISSIS-) e le concrete circostanze da cui è scaturito l’accertamento relativo alle opere edilizie in questione (si veda la citata nota comunale prot. n. -OMISSIS-, punto 2.2 precedente), con il conseguente relativo vantaggio diretto ed immediato, riveniente dall’eventuale esecuzione dell’ingiunzione di ripristino impugnata.

Inoltre, alcuni degli odierni interventori sono stati anche indicati come persone offese nel procedimento penale scaturito dalla denuncia dell’abuso edilizio in questione, noto a parte ricorrente (cfr. il decreto di citazione a giudizio p.p.n. -OMISSIS-R.G., con fissazione dell’udienza per il 6 novembre 2020, data, questa, peraltro antecedente alla notifica del ricorso in esame, avvenuta il 12 - 13 novembre 2020); si vedano, inoltre, gli atti di costituzione di parte civile nell’ambito del suddetto procedimento penale (allegato n. 8 al deposito dell’11 dicembre 2021).

2.4 - Fermo quanto innanzi, va pure ricordato, d’altro canto, che, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 28 comma 2 Cod. Proc. Amm., è sufficiente che l’interessato possa vantare un interesse di fatto rispetto alla controversia, che sia avvinto da un nesso di dipendenza o accessorietà rispetto a quello azionato in via principale e che consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dall’accoglimento del ricorso (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Terza, 24 febbraio 2021, n. 1243).

3. - Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

4. - Parte ricorrente si duole della violazione dell’art. 35 (“Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici”) del d.P.R. n. 380/2001, per non avere il Comune di -OMISSIS- effettuato la “previa diffida non rinnovabile”, di cui al citato art. 35.

4.1 - La censura va disattesa.

Ed invero, <<come più volte affermato dal Consiglio di Stato, è legittimo il provvedimento sanzionatorio che contenga in sè anche la diffida, posto che il primo comma dell’art. 35 d.p.r. n. 380/2001 non indica un lasso temporale minimo tra il primo e la seconda, cosicché “ne consegue che alla diffida può seguire immediatamente l’ordinanza di demolizione senza che il destinatario possa trarre alcun beneficio dalla sua preventiva notificazione né alcuna concreta lesione dalla sua mancanza” (Cons. Stato, Sez. II. 5.07.2019, n. 4662; Cons. Stato, Sez. VI, 31.05.2017, n. 2618).

Tale conclusione deriva dal fatto che, in base all’art. 35, comma 2, d.p.r. n. 380/2001, la demolizione viene effettuata direttamente dal Comune a spese del trasgressore. La diffida, quindi, serve unicamente a consentire al privato di provvedere da sé alla demolizione, così evitando l’addebito delle spese sostenute dall’ente locale. Di conseguenza, la diffida contenuta nello stesso ordine demolitorio non contravviene allo spirito della norma, poiché attribuisce al privato un termine per provvedere in proprio, nel caso di specie previsto in trenta giorni, prima dell’intervento pubblico>> (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione Seconda, 27 aprile 2020, n. 743).

5. - Parte ricorrente deduce, inoltre, essenzialmente, l’omesso previo accertamento della proprietà delle aree interessate dall’intervento edilizio in questione (a suo dire, non pubblica, come ritenuto dal Comune di -OMISSIS- ma in parte degli eredi -OMISSIS-, e in parte di altra ditta), nonché la non necessità di alcun titolo autorizzatorio (permesso di costruire), assumendo, in particolare, che “la realizzazione del cancello in questione e della modesta aiuola non richiedevano e non richiedono alcun titolo autorizzatorio non trattandosi di opere edilizie e, soprattutto, non comportano una trasformazione dei luoghi urbanisticamente rilevante integrando al più un intervento di manutenzione ordinaria ex art. 3, comma 1, lett. A) DPR n. 380/2001, mentre le ulteriori opere rientrerebbero nella cd. attività edilizia libera di cui all’art. 6 citato D.P.R.”.

5.1 - Anche queste doglianze vanno disattese.

Osserva il Collegio che l’impugnata ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- si configura quale atto “plurimotivato”, in quanto fondato su di una pluralità di ragioni indipendenti e autonome le une dalle altre, ciascuna delle quali ex se idonea a giustificarne l’adozione.

E’ appena il caso di ricordare, in proposito, il costante orientamento pretorio secondo cui, <<“In presenza di un cd. atto plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale; in sostanza, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento” (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2910; sez. V, 12 settembre 2017, n. 4297; sez. V, 21 agosto 2017, n. 4045)>> (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 30 marzo 2018, n. 2019): giova in proposito rammentare il chiaro insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 27 aprile 2015, n. 5), secondo cui, <<c) nel caso in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze>>.

5.2 - Ciò posto, la gravata ingiunzione di demolizione si fonda, in particolare, sull’assenza dei necessari titoli abilitativi edilizi: specifica e autonoma ragione, questa, posta correttamente dal civico Ente a base dell’ordinanza medesima e da sola sufficiente ad acclararne la legittimità (con conseguente assorbimento delle ulteriori censure dirette a contestare gli altri capi del provvedimento, ivi incluso quello relativo alla proprietà delle aree interessate, in uno alla domanda volta all’accertamento e dichiarazione, in via incidentale, della natura di strada privata di via -OMISSIS-).

