TAR Puglia (LE), Sez. III, n. 795, del 19 marzo 2014
Urbanistica.Realizzazione opere di urbanizzazione primaria
La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria comporta l’esecuzione di interventi direttamente riconducibili alla competenza funzionale dell’Amministrazione Comunale che (ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 380/2001) ha l’obbligo di provvedere alla loro completa definizione nel triennio dalla concessione del titolo edilizio, salvo che l’onere sia assunto, tramite specifico impegno direttamente dal privato. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00795/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02144/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2144 del 2013, proposto da:
Elsa S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe A. Fanelli, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli, 7;
contro
Comune di Nardo', n.c.;
per l'accertamento
dell’obbligo del Comune di Nardò di provvedere sull’istanza/diffida della Società ricorrente del 7 Febbraio 2013, volta ad ottenere la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 12 Febbraio 2014 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e udito per la parte ricorrente l'avv. Giuseppe A. Fanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società ricorrente chiede l’accertamento dell’obbligo del Comune di Nardò di provvedere sull’istanza/diffida del 7 Febbraio 2013, volta ad ottenere la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (in particolare la rete fognaria e l’asfalto della strada via Gaetano Caffarelli) a servizio della zona (località “Mondo Nuovo - Santa Maria al Bagno”) nella quale è ubicato il complesso residenziale realizzato sulla base del permesso di costruire n° 563 rilasciatole il 23 Ottobre 2007 (a fronte della corresponsione del contributo di € 12.164,85 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione).
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico della domanda di accertamento azionata (pur senza rubricare motivi di gravame), la Società ricorrente concludeva come sopra riportato.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Nardò.
Alla Camera di Consiglio del 12 Febbraio 2014, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.
Innanzitutto, è necessario rammentare che questa Sezione, con la sentenza n° 1481 del 7 Settembre 2012 (da cui non si ravvisano motivi per discostarsi), ha stabilito il seguente principio “La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria comporta l’esecuzione di interventi direttamente riconducibili alla competenza funzionale dell’Amministrazione Comunale che (ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380) ha l’obbligo di provvedere alla loro completa definizione nel triennio dalla concessione del titolo edilizio, salvo che l’onere sia assunto, tramite specifico impegno, direttamente dal privato, cosa non avvenuta nel caso all’esame”.
Inoltre, anche il Consiglio di Stato si è pronunciato “in subiecta materia” sancendo che: “La primaria riconducibilità di siffatti interventi al pubblico potere, come desumibile dalla formulazione della norma e dalla stessa funzione di necessaria definizione e realizzazione del tessuto cardine del territorio (strade residenziali, spazi di sosta e parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato) su cui vanno ad inserirsi gli interventi privati, che ne comporta l’impegno pubblico - in sede di rilascio della concessione - all’attuazione delle relative opere nel triennio….. Ciò posto, appare incontrovertibile che, a fronte del predetto quadro normativo e di una situazione certamente non inequivoca in punto di individuazione di un impegno all’attivazione dell’intervento, il Comune non ha ritenuto di provvedere sulle richieste intese alla provvista di un bene primario di vita, in ciò violando un preciso dovere di correttezza e buona amministrazione in rapporto alla qualificata aspettativa del privato ad un’esplicita pronuncia” (in tal senso: Consiglio di Stato, IV Sezione, 26 Novembre 2009 n° 7432).
Tanto premesso, si rileva che – alla stregua dei soprariportati condivisibili specifici precedenti giurisprudenziali – il ricorso introduttivo del presente giudizio (regolare in rito) è fondato e va accolto.
Osserva, infatti, il Collegio che, trattandosi di un’istanza/diffida (certamente) non manifestamente infondata, il Comune di Nardò aveva l’obbligo (disatteso) di riscontrarla espressamente entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm..
Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate il ricorso deve essere accolto con la declaratoria di illegittimità dell’impugnato silenzio rifiuto e con il conseguente ordine – ai sensi dell’art. 117 secondo comma c.p.a. – al Comune di Nardò di provvedere espressamente, nel termine di trenta giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, sull’istanza presentata in via amministrativa dalla Società ricorrente in data 7 Febbraio 2013.
Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei termini precisati in motivazione.
Condanna il Comune di Nardò, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore della Società ricorrente delle spese processuali, liquidate (in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 20 Luglio 2012 n° 140) in complessivi € 800,00 (Ottocento/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 12 Febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)