TAR Piemonte Sez.II n.808 del 5 luglio 2012
Urbanistica. Piantumazione di una siepe
La posa di una semplice siepe non appare soggetta alla necessità di un titolo edilizio e ciò ancorchè l’area sia sottoposta a vincolo paesaggistico e risulta diretta principalmente a far valere lo ius excludendi alios, che costituisce contenuto tipico del diritto di proprietà
N. 00808/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00508/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 508 del 2011, proposto da:
Immobiliare Giade di Bruno Savoini & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Santilli e Paola Campion, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Paolo Sacchi, 44;
contro
Comune di Dormelletto;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di sospensione lavori di piantumazione siepe n. 9/11 del 6.4.2011 notificata in data 11.4.2011;
- del rapporto del Comando dei Vigili Urbani del Comune di Dormelletto prot. 4123 del 4.4.2011;
- della relazione di sopralluogo n. 2/2011 del 6.4.2011 dell'ufficio tecnico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 22.04.2011 la Immobiliare Giade di Bruno Savoini & C. s.a.s. ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, a) l’ordinanza n. 9/11 con la quale, il 6.04.2011, il Comune di Dormelletto le aveva ordinato di sospendere i lavori di “scavo in trincea e successivo riempimento con terra di coltivo”, di “messa a dimora per tutta la lunghezza del predetto scavo di circa 100 mt di una siepe costituita da piante di essenza presumibilmente <<ligustrum ovalifolium>> e fissaggio nel terreno di pali in legno” e di “posa cartelli riportanti la scritta <<Proprietà privata >>, che la società stava realizzando sui terreni di sua proprietà, in quanto “sprovvisti dei necessari titoli abilitativi”; b) il rapporto del Comando dei Vigili Urbani del Comune di Dormelletto prot.4123 del 4.04.2011; c) la relazione di sopralluogo n. 2/2011 del 6.04.2011 dell’Ufficio tecnico.
Avverso gli atti impugnati la ricorrente ha lamentato 1) violazione delle regole del procedimento (l.n. 241/1990); 2) violazione di legge: art. 6 D.P.R. n. 380/2001, difetto di motivazione e carenza di istruttoria; 3) violazione dell’art. 841 c.c., eccesso di potere per sviamento ed illogicità; 4) violazione di legge: artt. 142, 146 e 149 d.lgs. n. 42/2004, eccesso di potere.
Con ordinanza n. 347/2011 del 20.05.2011 il Collegio, ritenendo il ricorso assistito da apprezzabili elementi di fumus boni iuris, ha accolto l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica del 6.06.2012 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la Immobiliare Giade ha dedotto, in primo luogo, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto la piantumazione di una siepe per delimitare l’area di proprietà, senza l’apposizione, peraltro, di alcuna rete metallica né tantomeno l’edificazione di un muretto, non necessiterebbe - a differenza di quanto ritenuto dall’Amministrazione Comunale - di titolo edilizio, rientrando tra le facoltà del proprietario.
Tale censura è fondata e meritevole di accoglimento.
Come già evidenziato dal Collegio in sede di accoglimento della domanda cautelare, la posa di una semplice siepe non appare soggetta alla necessità di un titolo edilizio e ciò ancorchè l’area sia sottoposta a vincolo paesaggistico (TAR Veneto, Sez. II, 23.04.2010. n. 1547) e risulta diretta principalmente a far valere lo ius excludendi alios, che costituisce contenuto tipico del diritto di proprietà (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 5.02.2008 n. 40).
Eguali considerazioni possono ben valere anche per il cartello “proprietà privata”.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza di sospensione lavori, unico atto effettivamente lesivo, ed assorbimento di ogni altra censura.
Per la natura della controversia sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
L’ulteriore metà delle spese, liquidata in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge, deve essere, invece posta a carico dell’Amministrazione Comunale per il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e, per l’effetto annulla il provvedimento di sospensione lavori;
- condanna il Comune di Dormelletto alla rifusione, in favore della ricorrente, della metà delle spese di lite, liquidata in € 2.000,00 oltre accessori di legge;
- compensa la restante metà delle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore
Manuela Sinigoi, Referendario
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/07/2012