TAR Campania (NA), Sez. VI, n. 2631, del 22 maggio 2013
Urbanistica.Posatura fresato d’asfalto in area vincolata

E’ legittimo l’ordine di demolizione, ex art. 27 del d.P.R. 380 del 2001, di opere realizzate abusivamente in area vincolata paesaggisticamente, consistenti in: posa a terra di fresatura, costituita da asfalto stradale, per una superficie di circa mq. 450, con realizzazione, al centro della suddetta area, di griglie contigue per la raccolta delle acque piovane. Infatti, a nulla rilevando la sua mancata verticalizzazione, l’intervento abusivo, opera pacificamente una notevole trasformazione del territorio assoggettato a vincolo paesaggistico. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02631/2013 REG.PROV.COLL.

N. 05422/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5422 del 2008, proposto da: 
Pisani Salvatore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, per mandato a margine dell’atto introduttivo del giudizio, dagli avv.ti Luigi Telese e Rosalba Alassini, con domicilio eletto in Ischia e pertanto, ex art. 25, comma 1, c.p.a. da intendersi, per gli atti e gli effetti del presente ricorso, presso la segreteria di questo adito Tribunale, in Napoli, Piazza Municipio

contro

Comune di Ischia (Na), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione

- del provvedimento prot. n. 171 del 23 giugno 2008, notificato il successivo giorno 30 dello stesso mese, recante l’ordine di demolizione, di ufficio ex art. 27 del d.P.R. 380 del 2001, di opere, nell’atto stesso descritte, realizzate abusivamente alla via Fondobosso del territorio comunale;

- di ogni altro atto o provvedimento al primo preordinato, presupposto, conseguente o comunque in quanto lesivo;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2013 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1- A mezzo del ricorso in esame, notificato il 10 ottobre 2008 e depositato il successivo giorno 27 dello stesso mese, il sig. Pisani Salvatore, nella dichiarata qualità di usufruttuario dell’immobile sul quale sono state realizzate le opere come appresso sanzionate, si duole, in una a quelli presupposti, del provvedimento prot. n. 171 del 23 giugno 2008, notificato il successivo giorno 30 dello stesso mese, recante l’ordine di demolizione,di ufficio ex art. 27 del d.P.R. 380 del 2001, di opere realizzate abusivamente alla via Fondobosso del territorio comunale e così descritte nell’atto medesimo: “posa a terra di fresatura, costituita da asfalto stradale, per una superficie di circa mq. 450, con realizzazione, al centro della suddetta area, di griglie contigue per la raccolta delle acque piovane”.

1a- Nella prospettazione attorea, di cui ai tre mezzi di impugnazione che saranno di seguito vagliati, siffatta determinazione è viziata sotto più profili.

2- Il Comune di Ischia, ritualmente intimato come in atti, non si è costituito in giudizio.

3- Procedendo con la fase valutativa/decisionale, non può esser concesso ingresso al primo mezzo di impugnazione, volto a denunciare la violazione dell’art. 36 del d.P.R. 380 del 2001.

Ed invero, l’avvenuta produzione di un istanza di accertamento di conformità in data successiva a quella di adozione del provvedimento sanzionatorio, come qui accaduto (l’istanza è stata proposta in data 5 settembre 2008), non riverbera effetto alcuno in questa sede “non incidendo, la proposizione di detta istanza, sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio qui all’esame…”, giusta costante giurisprudenza della Sezione cui può, per brevità, rinviarsi (cfr., amplius, per tutte, Tar Campania, questa sesta sezione, sentenza n. 760 del 6 febbraio 2013, n. 2644 del 5 giugno 2012 e n. 26787 del 3 dicembre 2010).

3a- A ciò in ogni caso aggiungendosi che, non essendo stato dato conoscere il prosieguo e non essendo stata dichiarata l’eventuale sopravvenuta carenza di interesse alla decisione o formulata altra domanda processuale, deve ritenersi che la stessa istanza sia stata, illo tempore, rigettata per silentium al decorso dei sessanta giorni, come da espresso disposto dell’ultimo comma del cennato art. 36.

4- Infondato è poi il secondo mezzo di impugnazione poiché:

- a differenza di quanto nel suo seno sostenuto l’art. 27 del d.P.R. 380 del 2001 sanziona con la demolizione la realizzazione di nuove opere avutasi in zone assoggettate a vincolo di inedificabilità sia assoluta che relativa: quest’ultimo sì rimuovibile, ma previa formale previa autorizzazione qui non avutasi (cfr., sempre ex multis, fra le ultime, Tar Campania, questa sesta sezione, n. 4204 del 23 ottobre 2012, n. 2636 del 5 giugno 2012 e n. 1302 del 16 marzo 2012);

- sempre a differenza di quanto con esso sostenuto, il provvedimento sanzionatorio emesso si appalesa sorretto da giustificazione adeguata, per tanto essendo sufficiente:

- la specificazione nel dettaglio dell’intervento eseguito che, a nulla rilevando la sua mancata verticalizzazione, opera pacificamente una notevole trasformazione del “territorio assoggettato a vincolo paesaggistico generico giusta d.m. 9 settembre 1952”;

-il richiamo all’abusività dell’intervento e, quindi, all’assenza di “margini di discrezionalità” alla luce del disposto “dell’art. 27 del d.P.R. 380 del 2001”, di cui è stata fatta applicazione (cfr. la giurisprudenza della Sezione già sopra cennata e cfr. anche, per una fattispecie similare anche in fatto, la pronuncia, sempre della Sezione, n. 4207 del 23 ottobre 2012);

- in definitiva sul punto, la trasformazione del territorio protetto operata abusivamente non poteva essere assoggettata a sanzione diversa da quella demolitoria (cfr. ancor più di recente, Tar Campania, ancora questa sesta sezione, 6 febbraio 2013, n. 760 e n. 28 del 2 gennaio 2013).

5- Privo di pregio si appalesa poi il terzo ed ultimo mezzo di impugnazione che residua all’esame poichè, in caso di ordine di demolizione, impartito nelle descritte condizioni di fatto e di diritto, per pacifica e risalente giurisprudenza non è dovuto alcun previo avviso di avvio del procedimento (così, da ultimo, la giurisprudenza della Sezione fin qui richiamata e, negli stessi sensi, sezione ottava, 9 febbraio 2012, n. 693 e Tar Puglia, Lecce, sez. III, 4 febbraio 2012, n. 227);

6- In definitiva, traendo le fila, non resta che dichiarare il ricorso infondato e, quindi, respingerlo.

6a- Non vi è luogo a statuizione sulle spese di giudizio in carenza di costituzione dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla a statuirsi per le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)