5.3 - Ed invero, osserva innanzitutto questa Sezione che, “per apprezzare se un abuso edilizio necessiti o meno di permesso di costruire, occorre operare una valutazione complessiva e d’insieme dell’alterazione urbanistica ed edilizia del territorio con esso prodottasi, non essendo consentito operare una valutazione atomistica dei singoli interventi al fine di stabilire se gli stessi siano o meno assoggettati a permesso di costruire...” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 27 febbraio 2020, n. 257).

E’ stato ancora condivisibilmente rilevato che <<“la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, sicché non è dato scomporne una parte per negare l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante considerato, ma dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni” (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2019, n. 7601)>> (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 31 agosto 2020, n. 5321).

5.4 - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, il complesso delle opere edilizie realizzate, peraltro pure sistematicamente collegate in funzione della limitazione dell’accesso alla strada in questione (la gravata ordinanza di demolizione evidenzia espressamente che si tratta di “opere di sbarramento al libero passaggio pedonale e carrabile”), integra trasformazione edilizia ed urbanistica del suolo, con conseguente necessità del permesso di costruire.

5.5 - Fermo quanto innanzi, a ciò si aggiunga, per completezza espositiva, che (si veda anche la documentazione fotografica depositata in giudizio):

- riguardo al cancello, non si tratta di mero cancello metallico, bensì di rilevante opera edilizia a chiusura completa della via, “costituita da un muro dell’altezza di ml. 1,49 e della lunghezza di ml 2,90, eseguito, oltre che a chiusura della via, anche allo scopo di assicurare il cancello grande scorrevole per il passaggio carrabile; due pilastri in scatolato di ferro a forma rettangolare dell’altezza di ml. 1,55: di un piccolo cancello in ferro per il passaggio pedonale; di un binario a terra e dell’impianto elettrico rispettivamente per lo scorrimento e la movimentazione automatica del cancello grande”;

- relativamente all’aiuola, non si tratta di “modesta aiuola” (come, invece, dedotto dal ricorrente), bensì di “una imponente aiuola costituita da muretti sormontati da cordolo in calcestruzzo a contenimento di terra vegetale e piante, da muretto di contenimento della cassetta Enel, segnali stradali”.

6. - Parimenti infondata è la censura con cui parte ricorrente lamenta la carenza motivazionale dell’ordinanza gravata, “in quanto adottata senza la necessaria indicazione di un interesse pubblico attuale e concreto prevalente rispetto all’affidamento medio tempore maturato in capo al ricorrente, in considerazione del carattere datato delle opere contestate”.

6.1 - Ed invero, “il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 17 ottobre 2017, n. 9).

7. - Il ricorso, oltre che infondato, era anche inammissibile (come eccepito dagli interventori ad opponendum), in ragione della omessa notifica dello stesso agli odierni interventori (controinteressati in senso tecnico, per quanto sopra esposto, cfr. paragrafi nn. 2, 2.1, 2.2, 2.3 e relativi sottoparagrafi).

7.1 - Ed invero, “Per costante e condiviso principio giurisprudenziale, … l’effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato, pacificamente riconosciuto nelle ipotesi di eventuali irregolarità della notificazione, non si verifica nel caso in cui la notificazione sia stata totalmente omessa, non potendo l’intervento in giudizio porre nel nulla gli effetti della decadenza dall’impugnazione, che si producono allo scadere del termine per la sua proposizione (per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2009, n. 2923)” (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 3 marzo 2014, n. 964): infatti, la comparizione del controinteressato non evocato in giudizio non può produrre alcun effetto sanante “nei casi in cui la notifica stessa difetti in radice ed in toto ed il controinteressato sia intervenuto al dichiarato fine di eccepire l’inammissibilità del ricorso per tale causale oltre il termine utile per la proposizione dell’impugnazione. Soltanto ove l’intervento ad opponendum si sia verificato nel segmento temporale fra la conoscenza del provvedimento impugnato ed i termini per la proposizione del ricorso, la spontaneità della costituzione rende superflua la notificazione, essendosi il contraddittorio, comunque, costituito ed essendo, quindi, stato raggiunto lo scopo della prescrizione tassativa (in termini: T.A.R. Veneto, II, 14 settembre 2012, n.1180; T.A.R. Piemonte, Torino, I, 27 settembre 2009, n. 2085; T.A.R. Lazio, Roma II, 10 maggio 2011, n. 404)…” (T.A.R. Palermo, Sezione Terza, 5 novembre 2013, n. 2032; in termini, T.A.R. Marche, Ancona, Sezione Prima, 2 luglio 2015, n. 533).

7.2 - Orbene, nel caso in esame, il primo atto di intervento è stato notificato in data 11 dicembre 2020, e il secondo in data 2 - 9 aprile 2021, quindi ben oltre la scadenza del termine decadenziale di sessanta giorni per l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, conosciuta da parte ricorrente il 27 settembre 2020.

8. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere respinto (pur precisando che lo stesso era anche inammissibile, come sopra illustrato).

9. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore

Silvio Giancaspro, Referendario