T.A.R. Campania (NA) Sez. VII n. 896 dell' 11 febbraio 2011
Urbanistica. Pavimentazione aree verdi

La pavimentazione di aree verdi esige il permesso di costruire, perché comporta l’irreversibile trasformazione del territorio

N. 00896/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03234/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 3234 del 2010, proposto da:
Maria Lucia Garofano, rappresentata e difesa dall'avv. Immacolata Garofano, domiciliata ope legis in Napoli presso la Segreteria Tar;


contro


Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Mascolo, con domicilio eletto in Napoli, via Cuma, n. 28 presso lo Studio Lambiase;

per l'annullamento

della ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 87 Prot. n. 7310 del 12.03.2010, notificata alla ricorrente in data 12.03.2010, con la quale il Responsabile del servizio Urbanistica del Comune di Massa Lubrense ha ingiunto alla Sig.ra Garofano, di provvedere entro il termine di 90 giorni, alla demolizione dell’opera abusiva (consistente nella realizzazione delle seguenti opere in difformità rispetto alla d.i.a. in atti prot. 3827 del 24.11.06 pratica n. 981/06 per lavori di manutenzione straordinaria alla porzione di remota fattura di un fabbricato di maggiore consistenza sito in località Torca; ed alla d.i.a. in atti prot. 10972 deI 19.04.07 pratica n. 335/07 relativa ad opere di consolidamento, restauro e completamento dell’intera unità abitativa sulla base di Decreto BB.AA. n. 21 del 25.01 .07 ratificato dalla Sopraintendenza per i Beni Architettonici di Napoli, giusta nota acquisita in atti prot. 10406 del 16.04.07: a) varco carrabile posto a ridosso di un viale pavimentato in cls di cui al successivo punto c), con accesso dalla pubblica strada, delimitato da un cancello in ferro scorrevole automatizzato, ma non attivato avente le seguenti dimensioni lunghezza metri 4,15 circa, altezza metri 2,50 circa, con pilastro e struttura verticale in ferro, da cui si diparte una recinzione in pali in legno e rete metallica che delimita la proprietà lungo il confine; b) altro varco pedonale con accesso dalla pubblica strada delimitato da un cancello in ferro avente le seguenti dimensioni lunghezza metri 1,00 circa, di altezza metri 2,00 circa, sorretto da pilastri in ferro; c) viale pavimentato in calcestruzzo cementizio con reti elettrosaldate il cui sviluppo planimetrico è completamente irregolare, posto ad una quota inferiore rispetto alla corte esterna dell’unità abitativa, avente una superficie complessiva pari a circa mq 44,00 circa, di una larghezza media di metri 3,20 circa; d) spargimento di brecciolino bianco su un area di superficie complessiva pari a circa mq 118 del giardino che è posto ad una quota inferiore rispetto alla corte esterna dell’unità abitativa; e) viale in terra battuta con sovrastante brecciolino bianco che si diparte a monte del area di cui al precedente punto d) si sonda attraverso i terrazza agricoli. fino a raggiungere altro terrazzarnento a valle, avente lunghezza complessiva di metri 19,20 circa, di larghezza media metri 320 circa; f) realizzazione a ridosso dell’area di cui al precedente punto d), di un locale tecnico delimitato per tre lati da muratura, un quarto lato chiuso da infisso, la copertura è costituita da una soletta in cls con sovrastante tegole in cotto, avente superficie coperta di mq 2,50 circa, ed una volumetria di mc 5,90 circa; g) pavimentazione dell’intera piccola area retrostante al fabbricato in mattonelle in cotto, esattamente sul lato Nord —Est; h) box in legno, ubicato a valle del viale di cui al precedente punto e) la copertura a due falde inclinate, avente superficie coperta di mq 3,30 circa, ed una volumetria di mc 6,60 circa; i) realizzazione all’interno dell’unità abitativa, piano terra di una tramezzatura divisoria in cartongesso di superficie pari a circa rnq 4,70; j) modifica della conformazione degli scalini di accesso al terrazzo di pertinenza dell’unità abitativa; k) demolizione di un contrafforte sul lato sud dell’immobile) ed al conseguente ripristino dello stato dei luoghi nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense in persona del Sindaco pro-tempore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con ricorso iscritto al n. 3234 dell’anno 2010, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

- di essere proprietaria di un terreno in Massa Lubrense, su cui insistevano vecchi fabbricati, e di aver intrapreso una serie di lavori di ristrutturazione, per adeguare e risanare tali fatiscenti strutture; - che, tuttavia, l’Amministrazione adottava l’atto impugnato.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 1°.07.2010, l’istanza cautelare veniva accolta in parte con ordinanza n. 1367/2010.

All’udienza del 27.01.2011, il ricorso è stato assunto in decisione.


DIRITTO


La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/01, la demolizione non poteva essere ordinata, trattandosi di opere per cui non è necessario il permesso di costruire; infatti, quanto ai varchi di cui alle lett. a) e b) dell’ordinanza, erano preesistenti, come si evince dalla deposizione del tecnico nel processo penale; la pavimentazione di cui al punto c) pure preesisteva, altrimenti sarebbe stato impossibile l’accesso alla proprietà; il brecciolino di cui al punto d) non ha certo modificato lo stato dei luoghi; quello di cui al punto f) è un locale tecnico e pertinenziale; quanto al punto g), l’area fungeva da parcheggio già prima dell’inizio dei lavori; quanto al punto h), si tratta di un ricovero di attrezzi agricoli peraltro precario e rimuovibile; quanto al punto i), si tratta di lavori interni e quanto al punto j) non è chiaro in cosa consista la difformità dal progetto; quanto, infine, al punto k), la rimozione di una struttura che non aveva alcuna valenza estetica non necessita di autorizzazione; 2) carenza di motivazione, attesa l’omessa indicazione dell’interesse pubblico a sostegno della demolizione; manca, inoltre, il parere della Commissione edilizia integrata; 3) non sono stati allegati gli atti endoprocedimentali ed istruttori a sostegno del provvedimento finale.

