TAR Puglia (BA), Sez. III, n. 1521, del 8 novembre 2013
Urbanistica.Completamento rustico

L’esecuzione del c.d. rustico è riferita al completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno annoverate le tamponature esterne, che determinano l'isolamento dell'immobile dalle intemperie e configurano l'opera nella sua fondamentale volumetria. La mancanza di tamponature esterne e la presenza di semplici tavole sovrapposte finalizzate a proteggere l'immobile da incursioni estranee non determina il completamento della copertura. La semplice installazione di lamiere, che non consente una precisa individuazione del volume e non esclude la possibile modificazione dell'opera non può configurare una copertura definitiva e stabile del fabbricato abusivo. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01521/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01843/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1843 del 2008, proposto da: 
Giuseppe Natrella, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Cozzi, Marisa Clemente, con domicilio eletto presso Giuseppe Cozzi in Bari, corso Cavour 31;

contro

Comune Di Altamura in Persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Bonelli, con domicilio eletto presso Emilio Bonelli in Bari, Segreteria Tar-p.zza Massari 6;

per l'annullamento

- del provvedimento di diniego del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e dell'ordinanza di demolizione del Dirigente del Settore Sviluppo e Governo del Territorio n. 254 del 7/8/2008;

- del verbale di sopralluogo effettuato dal Comando di Polizia Municipale di Altamura in data 5/4/2005;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente anche non noto.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Di Altamura in Persona del Sindaco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con atto notificato il 12 novembre 2008 e depositata in Segreteria il 12 dicembre 2008, Natrella Giuseppe impugna il provvedimento del dirigente del settore sviluppo e governo del territorio del Comune di Altamura n. 254 del 7 agosto 2008, con il quale è stato negato il rilascio di condono edilizio ed è stato ordinato di procedere alla demolizione delle opere abusive.

Il ricorrente deduce:

“violazione di legge: art. 31 L. 47/1985. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto e diritto. Contraddittorietà. Difetto di motivazione.

In data 28 maggio 2009 si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione comunale, chiedendo il rigetto del gravame del quale contesta la fondatezza. In data 8 aprile 2013 l’amministrazione ha prodotto memoria con la quale illustra le ragioni del rigetto della domanda.

Alla pubblica udienza del 10 maggio 2013 il ricorso è stato una prima volta trattenuto in decisione.

Con ordinanza collegiale n. 790/2013 la Sezione ha disposto l’effettuazione di incombenti istruttori.

In data 3 luglio 2013 del Comune ha provveduto ad effettuare il richiesto deposito istruttorio.

In data 25 luglio 2013 il ricorrente ha depositato memoria difensiva con allegata documentazione.

In data 16 settembre 2013 il Comune ha depositato memoria.

In data 19 settembre 2013 il ricorrente ha depositato memoria di replica.

Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2013 il ricorso è definitivamente passato in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso all’esame Giuseppe Natrella impugna il provvedimento del Comune di Altamura con il quale è stato negato il condono edilizio da esso richiesto, con istanza presentata in data 10 dicembre 2004 prot. n. 4502, ai sensi dell’art. 32 del D.-L. n. 269/2003 convertito in L. 24 novembre 2003 n. 326, relativamente alla edificazione senza titolo di opere edilizie in contrada costa San Pietro in zona E1 di PRG.

Il provvedimento di diniego si regge sulla seguente scansione motivazionale:

- con verbale di sopralluogo eseguito in data 22 settembre 2004 dal comando di Polizia municipale veniva accertato che all’interno del fondo di cui alla foglio di mappa 171 particelle 348-156-398 era stato realizzato un manufatto edile allo stato rustico e privo di murature perimetrali su di una superficie di mq. 120 circa; composto da una base in cemento armato rialzata dal piano campagna di circa 60 cm sulla quale erano stati realizzati lungo il perimetro otto pilastri in cemento armato altri m.i 3 circa e di dimensioni cm. 30 per cm. 50, sui quali risulta realizzato il solaio di copertura in laterocemento; su quest’ultimo sono stati realizzati ulteriori otto pilastri del stesse dimensioni del piano terra sulle quali poggiano tre casseforme propedeutiche alla realizzazione delle travi del solaio di copertura;

- successivamente in occasione di un sopralluogo eseguito in data 5 aprile 2005, la Polizia municipale accertava che i lavori erano proseguiti, nonostante l’adozione di un provvedimento di sequestro in data 22 settembre 2004, con la realizzazione dei muri di tamponamento, l’apertura dei vani finestre e porte la realizzazione di muri divisori interni e di una tettoia in legno lamellare di mattoni forati della anteriore della struttura;

- le opere realizzate abusivamente non sono suscettibili di sanatoria, in quanto in contrasto con le disposizioni dell’art. 31 della L. 47/85, la quale specifica che “si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura”.

