Cass. Sez. III Sent. 31996 del 6 agosto 2007 (CC 31 mag. 2007)
Pres. Papa Est. Gentile Ric. Vitale.
Urbanistica.Opere edilizie abusive - Ordine di demolizione - Ingiunzione a demolire - Obbligo di notifica al difensore - Necessità - Esclusione - Ragioni.
In sede di esecuzione dell'ordine di demolizione delle opere edilizie abusive disposto dal giudice a norma dell'art. 7 della L. n. 47 del 1985, oggi sostituito dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il P.M. non ha l'obbligo di notificare al difensore del condannato l'avviso di deposito dell'ingiunzione a demolire di cui è destinatario unicamente il condannato, essendo preordinata a consentire a quest'ultimo lo spontaneo adempimento senza ulteriore aggravio di spese a suo carico.
Pres. Papa Est. Gentile Ric. Vitale.
Urbanistica.Opere edilizie abusive - Ordine di demolizione - Ingiunzione a demolire - Obbligo di notifica al difensore - Necessità - Esclusione - Ragioni.
In sede di esecuzione dell'ordine di demolizione delle opere edilizie abusive disposto dal giudice a norma dell'art. 7 della L. n. 47 del 1985, oggi sostituito dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il P.M. non ha l'obbligo di notificare al difensore del condannato l'avviso di deposito dell'ingiunzione a demolire di cui è destinatario unicamente il condannato, essendo preordinata a consentire a quest'ultimo lo spontaneo adempimento senza ulteriore aggravio di spese a suo carico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 31/05/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 586
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 1511/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VITALE PAOLO, nata il 31/01/1960;
avverso Ordinanza Corte di Appello di Napoli, emessa il 09/10/06;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILE MARIO. Letta la requisitoria scritta, in data 28/02/07, del P.G. della Cassazione nella persona del Dott. GALASSI AURELIO, che ha concluso per Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa il 09/10/06 - provvedendo sull'incidente di esecuzione promosso da Vitale Paolo avente per oggetto l'ordine di demolizione del manufatto abusivo di cui alla sentenza del 17/07/03, divenuta definitiva, con la quale il Vitale era stato condannato per reati edilizi - respingeva l'incidente di esecuzione. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
In particolare il ricorrente esponeva:
1. l'ordine di ingiunzione non era stato notificato al difensore di fiducia nominato durante la fase di cognizione;
2. che nella fattispecie, trattandosi di manufatto in ordine al quale era applicabile il condono edilizio, ex D.L. n. 269 del 2003, andava disposta la sospensione dell'ordine di demolizione. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, con requisitoria scritta in data 28/02/07, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La Corte Territoriale, quale giudice dell'esecuzione, ha congruamente motivato in ordine ai punti determinanti della decisione. Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate e comunque errate in diritto.
In primo luogo va disattesa l'eccezione processuale attinente alla asserita nullità dell'ordine di ingiunzione emesso dal P.G. per omessa notifica dell'atto al difensore di fiducia nominato durante la fase di demolizione.
Innanzitutto trattasi di censura irrilevante e non pertinente ai fini della decisione posto che l'interessato, Vitale Paolo, ha proposto tempestivo incidente di esecuzione avverso il citato ordine di demolizione.
Al riguardo va comunque ribadito ed affermato che, in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione disposto dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 7, (ora D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9), il P.M. non è tenuto a notificare al difensore l'avviso di deposito dell'ingiunzione a demolire, atteso che tale ingiunzione è effettuata al solo imputato affinché questi possa provvedervi spontaneamente senza ulteriori aggravi di spesa (Giurisprudenza consolidata: Cass. sez. 3^ Sent. n. 14008 del 12/04/02; Cass. sez. 3^ Sent. n. 25687 del 16/06/03, RV. 221561).
Parimenti va disatteso, perché errato in diritto, l'ulteriore assunto difensivo secondo cui la sola presentazione della domanda di condono edilizio, determina la sospensione dell'ingiunzione attinente all'ordine di demolizione.
Al riguardo va ribadito ed affermato che, in materia edilizia, non può essere disposta in sede di esecuzione la sospensione dell'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, in attesa della definizione della procedura relativa alla concessione in sanatoria, qualora l'opera non rientra tra quelle condonabili (Giurisprudenza consolidata: Cass. sez. 3^ Sent. n. 46831, del 22/12/05, ric. Vuocolo, RV. 232642; Cass. sez. 3^ Sent. n. 3992 del 03/02/04 RV. 227558; Cass. sez. 3^ in Sent. n. 49399 del 23/12/04, ric. De Vito, RV. 230798; Cass. sez. 3^ Sent. n. 14625 del 18/04/02, RV. 221564).
