TAR Campania (NA) Sez. VIII n. 1305 del 31 marzo 2020
Urbanistica.Violazione della normativa antisismica e procedure in sanatoria

In caso di realizzazione di lavori in violazione della normativa antisismica la Regione è obbligata ad adottare un provvedimento di sospensione dei lavori e ad effettuare la segnalazione all’autorità giudiziaria penale; solo in quest’ultima sede potrà essere valutata, ai sensi dell’art. 98 del D.P.R. 380/2001, l’eventuale eseguibilità delle opere oggetto dell’autorizzazione sismica in sanatoria emessa dal Comune (segnalazione Ing. M. Federici)

Pubblicato il 31/03/2020

N. 01305/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01775/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1775 del 2017, proposto da
Gaetano Busico, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Casertano e Stefano Casertano, con i quali domicilia in Napoli alla via Pietro Colletta n. 12;

contro

Regione Campania, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio in Napoli alla via Santa Lucia, n. 81;
Comune di Santa Maria Capua Vetere, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento a firma del dirigente della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, Unità Operativa Dirigenziale – Genio Civile di Caserta n. prat. 14491, Rep. n. 3390, del 26.09.2016, notificato il 19.10.2016, recante sospensione lavori perché carenti della preventiva autorizzazione sismica; B - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il dirigente della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, Unità Operativa Dirigenziale – Genio civile di Caserta gli ha ingiunto di sospendere i lavori intrapresi in assenza di autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 97 del D.P.R. n. 380/2001.

A seguito dell’opposizione della Regione Campania il ricorrente ha depositato atto di costituzione in giudizio avanti al T.A.R. ai sensi dell’art. 48 c.p.a.

Espone il ricorrente, di essere proprietario di un immobile sito alla via G. Verdi n. 69 nel Comune di Santa Maria Capua Vetere e che:

- per la realizzazione abusiva di alcuni manufatti nel suddetto immobile e per il mutamento di destinazione d’uso di alcuni vani ubicati al piano terra, otteneva dal Comune di Santa Maria Capua Vetere il permesso di costruire in sanatoria n. 154 del 7 settembre 2011;

- non avendo dato inizio alle relative attività chiedeva in data 15 marzo 2016 un nuovo titolo edificatorio;

- il Comune esitava positivamente la sua richiesta rilasciandogli il permesso di costruire in sanatoria n. 38 del 9 giugno 2016 e, successivamente, l’autorizzazione sismica in sanatoria n. 169/00416/5016 del 26 luglio 2016;

- ciò, nondimeno, la Regione adottava il provvedimento di sospensione impugnato.

A sostegno del gravame deduce varie censure di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

Si è costituita per resistere la Regione Campania mentre non si è costituito il Comune di Santa Maria Capua Vetere.

Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Come esposto in fatto il ricorrente ha intrapreso dei lavori in assenza della preventiva autorizzazione sismica in violazione dell’art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 il quale dispone che nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione.

La Regione (Genio Civile di Caserta) ha adottato il provvedimento di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 97 del D.P.R. n. 380/2001; a mente di tale articolo il dirigente del competente ufficio tecnico della Regione in caso di violazione delle norme antisismiche adotta l’ordine di sospensione dei lavori il quale produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell’autorità giudiziaria diviene irrevocabile.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’incompetenza della Regione in quanto l’art. 4 bis della l.r.c. 7 gennaio 1983, n. 9 (introdotto dall’art. 33 della l.r.c. n. 1 del 2012) dispone che le funzioni di competenza del Genio civile, di cui agli artt. 2, 4 e 5 (come modificati dalla l.r.c. n. 19/2009) sono trasferite ai Comuni che ne facciano richiesta; il rilascio dell’autorizzazione sismica resta in capo al Genio civile solo per le opere la cui altezza supera i 10,50 metri dal piano campagna. Con delibera di Giunta regionale n. 317 del 28 giungo 2012, in attuazione della richiamata norma, sono state trasferite per l’anno 2012 ai Comuni che ne hanno fatto richiesta (tra i quali il Comune di Santa Maria Capua Vetere) “le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio e del rischio sismico”; sulla base di tale delibera il Comune ha adottato il “regolamento comunale per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza”.

Dal quadro normativo che precede si ricaverebbe, secondo il ricorrente, che “l’unico ente competente in subiecta materia” sarebbe il Comune. Inoltre, la Regione non avrebbe verificato che si tratta di un fabbricato che non supera l’altezza massima di 10,50 m. e non avrebbe tenuto conto del trasferimento delle competenze operato dalla legge in favore dei Comuni (cfr. secondo motivo).

La prospettazione di parte ricorrente non può essere accolta.

L’art. 4 bis della legge regionale n. 9 del 1983 (come risultante dai successivi interventi normativi) ha consentito il trasferimento ai Comuni delle “attività e funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli artt. 2, 4 e 5”: relativi alla “denuncia dei lavori” (art. 2), alla “autorizzazione sismica e deposito sismico” (art. 4) e alla “vigilanza per l’osservanza delle norme sismiche” (art. 5) lasciando del tutto immutata la competenza del Genio civile circa “la repressione delle violazioni” (art. 6). Più nello specifico detto articolo stabilisce che:

“Il collaudatore di cui all' art. 5, appena accertato un fatto costituente violazione alle norme sismiche, compila immediatamente processo verbale, trasmettendolo, entro e non oltre cinque giorni, in uno a motivata relazione con proposte, all' Ufficio [Provinciale] del Genio Civile [o Sezione Autonoma] competente, che procede ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge n. 64/1974. In caso di mancata o ritardata trasmissione, il genio civile segnala l’inadempimento all’ordine o al collegio professionale competente.

