TAR Marche, Sez. I, n. 10, del 9 gennaio 2015.
Urbanistica.Legittimità sanatoria di canna fumaria per scarico proveniente dai forni elettrici della pizzeria
E’ legittimo il permesso in sanatoria relativo a istallazione di canna fumaria consistente in allacciamento del condotto di scarico proveniente dai forni elettrici della pizzeria ad una canna fumaria preesistente. Per giurisprudenza consolidata le canne fumarie dal punto di vista edilizio sono da qualificare in generale come volumi o impianti tecnici, essendo necessarie per l’utilizzo di impianti termici che nei moderni edifici sono indispensabili. Tale qualificazione può essere dubbia nel caso di canne fumarie di rilevanti dimensioni, la cui presenza potrebbe provocare problemi anche dal punto di vista della sicurezza statica degli edifici o della pubblica incolumità o anche in relazione alla presenza di eventuali vincoli architettonici sull’immobile sottostante, ma non è questo il caso, trattandosi nella specie di una canna fumaria di dimensioni normali, sulla quale è stato innestato un tubo di piccolo diametro. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00010/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00376/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 376 del 2009, proposto da:
Guido Giaccaglia e Ermelinda Murtas, rappresentati e difesi dagli avv. Maurizio Discepolo, Barbara Schiadà, con domicilio eletto presso l’Avv. Maurizio Discepolo, in Ancona, Via Matteotti, 99;;
contro
Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. Mariella Grippo, con domicilio eletto presso Ufficio Legale del Comune, in Ancona, piazza XXIV Maggio, 1;
nei confronti di
Carlo Polverini, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Ludovico Ascoli, con domicilio eletto presso Avv. Vito Ludovico Ascoli, in Ancona, piazza Stamira, 10;
per l'annullamento
del permesso in sanatoria relativo a istallazione di canna fumaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ancona e di Carlo Polverini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, nella spiegata qualità di proprietari di un appartamento sito al piano secondo di un edificio ricadente alla via Scrima n. 4 in Ancona, impugnano il permesso di costruire in sanatoria che il Comune ha rilasciato in favore del controinteressato (il quale è proprietario dei locali siti al piano terra dello stesso edificio, in cui è operante una pizzeria. Per inciso il sig. Polverini è anche proprietario dell’appartamento sito al primo piano dell’immobile). Il titolo in sanatoria riguarda i seguenti interventi, eseguiti in assenza di preventiva denuncia di inizio attività:
- chiusura di una tettoia preesistente con una parete in muratura e realizzazione di una nuova apertura;
- installazione di un condotto di esalazione dei fumi provenienti dai forni della pizzeria.
L’interesse dei ricorrenti ad impugnare il titolo in epigrafe discende dal fatto che gli stessi si ritengono gravemente danneggiati dalle emissioni odorigene provenienti dal locale pizzeria, che vengono convogliate nel loro appartamento proprio dall’esalatore installato dal controinteressato. Come risulta dagli atti del giudizio, fra le parti private sono ancora pendenti cause in sede civile (vedasi, ad esempio, le sentenze depositate dai ricorrenti in data 3/11/2014).
2. Questi i motivi di ricorso:
- violazione e falsa applicazione della normativa generale in materia di sanatoria edilizia. Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia, irrazionalità manifesta. Difetto di istruttoria. Carenza assoluta di motivazione.
3. Si sono costituiti il Comune di Ancona e il controinteressato sig. Polverini, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2014 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso va respinto nel merito.
In effetti, fermo ed impregiudicato quanto deciso dal giudice civile all’esito delle varie iniziative giudiziarie promosse dal sig. Giaccaglia (vedasi, ad esempio, le sentenze depositate da parte ricorrente in data 3/11/2014), nella presente sede giurisdizionale si deve discutere solo dei profili edilizi e igienico-sanitari inerenti il titolo impugnato. I profili igienico-sanitari, però, nella specie non presentano rilievo autonomo, atteso che:
- il controinteressato sig. Polverini ha infatti chiesto ed ottenuto dal Comune un titolo edilizio in sanatoria ed è questo il provvedimento che il sig. Giaccaglia e la sig.ra Murtas hanno impugnato davanti al TAR;
- ne consegue l’irrilevanza, da un punto di vista generale, dei profili afferenti le emissioni odorigene prodotte dalla cottura degli alimenti.
5. Premesso che i ricorrenti non contestano la parte della sanatoria relativa alla realizzazione di una volumetria aggiuntiva mediante tamponatura dei lati aperti di una preesistente tettoia, quanto alla canna fumaria è sufficiente osservare che:
- il controinteressato ha allacciato il condotto di scarico proveniente dai forni della pizzeria ad una canna fumaria preesistente (la quale era però a servizio di una semplice caldaia domestica e dunque potenzialmente non adeguata a sopportare anche i fumi di cottura di alimenti);
- per giurisprudenza consolidata le canne fumarie dal punto di vista edilizio sono da qualificare in generale come volumi o impianti tecnici, essendo necessarie per l’utilizzo di impianti termici che nei moderni edifici sono indispensabili. Tale qualificazione può essere dubbia nel caso di canne fumarie di rilevanti dimensioni (la cui presenza potrebbe provocare problemi anche dal punto di vista della sicurezza statica degli edifici o della pubblica incolumità o anche in relazione alla presenza di eventuali vincoli architettonici sull’immobile sottostante), ma non è questo il caso, trattandosi nella specie di una canna fumaria di dimensioni normali, sulla quale è stato innestato un tubo di piccolo diametro;
- non si vede dunque come avrebbe potuto il Comune di Ancona negare in parte qua il rilascio del titolo in sanatoria in favore del sig. Polverini.
