TAR Campania (NA) Sez. VI n. 21214 del 18 aprile 2017
Urbanistica.Demolizione interventi in zona vincolata
 
Ove gli interventi edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l'alterazione dell'aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand'anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, in ipotesi assentibili con mera D.I.A., l'applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica

Pubblicato il 18/04/2017

N. 02114/2017 REG.PROV.COLL.

N. 04070/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4070 del 2016, proposto da:
C.D.G. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Basile, Bruno Garante, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Basile in Napoli, largo Francesco Torraca, n.71;

contro

Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela De Franciscis, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Di Martino in Napoli, Riviera di Chiaia, n.180;

per l'annullamento

dell' ordinanza prot. 50291 del 28.7.2016 del Dirigente della v^ direzione - gestione, tutela e sicurezza del territorio del Comune di Pozzuoli con la quale si dispone il rigetto dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata dal ricorrente per la realizzazione di una canna fumaria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2017 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Espone la società odierna ricorrente di condurre in locazione commerciale due locali in Pozzuoli, al corso Umberto I n. 17/19 ove svolge attività di ristorazione, segnatamente di pizzeria. Rappresenta che i suddetti locali sono muniti di canna fumaria, che il precedente conduttore aveva omesso di adeguare al sopravvenuto regolamento comunale di igiene e sanità pubblica. Rappresenta, ancora, di aver quindi eseguito interventi di adeguamento della preesistente canna fumaria, senza inoltrare SCIA e munirsi del preventivo titolo abilitativo, avendo solo inoltrato, sul presupposto che si trattava di intervento di manutenzione straordinaria, istanza di accertamento di conformità ex artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380 del 2001 e di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Con ordinanza notificata il 2 agosto 2016 il dirigente della competente direzione del Comune di Pozzuoli ha rigettato l’istanza di concessione edilizia in sanatoria trattandosi di opere insuscettibili di sanatoria “in quanto non risulta accertata la conformità urbanistica …e paesaggistica…” quindi ingiungendo la demolizione della canna fumaria di che trattasi.

Avverso la detta ordinanza è quindi proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, difetto dei presupposti e di motivazione, con specifico riferimento alla contestata (dall’amministrazione) assenza dell’assenso del proprietario e del condominio, di contro sussistente, giusta delibera assembleare del 24.2.2012. Con una seconda articolata censura parte ricorrente afferma la illegittimità dell’ordinanza impugnata in quanto il dirigente avrebbe dovuto limitarsi a irrogare la sanzione prevista dall’art. 37 del testo unico edilizia per intervento eseguito in assenza di SCIA e ritenere l’adeguamento della canna fumaria un’opera irrilevante sotto il profilo paesaggistico. Si deduce, infine, violazione delle norme in tema di garanzie partecipative per non essere stati comunicati alla parte ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica.

Si è costituito in giudizio il Comune di Pozzuoli affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 29 marzo 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Si controverte della legittimità del provvedimento del dirigente del Comune di Pozzuoli con cui è stata respinta l’istanza di concessione edilizia in sanatoria presentata dalla ricorrente con riguardo alla installazione di una canna fumaria in acciaio, lungo la verticale del fabbricato nella parte retrostante il locale servito (pizzeria), che termina ad un’altezza di circa mt. 5,50 dal solaio di copertura e mt. 1,50 dal colmo del terrazzo del fabbricato circostante. Non è controverso tra le parti che l’installazione della canna sia avvenuta in assenza di autorizzazione paesaggistica e della richiesta comunque di qualsivoglia titolo abilitativo.

Tanto premesso, come questa Sezione ha recentemente osservato con riguardo ad analoga fattispecie relativa alla installazione di canna fumaria nello stesso comune di Pozzuoli, l’intervento edilizio di che trattasi ha generato un’alterazione dell’aspetto esteriore dei luoghi in zona paesaggisticamente vincolata, giusta d.m. del 12 settembre 1957) (cfr. T.A.R. Napoli, VI Sezione, 3 aprile 2017 n. 1790). Depongono in tal senso le significative dimensioni della canna fumaria in questione, necessariamente rilevanti attesa la funzione della stessa, ma per ciò stesso inequivocamente di impatto ambientale significativo. La giurisprudenza ha infatti statuito che ove gli interventi edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l'alterazione dell'aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand'anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, in ipotesi assentibili con mera D.I.A., l'applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica (T.A.R. Napoli, IV Sezione, 23 ottobre 2013, n. 4676).