Orbene nella fattispecie - trattandosi di intervento edilizio di nuova costruzione realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - non è applicabile la disciplina normativa del condono edilizio, ostandovi il dettato di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 26, lett. a), (Giurisprudenza consolidata e costante, vedi tra le molteplici e più recenti decisioni in tal senso: Cass. sez. 3^ Sent. n. 12577 del 05/04/05 ric. Ricci; Cass. sez. 3^ Sent. n. 38694 dell'01/10/04, Canu ed altro; Cass. sez. 3^ Sent. n. 37865 del 24/09/04 Musio; Cass. sez. 3^ Sent. n. 6431 del 15/02/07 ric. Sicignano ed altro, che ha trattato in maniera esaustiva la materia de qua).
In ordine, infine, al residuo assunto difensivo secondo cui il manufatto abusivo sarebbe stato realizzato in zona non sottoposta ad alcun vincolo, si rileva che lo stesso costituisce censura generica ed inerente a circostanza di fatto, non deducibile in sede di legittimità.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Vitale Paolo, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2007
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 31/05/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 586
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 1511/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VITALE PAOLO, nata il 31/01/1960;
avverso Ordinanza Corte di Appello di Napoli, emessa il 09/10/06;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILE MARIO. Letta la requisitoria scritta, in data 28/02/07, del P.G. della Cassazione nella persona del Dott. GALASSI AURELIO, che ha concluso per Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa il 09/10/06 - provvedendo sull'incidente di esecuzione promosso da Vitale Paolo avente per oggetto l'ordine di demolizione del manufatto abusivo di cui alla sentenza del 17/07/03, divenuta definitiva, con la quale il Vitale era stato condannato per reati edilizi - respingeva l'incidente di esecuzione. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
In particolare il ricorrente esponeva:
1. l'ordine di ingiunzione non era stato notificato al difensore di fiducia nominato durante la fase di cognizione;
2. che nella fattispecie, trattandosi di manufatto in ordine al quale era applicabile il condono edilizio, ex D.L. n. 269 del 2003, andava disposta la sospensione dell'ordine di demolizione. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, con requisitoria scritta in data 28/02/07, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La Corte Territoriale, quale giudice dell'esecuzione, ha congruamente motivato in ordine ai punti determinanti della decisione. Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate e comunque errate in diritto.
In primo luogo va disattesa l'eccezione processuale attinente alla asserita nullità dell'ordine di ingiunzione emesso dal P.G. per omessa notifica dell'atto al difensore di fiducia nominato durante la fase di demolizione.
Innanzitutto trattasi di censura irrilevante e non pertinente ai fini della decisione posto che l'interessato, Vitale Paolo, ha proposto tempestivo incidente di esecuzione avverso il citato ordine di demolizione.
Al riguardo va comunque ribadito ed affermato che, in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione disposto dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 7, (ora D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9), il P.M. non è tenuto a notificare al difensore l'avviso di deposito dell'ingiunzione a demolire, atteso che tale ingiunzione è effettuata al solo imputato affinché questi possa provvedervi spontaneamente senza ulteriori aggravi di spesa (Giurisprudenza consolidata: Cass. sez. 3^ Sent. n. 14008 del 12/04/02; Cass. sez. 3^ Sent. n. 25687 del 16/06/03, RV. 221561).
Parimenti va disatteso, perché errato in diritto, l'ulteriore assunto difensivo secondo cui la sola presentazione della domanda di condono edilizio, determina la sospensione dell'ingiunzione attinente all'ordine di demolizione.
Al riguardo va ribadito ed affermato che, in materia edilizia, non può essere disposta in sede di esecuzione la sospensione dell'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, in attesa della definizione della procedura relativa alla concessione in sanatoria, qualora l'opera non rientra tra quelle condonabili (Giurisprudenza consolidata: Cass. sez. 3^ Sent. n. 46831, del 22/12/05, ric. Vuocolo, RV. 232642; Cass. sez. 3^ Sent. n. 3992 del 03/02/04 RV. 227558; Cass. sez. 3^ in Sent. n. 49399 del 23/12/04, ric. De Vito, RV. 230798; Cass. sez. 3^ Sent. n. 14625 del 18/04/02, RV. 221564).
Orbene nella fattispecie - trattandosi di intervento edilizio di nuova costruzione realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - non è applicabile la disciplina normativa del condono edilizio, ostandovi il dettato di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 26, lett. a), (Giurisprudenza consolidata e costante, vedi tra le molteplici e più recenti decisioni in tal senso: Cass. sez. 3^ Sent. n. 12577 del 05/04/05 ric. Ricci; Cass. sez. 3^ Sent. n. 38694 dell'01/10/04, Canu ed altro; Cass. sez. 3^ Sent. n. 37865 del 24/09/04 Musio; Cass. sez. 3^ Sent. n. 6431 del 15/02/07 ric. Sicignano ed altro, che ha trattato in maniera esaustiva la materia de qua).
In ordine, infine, al residuo assunto difensivo secondo cui il manufatto abusivo sarebbe stato realizzato in zona non sottoposta ad alcun vincolo, si rileva che lo stesso costituisce censura generica ed inerente a circostanza di fatto, non deducibile in sede di legittimità.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Vitale Paolo, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2007