In sostanza, l’Amministrazione comunale ha ritenuto che il fabbricato per il quale viene domandato il condono non fosse completato alla data entro la quale la norma chiedeva il completamento.

Il ricorrente sostiene, per contro, di avere richiesto il condono solamente per il primo piano del fabbricato, vale a dire quello per il quale dallo stesso verbale della Polizia municipale in data 22 settembre 2004 era risultato realizzato il completamento, allo stato rustico e con la posa del tetto su un’area di metri quadri 120 circa.

Il ricorso non è fondato.

Quand’anche si aderisse alla tesi del ricorrente, affermando che la domanda di condono riguarda il solo primo piano, dagli elementi acquisiti agli atti di giudizio emerge che alla data limite del 31 marzo 2003 l’edificio non risultava completato al rustico.

Va rilevato che:

- il D.L. 30 settembre 2003, art. 32, comma 25, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326 - condono edilizio del 2003 - consente la sanabilità delle "opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003", rinviando alla previsioni normative di cui alla legge n. 47 del 1985 per i profili di disciplina generale dell'istituto;

- in particolare, per quanto qui interessa, la L. n. 47, all'art. 31, comma 2, stabilisce che "si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura".

- a sua volta la definizione di "rustico" non può prescindere, secondo la costante giurisprudenza ordinaria ed amministrativa, dall'intervenuto completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali anche le "tamponature esterne";

- tale interpretazione - come ha evidenziato la Corte costituzionale nella sentenza 27 febbraio 2009 n. 54 - è rafforzata dalla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2005 n. 2699, che riconosce, sulla base della giurisprudenza in materia, "che l'esecuzione del rustico implica la tamponatura dell'edificio stesso, con conseguente non sanabilità di quelle opere ove manchino in tutto o in parte i muri di tamponamento".

Ancora, è stato osservato che:

- la nozione di ultimazione delle opere cui occorre fare riferimento coincide con l'esecuzione del rustico - da intendersi come muratura priva di rifinitura - e da non confondere con lo scheletro, le pareti esterne non potendo considerarsi come mere rifiniture (cfr. TAR Campania sez. IV, 7 settembre 2012 n. 3803);

- l'esecuzione del c.d. rustico è riferita al completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno annoverate le tamponature esterne, che determinano l'isolamento dell'immobile dalle intemperie e configurano l'opera nella sua fondamentale volumetria (cfr. T.A.R. Salerno, sez. II, 13 ottobre 2006 n. 1745);

- la mancanza di tamponature esterne e la presenza di semplici tavole sovrapposte finalizzate a proteggere l'immobile da incursioni estranee non determina il completamento della copertura (cfr. Cassazione penale , sez. III, 2 dicembre 2008 n. 8064);

- la semplice installazione di lamiere, che non consente una precisa individuazione del volume e non esclude la possibile modificazione dell'opera non può configurare una copertura definitiva e stabile del fabbricato abusivo ( cfr. TAR Piemonte, I, 13 settembre 2007 n. 2925, TAR Liguria, Sez. 1 19.3.2010 n. 1206).

Sotto altro profilo, va rilevato (cfr. Cons. St., Sez. V, 3 giugno 2013 n. 3034; Sez. IV, 6 giugno 2001 n. 3067; Sez. V, 14 marzo 2007 n. 1249) che è onere del richiedente il condono edilizio provare che l'opera sia stata completata entro la data utile fissata della legge, non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, che deve essere supportata da ulteriori riscontri documentali, eventualmente indiziari, purché altamente probanti, specificandosi che la prova del completamento dell'edificio entro la data prevista dalla legge può essere validamente fornita attraverso la produzione della documentazione, munita di data certa, delle fatture e delle bolle di accompagnamento dei materiali necessari per la realizzazione dell'opera.

Con riguardo alla fattispecie all’esame, non solo non è stata fornita alcuna prova del completamento del rustico del primo piano entro la data del 31 marzo 2003, ma proprio dal verbale di sopralluogo della Polizia municipale del 22 settembre 2004, al quale si richiama parte ricorrente, emerge che - a tale data, successiva a quella limite del 31 marzo 2003 - erano stati eseguito il solo scheletro e non risultavano ancora realizzati i tamponamenti laterali.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della resistente Amministrazione comunale, che liquida in € 1200, oltre ad IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente, Estensore

Antonio Pasca, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)