TAR Veneto Sez. II n. 1357 12 agosto 2011
Urbanistica. Prescrizioni che stabiliscono in via immediata le potenzialità edificatorie

In tema di disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, deve distinguersi fra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione; la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici; la localizzazione dì opere pubbliche o di interesse collettivo) dalle altre regole che più in dettaglio disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano e nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze; sull'osservanza di canoni estetici; sull'assolvimento di oneri procedimentali e documentali; regole tecniche sull'attività costruttiva).
Quanto alle disposizioni appartenenti alla prima categoria, si impone - in relazione all'immediato effetto conformativo dello jus aedificandi dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto - un onere di immediata impugnativa, in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio; in difetto di tale gravame le regole di zonizzazione e di localizzazione divengono inoppugnabili ed esplicano efficacia cogente per ogni avente causa, il quale subentra nel diritto dominicale con tutti i suoi limiti, sia di natura privatistica che pubblicistica; a diversa conclusione deve invece pervenirsi con riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare, le quali sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e possono essere, quindi, oggetto di censura in occasione della sua impugnazione

N. 01357/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00089/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a., nel giudizio introdotto con il ricorso 89/11, proposto da Virgilio Fin, rappresentato e difeso dall'avv. G. Brollo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. per il Veneto, ex art. 25 c.p.a.;

contro

il Comune di Meolo, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Scattolin, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. per il Veneto, ex art. 25 c.p.a.;

per l'annullamento

del provvedimento comunale 5 ottobre 2010 n. 10940 di diniego permesso di costruire.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Meolo;

vista l’istanza per la concessione di misure cautelari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 il cons. avv. Gabbricci, presidente supplente, e udito l’avv. Nicosia, in sostituzione dell’avv. Scattolin, per il Comune intimato, nessuno comparso per il ricorrente;

Sentito lo stesso ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il provvedimento di diniego in epigrafe, impugnato da Virgilio Fin, con ricorso consegnato all’ufficio postale il 21 dicembre 2010, è giustificato dal Comune di Meolo (Venezia) con il rilievo che “l’intervento di nuova edificazione in progetto risulta in contrasto con la vigente normativa edilizia-urbanistica, ed in particolare con l’art. 34 delle norme di attuazione del P.R.G. in quanto sono edificabili solo i lotti liberi contrassegnati in grafia di P.R.G. con un punto nero”, che manca in corrispondenza della proprietà del ricorrente.

2. L’assetto urbanistico in atto è stato definitivamente introdotto con d.g.r. 9 ottobre 2007, n. 3139, la quale ha approvato la variante 15 al locale piano regolatore, inquadrando in z.t.o. E4 la proprietà Fin (fg. 5, mappali 534 e 535), ma appunto senza contrassegnarla con il simbolo che ne permette l’edificazione.

3. L’Amministrazione, costituendosi, ha eccepito l’inammissibilità – se non la nullità – del ricorso anzitutto perché privo di motivi specifici, ed in effetti questi non sono puntualmente circoscritti.

Tuttavia, dal contenuto del ricorso si desume come l’interessato si dolga che la variante, accogliendo apparentemente una sua osservazione, abbia illegittimamente rimosso la preesistente edificabilità del lotto, e che egli non ne sarebbe stato tempestivamente ed adeguatamente informato: è insomma evidente che le censure si indirizzano alla variante del 2007, rispetto alla quale il diniego sarebbe affetto da invalidità derivata.

4.1. Orbene, in tema di disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, deve distinguersi fra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione; la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici; la localizzazione dì opere pubbliche o di interesse collettivo) dalle altre regole che più in dettaglio disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano e nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze; sull'osservanza di canoni estetici; sull'assolvimento di oneri procedimentali e documentali; regole tecniche sull'attività costruttiva).

4.2. Invero, quanto alle disposizioni appartenenti alla prima categoria, si impone - in relazione all'immediato effetto conformativo dello jus aedificandi dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto - un onere di immediata impugnativa, in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio; in difetto di tale gravame le regole di zonizzazione e di localizzazione divengono inoppugnabili ed esplicano efficacia cogente per ogni avente causa, il quale subentra nel diritto dominicale con tutti i suoi limiti, sia di natura privatistica che pubblicistica; a diversa conclusione deve invece pervenirsi con riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare, le quali sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e possono essere, quindi, oggetto di censura in occasione della sua impugnazione (così C.d.S., VI, 8 settembre 2009, n. 5258, il quale conferma T.A.R. Veneto, II, 3278/04; conf. C.d.S., VI, 6 aprile 2007, n. 1567).

5.1. Orbene, come già detto, oggetto tempestivo di ricorso è, in specie, il diniego del permesso di costruire, il quale è giustificato con l’affermazione che “viene negato il titolo abilitativo richiesto in quanto l'intervento di nuova edificazione in progetto risulta in contrasto con la vigente normativa edilizia-urbanistica, ed in particolare con l'art. 34 delle Norme di Attuazione del P.R.G. in quanto sono edificabili solo i lotti liberi, contrassegnati in grafia di P.R.G. con un punto nero”.

La previsione di cui al citato art. 34 era stata riconosciuta come immediatamente preclusiva e dunque direttamente lesiva per il ricorrente sin dall’aprile 2010, quando il Fin – e, anzi il suo difensore, sì da escludere qualsiasi ipotesi di rimessione in termini per errore scusabile - aveva richiesto all'Amministrazione comunale "di provvedere in autotutela a modificare la grafica del P.R.G. apponendo il punto nero nel lotto del sig. Fin, sanando così la difformità tra il testo e la grafica dello stesso P.R.G.", richiesta cui peraltro il Comune di Meolo non aveva dato seguito.

5.2. Le censure proposte sono, come già detto, riferibili esclusivamente alla variante presupposta e, dunque, ad un provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile, poiché conosciuto dall’interessato assai prima dei sessanta giorni antecedenti alla presentazione del ricorso in esame (22 dicembre 2010).

7. Il ricorso avverso il susseguente diniego va dunque dichiarato inammissibile, come peraltro egualmente eccepito dall’Amministrazione resistente: le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell’Amministrazione resistente, liquidandole in € 200,00 per spese anticipate ed in € 2.300,00 per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio, addì 28 luglio 2011 con l'intervento dei signori magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente FF, Estensore

Marina Perrelli, Referendario

Brunella Bruno, Referendario

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/08/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)