L’Amministrazione eccepiva che, poiché il territorio del Comune è interamente vincolato sotto il profilo paesaggistico, l’ordine di demolizione è legittimo indipendentemente dalla natura dell’opera e dal titolo edilizio necessario per realizzarla.

Il ricorso è in parte fondato e va accolto; in parte infondato e va respinto, per i motivi di seguito precisati.

Per quanto concerne le opere di cui alle lettere a) e b) del provvedimento impugnato (apertura di varchi in un, a quanto è dato comprendere, preesistente cancello), non si tratta di opere che necessitano del permesso di costruire, sicché, ai sensi dell’art. 31 t.u.ed., non è legittimo ordinarne la demolizione. L’Amministrazione eccepisce che se l’immobile è vincolato l’Amministrazione può anche in tal caso ordinare la riduzione in pristino, oltre ad infliggere la sanzione pecuniaria (art. 37 co. 2 t.u.ed.). Tuttavia, la norma attribuisce all’Amministrazione una facoltà, e dunque una discrezionalità; la riduzione in pristino, pertanto, può essere ordinata purché sia motivata la necessità della riduzione in pristino ai fini della tutela paesaggistica. Inoltre, la norma si riferisce agli interventi di restauro e di risanamento conservativo.

L’ordine di demolizione risulta illegittimo anche relativamente alle opere di cui alle lettere d) (spargimento di brecciolino su un’area del giardino), e) (viale in terra battuta), i) (realizzazione all’interno dell’unità abitativa di una tramezzatura divisoria in carton gesso). Quest’ultima, si noti, è un’opera interna in un immobile che non risulta sottoposto a vincolo. Del pari illegittimo appare l’ordine di demolizione della modifica della conformazione degli scalini di accesso al terrazzo di pertinenza dell’unità abitativa (lett. j)), nonché della demolizione di un contrafforte sul lato sud dell’immobile (lett. k)), opere delle quali non è motivato il negativo impatto paesaggistico che legittimerebbe la riduzione in pristino.

Per quanto concerne le altre opere, invece, era necessario il permesso di costruire e pertanto l’ordine di demolizione deve ritenersi legittimo.

In particolare, per costante giurisprudenza di questa Sezione, la pavimentazione di aree verdi (opere di cui alle lett. c) e g)), esige il permesso di costruire, perché comporta l’irreversibile trasformazione del territorio; quanto alle opere di cui alle lett. f) (realizzazione di un locale tecnico delimitato per tre lati da muratura, un quarto lato chiuso da infisso, la copertura è costituita da una soletta in cls con sovrastante tegole in cotto, avente superficie coperta di mq 2,50 circa, ed una volumetria di mc 5,90 circa), e h) (box in legno, a copertura a due falde inclinate, avente superficie coperta di mq 3,30 circa, ed una volumetria di mc 6,60 circa), comportano nuovi organismi edilizi, con aumento di volumetria. Né è dimostrato che il viale di cui alla lett. c) e l’area di cui alla lett. g) fossero già pavimentate in precedenza. Quanto al box di legno, la precarietà resta anch’essa indimostrata; in ogni caso, per costante giurisprudenza, la precarietà di una costruzione non va desunta dalla possibile facile e rapida amovibilità dell’opera, ovvero dal tipo più o meno fisso del suo ancoraggio al suolo, ma dal fatto che la costruzione appaia destinata a soddisfare una necessità contingente ed essere poi prontamente rimossa, a nulla rilevando la circostanza che l’impiego dell'opera sia circoscritto ad una sola parte dell’anno, ben potendo la stessa essere destinata a soddisfare un bisogno non provvisorio ma regolarmente ripetibile; la precarietà, quindi, non va confusa con la stagionalità (tra le tante, Tar Puglia, Bari, II, n. 2031/2009).

Relativamente a tali opere, dunque, il ricorso è infondato: come già detto, non erano opere realizzabili con d.i.a. (o, attualmente, s.c.i.a.); inoltre, secondo la giurisprudenza (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 5 aprile 2005, n. 3312 Cons. Stato, Sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529) la natura interamente vincolata del provvedimento di demolizione esclude la necessaria ponderazione di interessi diversi da quelli pubblici tutelati e non richiede motivazione ulteriore rispetto alla dichiarata abusività.

Infine, l’art. 3 della legge n. 241/1990 consente l’uso della motivazione per relationem con riferimento ad altri atti dell’Amministrazione, che devono essere comunque indicati e resi disponibili, fermo restando che questa disponibilità dell’atto va intesa nel senso che all’interessato deve essere consentito di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, sicché non sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l’obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell’interessato (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 maggio 2005, n. 6500; 18 gennaio 2005, n. 178).

Sussistono giusti motivi, attesa la soccombenza parziale e reciproca, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.


P.Q.M.


definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Accoglie in parte il ricorso n. 3234 dell’anno 2010 e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, limitatamente l’ordine di demolizione delle opere di cui alle lettere a), b), d), e), i), j) e k) di cui allo stesso atto impugnato; lo rigetta relativamente all’ordine di demolizione delle opere di cui alle lettere c), f), g), h), del provvedimento impugnato;

2. Compensa integralmente le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2011