TAR Campania (NA) Sez. VI n. 554 del 2 febbraio 2019
Urbanistica.Muro di contenimento
Va esclusa la qualificazione del muro di contenimento in termini di "costruzione” per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento. Per contro, la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico, ed alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente
Pubblicato il 02/02/2019
N. 00554/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01081/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1081 del 2014, proposto da Francesco Mattera, rappresentato e difeso dall'avvocato Biagio Di Meglio, con domicilio ex lege (art. 25 c.p.a.) presso la Segreteria di questo T.A.R. e domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Serrara Fontana, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento n. 59 del 9.12.2013, notificato il 7.01.2014, con il quale l’amministrazione comunale di Serrara Fontana ha ingiunto la demolizione di opere asseritamente abusive con conseguente rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 gennaio 2019 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il Sig. Francesco Mattera – proprietario di un terreno sito nel Comune di Serrara Fontana, in via Casale di Basso, catastalmente censito al foglio 15, particella 251 – ha agito per l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato, con il quale l’amministrazione comunale ha ingiunto la demolizione delle opere abusive realizzate sul suddetto terreno, sostanziatesi nella edificazione di mura di contenimento avente una lunghezza complessiva di metri 19,85, travi trasversali in cemento armato, opere di sistemazione e livellamento terreno con installazione di tubazioni idriche ed elettriche ed ulteriori muri con funzione divisoria, di delimitazione dei confini e di contenimento.
Il ricorrente, previa descrizione delle caratteristiche del terreno e della necessità di interventi di risistemazione idonei a fronteggiare i rischi di frana e smottamento, ha rappresentato di aver presentato in data 20 aprile 2013 una d.i.a., assunta al prot. n. 3282, avente ad oggetto il rifacimento dei muri di confine e contenimento in contestazione.
Avverso il provvedimento impugnato la difesa del ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando la carenza di motivazione, la lacunosità dell’istruttoria e l’erroneità dei presupposti a base della determinazione adottata. In particolare, con riferimento al muro di contenimento indicato al punto A) del provvedimento impugnato, parte ricorrente ha dedotto che l’opera rientra nell’oggetto della d.i.a. sopra indicata, non assumendo alcun rilievo, ai fini pretesi dall’amministrazione, la circostanza che, contrariamente a quanto previsto in detta d.i.a., non sia stato eseguito il rivestimento del muro con pietre di tufo a faccia vista e ciò sia per l’irrilevanza del diverso materiale utilizzato sia in quanto le modifiche apportate, al pari della realizzazione delle travi, pure contestate dall’amministrazione al punto B) del provvedimento impugnato, si sono rese necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori al fine di assicurare una maggiore stabilità e sicurezza alle opere anche tenuto conto della relativa funzionalizzazione. In tale quadro, parte ricorrente, pure attraverso perizia all’uopo prodotta nel presente giudizio, ha sottolineato che le due travi in cemento armato non solo sono interrate ma sono preordinate a conferire stabilità al muro di contenimento, scongiurando ulteriori crolli. Né, inoltre, può assumere rilievo, la contestazione inerente al rivestimento e ciò in quanto il provvedimento impugnato su basa su un sopralluogo eseguito quando ancora le opere non erano state ultimate, sicché l’impiego delle pietre locali sarebbe stato certamente assicurato in piena conformità alla d.i.a. presentata dall’interessato. Le deduzioni successive si appuntano: a) sulla esclusione della sottoposizione delle opere de quibus al regime del permesso di costruire, anche tenuto conto della qualificazione dell’intervento, integrante una ristrutturazione di mura preesistenti; b) sulla irrilevanza della realizzazione del massetto di cemento in adiacenza al muro di contenimento, funzionale ad assicurare il passaggio da parte di terzi, stante la servitù di passaggio gravante sull’area, nonché la regimentazione delle acque piovane, rilevando, peraltro, anche al riguardo, la preesistenza delle opere ed il carattere meramente manutentivo dell’intervento; c) sulla irrilevanza dell’ulteriore muretto di appena 70 cm. di altezza che delimita una aiuola in assenza di riflessi sul piano paesaggistico ed edilizio. La difesa del ricorrente ha contestato, altresì, l’irrogazione della sanzione demolitoria per opere eseguite in difformità dalla d.i.a., come pure l’applicazione di detta sanzione in relazione al muro di contenimento indicato al punto D) del provvedimento impugnato in quanto non realizzato dal ricorrente e non insistente sulla proprietà del medesimo. Nelle prospettazioni di parte ricorrente, inoltre, la sussistenza del vincolo paesaggistico sull’area interessata dall’intervento non determinerebbe la necessità di alcun provvedimento autorizzatorio da parte dell’Autorità preposta alla relativa tutela stante l’insuscettibilità di una vulnerazione del contesto paesaggistico ambientale resa evidente anche dalla preesistenza delle opere de quibus. Parte ricorrente, infine, ha lamentato l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, con conseguente lesione delle garanzie partecipative.