In tal senso, come ripetutamente affermato dalla Sezione (cfr., sentenza 1.8.2013, n. 4037), in presenza di opere edificate senza titolo edilizio in zona vincolata, l’ordinanza di demolizione, sia essa adottata ai sensi dell’art. 31, di cui è stata fatta applicazione nel provvedimento impugnato, che dell’art. 27 D.P.R. 280/2001, è da ritenersi provvedimento rigidamente vincolato. La realizzazione dell’opera in contestazione, in mancanza dei prescritti titoli abilitativi, di per se stessa, dunque, fondava, ai sensi dell’articolo 31 del D.P.R. 380/2001, la reazione repressiva dell’organo di vigilanza.

Né può ritenersi l’avversata ordinanza viziata per difetto di motivazione ovvero dei presupposti essendo chiaramente indicate le ragioni dell’adozione dell’atto gravato, dalla descrizione dell’opera (in termini di dimensioni, rilevanza e modalità di installazione) al suo impatto sui valori paesaggistici alla cui tutela mira la sottoposizione dell’intero territorio del comune di Pozzuoli in forza del d.m. 12 settembre 1957.

In disparte la circostanza per cui la questione dell’assenso del condominio alla installazione della canna fumaria in questione è controversa in punto di fatto tra parte ricorrente e amministrazione resistente, osserva il Collegio che la necessità di acquisire il previo assenso dei condomini ai fini del rilascio di titoli abilitativi al posizionamento sulle facciate dei fabbricati di canne fumarie, risponde alla esigenza di prevenire controversie in ordine alla gestione della cosa comune ed alla potenziale lesione delle prerogative proprietarie. L’assenso dei condomini, invece, non rileva ai fini della conformità urbanistica dell’intervento – neanche con riguardo agli aspetti di staticità del fabbricato o di tutela della igiene pubblica – trattandosi di aspetti rimessi alla esclusiva valutazione della autorità amministrativa (cfr. T.A.R. Reggio Calabria, 6 febbraio 2017 n. 85).

Quanto infine alla lamentata violazione delle garanzia partecipative, osserva il Collegio, in linea con un orientamento interpretativo assolutamente costante, anche di questa Sezione, che non sussiste la necessità di comunicare l'avvio del procedimento volto all'adozione dell'ordine di demolizione di un abuso edilizio, stante il carattere vincolato della relativa azione amministrativa (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 7 novembre 2016, n. 5145; Idem, 22 settembre 2016 n. 4370). Giova peraltro rammentare che, secondo altrettanto pacifica giurisprudenza, le norme in materia di partecipazione procedimentale non sono suscettibili di applicazione formalistica ed acritica; pertanto, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina di per sé l'illegittimità del provvedimento finale laddove ci si trovi di fronte ad un procedimento di carattere vincolato, nel quale l’intervento dell’interessato non avrebbe alcuna concreta incidenza, soprattutto qualora - com’è nel caso di specie - i presupposti di fatto sono ben chiari all’amministrazione, senza che residuino margini di incertezza in ordine alle norme da applicare (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 agosto 2016, n. 3620). Queste conclusioni sono state non a caso recepite dal legislatore con l'introduzione, ad opera della L. n. 15 del 2005, degli artt. 10-bis e 21-octies nel corpo della L. n. 241 del 1990. In particolare, l’art. 10-bis va valutato dal giudice in modo da avere per l’appunto riguardo al successivo art. 21-octies, relativo alla non annullabilità degli atti per omessa comunicazione di avvio del procedimento (cui è da assimilare il mancato preavviso di rigetto), laddove l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 27 settembre 2016, n. 3948).

In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto siccome infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquida in euro 2,000 (duemila/00) oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Anna Corrado, Primo Referendario, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Anna Corrado        Paolo Passoni