6. Con riguardo poi all’eventuale necessità di un consenso dei condomini, il Collegio condivide la recente pronuncia del TAR Brescia, n. 1308/2014, secondo cui “…In generale, per l’art. 1002 c.c. comma 1, “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.”. Nel caso particolare che qui rileva, di installazione di una canna fumaria che interessi anche la facciata in corrispondenza delle proprietà di altri condomini, costante giurisprudenza – Cass. civ. sez. II 11 maggio 2011 n°10350, T. Roma sez. XII 28 luglio 2002, T. Milano 26 marzo 1992 e T. Trento 16 maggio 2013 n°432- non nega a priori la possibilità di effettuare l’opera senza l’assenso di costoro; richiede però, perché se ne possa prescindere, che in concreto non siano pregiudicati l’armonia e il decoro della facciata in questione…”. Nella specie, per quanto detto in precedenza, non si pone alcun problema di decoro della facciata dell’immobile in cui risiedono i ricorrenti.
7. Quanto ai profili igienico-sanitari, il Comune ha effettuato numerosi approfondimenti istruttori, coinvolgendo anche la competente Zona Territoriale dell’ASUR Marche.
Ebbene, tali approfondimenti non hanno confermato le perplessità degli odierni ricorrenti sulla conformità dell’impianto.
Al riguardo, si deve evidenziare in particolare che, con nota datata 19/6/2006, il S.I.S.P. dell’ASUR Marche - Z.T. n. 7, ha comunicato al competente dirigente comunale che:
- era stato effettuato un sopralluogo presso l’immobile in cui risiedono i ricorrenti (i quali non erano stati rintracciati nel loro appartamento) e in quell’occasione non era stata riscontrata la presenza di esalazioni maleodoranti nel vano scala condominiale, nel cortile retrostante e nella pubblica via;
- poiché il forno utilizzato nella pizzeria è elettrico, lo stesso non è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 98 del R.E.C. di Ancona.
Con la successiva nota datata 13/7/2007 il S.I.S.P. ha espresso parere favorevole con prescrizioni (fra le quali la necessità del rispetto delle disposizioni dell’art. 98 R.E.C.) al rilascio del titolo impugnato.
8. Una volta che l’amministrazione competente ha verificato nei limiti delle proprie possibilità che non vi è violazione di specifiche norme legislative o regolamentari (nel caso di specie viene in evidenza il citato art. 98 del R.E.C.) e che non sussistono pericoli per la salute pubblica, non è possibile negare il rilascio degli atti autorizzativi, i quali, come è noto, vengono adottati con la clausola, anche implicita, “fatti salvi i diritti dei terzi”. Ciò vuol dire che l’amministrazione non risponde dei pregiudizi cagionati dall’esecuzione non a regola d’arte di lavori regolarmente assentiti, salvo che si tratti di varianti significative e rilevanti dal punto di vista edilizio e/o igienico-sanitario.
Nella presente vicenda è emerso che le immissioni nell’appartamento di proprietà Giaccaglia erano cagionate dal fatto che il collegamento fra l’esalatore e la preesistente canna fumaria non era stato realizzato a regola d’arte, per cui i fumi si disperdevano prima di raggiungere il comignolo della canna fumaria (vedasi la relazione a firma dell’ing. Limpido allegata al ricorso - doc. n. 8). E poiché l’appartamento del sig. Giaccaglia si trova proprio nel punto in cui evidentemente il raccordo fra i due condotti presentava delle perdite, esso veniva investito per primo dai fumi (e in effetti, nel corso della causa civile che ha viste contrapposte le parti private il consulente nominato dal Tribunale di Ancona aveva individuato alcune soluzioni tecniche idonee a risolvere il problema consentendo nel contempo alla pizzeria di funzionare regolarmente. Vedasi la relazione a firma del c.t.u. ing. Cesarone - doc. allegato n. 10 al ricorso - nonché la citata relazione dell’ing. Limpido).
Questa, però, è vicenda civilistica, tanto è vero che proprio in sede civile il sig. Giaccaglia ha viste riconosciute le proprie ragioni (vedasi le citate sentenze depositate in data 3/11/2014, nonché i documenti depositati dal controinteressato unitamente alla memoria del 19/11/2014).
9. Il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna i ricorrenti in solido fra loro al pagamento in favore delle controparti costituite delle spese di giudizio, che ritiene di liquidare nella misura di € 1.000,00, oltre a IVA e CPA, in favore del Comune di Ancona e nella misura di € 1.000,00, oltre a IVA e CPA, in favore del sig. Polverini.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)