TAR Puglia (BA) Sez. III n.746 del 9 giugno 2016
Urbanistica.Titolare del diritto di servitù di passaggio e legittimazione a chiedere il titolo edilizio
La legittimazione a chiedere (e ottenere) il titolo edilizio è ravvisabile non solo in capo al proprietario del terreno, ma anche in favore del soggetto titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo che lo autorizzi a disporne con un intervento costruttivo (fattispecie relativa a titolare di servitù di passaggio)
N. 00746/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01061/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2015, proposto da:
Mario Boragine, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Tempesta e Gioacchino De Chirico, con domicilio eletto presso l’avv. Livio Costantino in Bari alla via De Nicolò n.48;
contro
Comune di Terlizzi;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Gaetano De Tellis, rappresentato e difeso dall'avv. Nunzio Palmiotto, con domicilio eletto presso Lezza Studio Legale in Bari alla via Principe Amedeo n. 175;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 13/2015 (prot. 15021 del 22.05.2015), con la quale il Dirigente del Settore Servizi Tecnici del Comune di Terlizzi ha ordinato la demolizione dell'opera realizzata, consistente nella esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di consolidamento statico della veranda/corridoio di altra proprietà a primo piano, gravata da servitù di passaggio, all'interno del Palazzo Lioy, sito in Terlizzi, con accesso da via Mazzini n. 67, distinto in Catasto al fg. 22 p.lla 1184; nonchè di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, Boragine Mario impugna l’ordinanza n. 13/15 con la quale il dirigente del settore Servizi Tecnici del comune di Terlizzi gli ha ingiunto la demolizione delle opere eseguite “in assenza di titolo di proprietà” sulla veranda /corridoio di proprietà di terzi, gravata da (sua) mera servitù di passaggio.
Il ricorrente lamenta, in sintesi, la carenza assoluta di istruttoria per essere stati i lavori per i quali è causa descritti ed illustrati nella relazione allegata alla richiesta di permesso di costruire e nella tav. n. 3, lavori tutti assentiti dal Comune, previo sopralluogo e parere favorevole della Sovrintendenza (trattandosi di immobile facente parte di un edificio di valore monumentale). Stigmatizza, altresì, la violazione dell’art. 11 D.P.R. 380/01, per avere il Comune trascurato di considerare che il richiedente, titolare di servitù di passaggio sul corridoio costituente unico accesso alla sua abitazione, era legittimato a pieno titolo a realizzarvi i necessari interventi di demolizione e ricostruzione del parapetto in muratura, di rinforzo del cordolo terminale della soletta in cemento armato, di regolarizzazione del deflusso delle acque meteoriche.
Il Comune di Terlizzi non si è costituito.
Ha spiegato, invece, intervento ad opponendum De Tellis Gaetano, proprietario del ballatoio/corridoio oggetto di causa, insistendo per il rigetto della domanda ed evidenziando che gli interventi realizzati sul corridoio esulano da quelli necessari alla conservazione della servitù (ex art. 1069 c.c.), siccome incidenti anche sul parapetto del corridoio (benché il ricorrente non sia titolare di una servitù di affaccio) e, comunque, determinanti lo sversamento delle acque meteoriche innanzi alla sua proprietà.
Accolta l’istanza cautelare, all’udienza del 5/5/16 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il gravame è fondato.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 11 D.P.R. n. 380/01, “Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”.
“Secondo un’esegesi consolidata della norma, la legittimazione a chiedere (e ottenere) il titolo edilizio è ravvisabile non solo in capo al proprietario del terreno, ma anche in favore del soggetto titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo che lo autorizzi a disporne con un intervento costruttivo (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 2/2/2012 n. 568 e 28/5/2001 n. 2881; T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II, 8/7/2013 n. 1500; con particolare riguardo all'idoneità della servitù di passaggio a legittimare il titolare a richiedere la concessione edilizia cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16/3/2012 n. 1513 e 8/6/2011 n. 3508) e il Comune, prima di rilasciare il titolo “ha sempre l'onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietari o dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria in progetto” (cfr. C.d.S., Sez. V, 4/4/2012 n. 1990)”, così, da ultimo, T.A.R. Friuli, sez. 1, sent. 13/4/16 n. 127
Si palesa illegittima, pertanto, la gravata ingiunzione motivata in via esclusiva sulla “assenza del titolo di proprietà” in relazione al bene interessato dall’intervento edilizio, ammettendo la norma innanzi richiamata che il titolare del titolo edilizio - realizzatore delle opere – possa essere non solo il proprietario del bene, ma – come nel caso di specie - il titolare di altro diritto reale.
Esulano dal presente giudizio le questioni sollevate dal controinteressato, che lamenta, a ben vedere, non tanto l’illegittimità del titolo edilizio, quanto il superamento, da parte del titolare di quello, dei limiti connessi all’esercizio della servitù di passaggio sul “fondo servente” di sua proprietà, nonché problemi di accumulo delle acque piovane davanti alla sua proprietà, derivati dai lavori eseguiti dal ricorrente: ragioni tutte che potranno trovare adeguata tutela nella competente sede civile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico del Comune; se ne dispone, invece, la compensazione tra il ricorrente ed il controinteressato interveniente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ingiunzione di demolizione impugnata.
Condanna il Comune di Terlizzi alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori come per legge e C.U.
Compensa le spese tra De Tellis Gaetano e il ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)