Il Comune di Serrara Fontana non si è costituito in giudizio per resistere al gravame.
All’udienza pubblica straordinaria del 23 gennaio 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Non è in contestazione che l’area sulla quale insistono le opere sanzionate sia sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale e, inoltre, emerge dal provvedimento gravato che l’intervento edilizio è stato eseguito in epoca antecedente alla decorrenza del termine di trenta giorni decorrente dalla data di presentazione della d.i.a., funzionale ad assicurare il controllo da parte dell’amministrazione relativamente alle opere oggetto della dichiarazione presentata dall’interessato.
3. Con riferimento alle contestazioni riferite alla realizzazione del muro di contenimento indicato al punto A) del provvedimento impugnato, il Collegio non ignora e, anzi, integralmente condivide l'orientamento della giurisprudenza che esclude la qualificazione del muro di contenimento in termini di "costruzione” per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento. La stessa giurisprudenza ha evidenziato, in particolare, che, per contro, la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico, ed alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 10 gennaio 2006, n. 145; Cons. St., Sez. IV, 24 aprile 2009, n.2579; Cons. St, Sez. V, 28 giugno 2000, n.3637).
3.1. Dalla documentazione versata in atti emerge, tuttavia, che l’irrogazione della sanzione demolitoria non è stata disposta esclusivamente in applicazione della normative edilizia ma anche di quella in materia di tutela paesaggistica ed ambientale, con la conseguenza che, a prescindere dalla distinzione funzionale sopra illustrata e dalla circostanza che nella stessa perizia prodotta da parte ricorrente si esclude una qualificazione di detto muro in termini di muro di contenimento, le opere de quibus – eseguite, peraltro, anche con impiego di cemento armato– determinano un impatto diretto sul paesaggio, non essendo in contestazione la sussistenza del relativo vincolo.
3.2. Nella fattispecie, inoltre, non viene in rilievo un intervento di mera manutenzione del muro preesistenze bensì un intervento di ristrutturazione che ne ha determinato la sostanziale ricostruzione, sicché a prescindere dal contenuto della d.i.a. (con la quale era stato dichiarato il ricorso ad una specifica tecnica di risanamento), l’intervento non è irrilevante sul piano edilizio e, soprattutto, determina una evidente incidenza sul contesto paesaggistico circostante sottoposto a tutela.
3.3. Non può revocarsi in dubbio, altresì, che anche la realizzazione delle due travi in cemento armato, a prescindere dalla relativa funzionalizzazione, comporta una alterazione del territorio, con suscettibilità di vulnerazione dei valori tutelati. A tale riguardo, peraltro, il Collegio ritiene anche di chiarire che, contrariamente a quanto sostenuto ma non comprovato da parte ricorrente, dette travi constano dal provvedimento impugnato essere solo parzialmente (e non integralmente) interrate, sviluppandosi per una lunghezza di circa 9 metri.
3.4. Alle medesime conclusioni deve addivenirsi quanto alle ulteriori opere che, si ribadisce, sono state eseguite in un contestato sottoposto a specifica tutela in assenza della prescritta autorizzazione. In disparte, infatti, la parziale inammissibilità del ricorso nella parte riferita alle opere (indicate al punto D del provvedimento gravato) che il ricorrente asserisce non essere state da lui edificate né interessare la sua proprietà, con conseguente carenza di interesse all’impugnativa, per quanto sopra esposto del tutto legittimamente e doverosamente l’amministrazione comunale ha ingiunto la demolizione delle opere in contestazione.
4. Il provvedimento impugnato, inoltre, è supportato da adeguata motivazione, avendo l’amministrazione indicato puntualmente i presupposti alla base della irrogazione della sanzione demolitoria con dettagliata indicazione delle opere abusive ed espressa considerazione del vincolo insistente sull’area interessata.
5. Neppure sussiste la denunciata illegittimità del provvedimento per omessa comunicazione di avvio del procedimento, per l’assorbente rilievo che gli atti repressivi degli illeciti edilizi hanno natura doverosa e rigorosamente vincolata, sicché ai fini della loro adozione, non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario e, quindi, non devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento (cfr., ex multis, C.d.S., sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3010; T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 5 dicembre 2013, n. 5570; 7 giugno 2013, n. 3026; 2 marzo 2012, n. 1082).
6. Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite in quanto l’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore