TAR Piemonte Sez. II n. 531 del 21 aprile 2017
Urbanistica.Esonero dal contributo di costruzione
Non solo i soggetti pubblici in senso stretto possono essere beneficiari dell’esonero dal contributo di costruzione ma anche i soggetti privati che operino per conto di un soggetto pubblico o possano qualificarsi organo indiretto dell’ente pubblico, perché operanti nell’ambito di una concessione o di una delega.
Pubblicato il 21/04/2017
N. 00531/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00658/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 658 del 2011, proposto da:
Mychef Ristorazione Commerciale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Ingicco, Luigi Decio, Giovanni Lenti, con domicilio eletto presso lo studio Raffaele Ingicco in Torino, via del Carmine, 2;
contro
Comune di Novi Ligure, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Santilli, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Giambattista Vico, 10;
per l'accertamento
delle somme legittimamente dovute dalla ricorrente a titolo di contributo concessorio in relazione al permesso di costruire n. 26 rilasciato dal Comune di Novi Ligure in data 30/04/2010 per la "demolizione e ricostruzione di fabbricato ad uso commerciale e ristorazione in area di servizio "Marengo Nord", A7-A26"
e per la conseguente condanna
del Comune di Novi Ligure alla restituzione delle somme illegittimamente percepite, oltre interessi legali dal giorno dell'indebito pagamento al di dell'effettiva fatturazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Novi Ligure;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2017 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha chiesto accertarsi il corretto importo delle somme dovute dalla società a titolo di contributo concessorio in relazione ad un intervento di demolizione/ricostruzione di fabbricato ad uso commerciale nell’area di servizio “Marengo nord” dell’autostrada A7-A26.
Autostrade per l’Italia s.p.a. è concessionaria per la costruzione e l’esercizio della rete autostradale in forza di convenzione n. 230/1997; Autostrade per l’Italia s.p.a., a sua volta, nel 2007 ha indetto una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di ristoro dell’area in questione; ne è risultata affidataria l’odierna ricorrente Mychef Ristorazione Commerciale s.p.a. tenuta, in forza della convenzione, ad assicurare la somministrazione al pubblico e la vendita di bevande, alimenti, servizi e prodotti nell’ambito del fabbricato “Ristoro”.
A tal fine l’affidatario si è impegnato a demolire a propria cura e spese i fabbricati esistenti, realizzando ex novo le opere funzionali al servizio.
Predisposta la pratica edilizia il Comune ha richiesto alla società la somma di € 48.000,00 a titolo di monetizzazione di standard pubblico, somma che veniva versata dalla società con riserva. All’atto del rilascio del permesso di costruire alla società venivano ulteriormente richiesti € 68.006,29 a titolo di oneri di urbanizzazione, che venivano regolarmente versati.
Lamenta parte ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 comma 1 e 17 comma 3 lett. c) del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 49 della l.r. Piemonte n. 56/77, anche in relazione al d.lgs. n. 285/92 e al d.lgs. n. 193/94 nonché alla l. n. 498/92. Il contributo di costruzione non sarebbe dovuto con riferimento a tutte le opere pubbliche o di interesse generale quali possono considerarsi le infrastrutture autostradali; l’opera è stata realizzata per conto di Autostrade s.p.a. ed è destinata a rimanere di proprietà pubblica.
In subordine parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 comma 1 e 17 comma 4 del d.p.r. n. 380/2001; in ogni caso, e in subordine, gli oneri non dovrebbero essere parametrati anche al costo di costruzione ma solamente agli oneri urbanizzativi.
In estremo subordine si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.p.r. n. 380/2001; essendo la struttura destinata ad un pubblico servizio l’onere collegato al costo di costruzione non sarebbe dovuto, in quanto sostituito dalla tassa di smaltimento rifiuti.
Si è costituito il Comune resistente contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso.
All’udienza del 29.3.2017 la causa veniva discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Ritiene il collegio che la domanda principale proposta da parte ricorrente sia fondata.
Recita l’art. 17 comma 3 lett. c) del d.p.r. n. 380/2001 che il contributo di costruzione non è dovuto “c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”.
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che siffatto esonero richieda due presupposti: uno di carattere soggettivo e uno di carattere oggettivo.
Quanto al presupposto soggettivo la giurisprudenza si è ormai assestata nell’affermare che non solo i soggetti pubblici in senso stretto possono essere beneficiari dell’esonero ma anche i soggetti privati che operino per conto di un soggetto pubblico o possano qualificarsi organo indiretto dell’ente pubblico, perché operanti nell’ambito di una concessione o di una delega (in tal senso Cons. St, sez. IV, n. 595/2016 secondo cui l’esenzione spetta “soltanto qualora - come avviene nella concessione di opera pubblica e in altre analoghe figure organizzatorie - lo strumento contrattuale utilizzato consenta formalmente di imputare la realizzazione del bene direttamente all’ente per conto del quale il privato abbia operato”).
Si evince dalla concessione in atti (sub. doc. 2 di parte ricorrente) che l’affidatario è tenuto a redigere il progetto e realizzare con oneri a proprio carico una serie di opere strumentali e funzionali allo svolgimento del servizio quali impianti e fabbricati di cui ai punti 3.1.1.2. della convenzione.
Ai sensi del punto 3.3.2.4 - “investimenti sostenuti” - della convenzione stessa per le opere di cui al punto 3.1.1.2 di realizzazione e allestimento dell’area di servizio in modalità temporanea e definitiva, al termine dell’affidamento, l’affidatario non potrà sollevare alcuna pretesa nei confronti di Autostrade s.p.a.
Risulta in definitiva provata la sussistenza del requisito soggettivo, in quanto l’opera è destinata ad entrare nella disponibilità di soggetti pubblici nell’ambito di un sistema concessorio, senza che sia previsto che il privato da ultimo affidatario e realizzatore del bene ottenga ristoro alcuno dell’investimento realizzato.
Quanto al requisito oggettivo, ossia la pertinenza dell’opera a strutture di interesse generale, si condivide la tesi di parte ricorrente secondo cui la realizzazione di infrastrutture delle piazzole di sosta autostradale (per le quali sono prescritti tassativi requisiti sia di struttura, che di funzione e attività) acceda e completi il servizio autostradale nel suo complesso, rispondendo così ad una finalità pubblica che travalica l’interesse imprenditoriale del singolo gestore e che può ricondursi al concetto di interesse generale.
La domanda principale di parte ricorrente deve quindi trovare accoglimento con assorbimento delle domanda poste in via subordinata e condanna dell’amministrazione resistente alla rifusione di quanto indebitamente corrisposto.
Considerate le evoluzioni nel tempo subite dalla materia e le incertezze giurisprudenziali, si ritiene che gli interessi debbano decorrere ai sensi dell’art. 2033 c.c. dal giorno della domanda, da individuarsi nella notificazione del ricorso, pervenuto all’amministrazione in data 10.5.2011.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
accoglie il ricorso e per l’effetto condanna il Comune di Novi Ligure a rifondere alla società Mychef Ristorazione Commerciale s.p.a. la somma di € 68.006,29 oltre interessi dal 10.5.2011;
condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2500,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente
Savio Picone, Consigliere
Paola Malanetto, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Malanetto Carlo Testori