2 . Le violazioni delle norme sismiche, accertate nel corso delle attività di vigilanza di cui all’articolo 5, o comunque accertate dai soggetti di cui all’ articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono immediatamente denunciate all’autorità giudiziaria e al genio civile competente per territorio. Con il successivo provvedimento da emettere, ai sensi dell’articolo 97 del richiamato decreto, il dirigente del competente ufficio del genio civile ordina la sospensione dei lavori e fissa il termine per denunciarli in sanatoria, ai sensi dell’articolo 2. Tale termine è prorogabile su istanza motivata del committente.

3. Nel rispetto delle norme generali previste dall’ordinamento, nei casi previsti ai commi 2 e 5 ter, il comune, nelle more del rilascio del provvedimento sismico, adotta immediatamente i provvedimenti necessari a tutelare la pubblica e privata incolumità, trasmettendoli all’autorità giudiziaria nei casi di cui al comma 2 e al genio civile competenti per territorio e vigila sul loro rispetto.

Le funzioni per la repressione delle violazioni di cui al Titolo III della legge 64/1974, non disciplinate dalla presente legge, vengono esercitate dagli Uffici Provinciali del Genio Civile [o Sezione Autonoma e dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato] .

5. In caso di mancata presentazione della denuncia in sanatoria entro il termine di cui al secondo comma, il genio civile o il comune competente a riceverla irroga al committente una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3000,00. L’importo del quale si richiede il pagamento è aumentato, oltre le spese per le notificazioni, delle spese del procedimento che, per gli atti di competenza regionale, sono pari a euro 50,00. Il mancato pagamento della sanzione impedisce il rilascio del positivo provvedimento sismico.

5-bis. Per tutti i casi in cui non si è ancora provveduto alla nomina di un collaudatore d’ufficio, il competente ufficio regionale trasmette gli elenchi dei committenti inadempienti al genio civile competente per territorio che fissa un nuovo termine per la presentazione della denuncia. In caso di mancato rispetto del predetto termine si applicano le disposizioni previste dal quinto comma del presente articolo.

5 ter. Nelle zone a bassa sismicità, se i lavori hanno avuto inizio senza aver preventivamente acquisito, se richiesti, i provvedimenti di “deposito sismico” o “autorizzazione sismica”, l’Ufficio competente ad emettere i predetti provvedimenti ordina la sospensione dei lavori e irroga al committente la sanzione di cui al comma 5. Tale disposizione non si applica per le violazioni di norme sismiche sanzionate penalmente dal d.p.r. 380/2001 e dalla legge 64/1974”.

Come si vede la legge regionale invocata dal ricorrente ha lasciato intatte le competenze del Genio civile per quanto riguarda l’adozione dei provvedimenti di sospensione dei lavori in caso di violazione della normativa antisismica.

L’emissione del provvedimento impugnato ha come unico (e sufficiente) presupposto la realizzazione di un intervento edilizio senza rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa in questione (l.r.c. n. 9/1983, legge n. 64/1974, D.P.R. n. 380/2001).

Trattandosi di un atto vincolato, in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia (evenienza che ricorre nella fattispecie essendo pacifico che il ricorrente ha intrapreso dei lavori prima di acquisire l’autorizzazione sismica), l’eventuale previa comunicazione dell’avvio del procedimento non avrebbe mutato l’esito del procedimento (cfr. art. 21octies della legge n. 241/1990).

Il provvedimento si basa, inoltre, sulla autodenuncia dell’interessato che ha inteso ottenere un provvedimento in sanatoria per cui, nel caso di specie non era necessaria la compilazione di un processo verbale (cfr. terzo motivo) essendo acclarata la realizzazione di lavori in violazione della normativa antisismica.

In questi casi la Regione è obbligata ad adottare un provvedimento di sospensione dei lavori e ad effettuare la segnalazione all’autorità giudiziaria penale; solo in quest’ultima sede potrà essere valutata, ai sensi dell’art. 98 del D.P.R. citato, l’eventuale eseguibilità delle opere oggetto dell’autorizzazione sismica in sanatoria emessa dal Comune (cfr. questa Sezione, ord. n. 2247del 17.12.2015, confermata dal Cons. di Stato sez. VI, con ord. n. 1231 dell’8.4.2016; nonché cfr. TAR Lazio, Roma n. 167 del 7.1.2016). Incidentalmente, lo stesso regolamento comunale (art. 12) invocato dal ricorrente stabilisce che il responsabile del Settore tecnico comunale a seconda dei casi e in funzione della gravità delle violazioni accertate è tenuto a compilare processo verbale e a trasmetterlo immediatamente al competente Ufficio tecnico della Regione che, a seguito di ulteriori accertamenti, (ovviamente, se necessari) inoltra la segnalazione alla competente autorità giudiziaria; ciò a conferma della permanenza della competenza in capo al Genio civile dell’attività di repressione delle violazioni della normativa de qua.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione Campania che liquida in complessivi €. 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre agli accessori di legge se dovuti; nulla per le spese con riguardo al Comune di Santa Maria Capua Vetere.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Paola Palmarini, Consigliere, Estensore

Rosalba Giansante, Consigliere