TAR Lazio (LT), Sez. I, n. 762, del 30 settembre 2014
Urbanistica.Ripristino edifici diruti

Con riferimento specifico agli interventi di ripristino di edifici diruti la giurisprudenza precisa la relativa nozione riportandola agli organismi edilizi dotati di sole mura perimetrali e privi di copertura e, correttamente, nega che essi possano essere classificati come restauro e risanamento conservativo. Essa pone, inoltre, una condivisibile distinzione tra le ipotesi in cui esista un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione, tale da consentire la sua fedele ricostruzione, nel quale caso è possibile parlare di demolizione e fedele ricostruzione, e dunque di ristrutturazione; e le ipotesi in cui, invece, manchino elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio da recuperare, configurandosi in quest'evenienza, invero, un intervento di nuova costruzione, per l'assenza degli elementi strutturali dell'edificio, in modo tale che, seppur non necessariamente "abitato" o "abitabile", esso possa essere comunque individuato nei suoi connotati essenziali. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 00762/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00639/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 639 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Olga Valerio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Zaza d'Aulisio e Vincenzo Macari, con i quali domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;

contro

Comune di Formia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Di Russo, con domicilio eletto presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Nieri Saranieri, rappresentato e difeso dall'avv. Dina Carpentieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Malinconico in Latina, via Farini, 4;

per l'annullamento

dell’ordinanza 22.04.2008, prot. n. 132 con cui il Dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio del comune di Formia del servizio ha intimato la demolizione opere realizzate (ricorso introduttivo).

dell'ordinanza 7.10.2008, prot. n.329 emessa dal dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio del comune di Formia, di conferma dell'ordinanza prot. n.132/2008 (ricorso per motivi aggiunti).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Formia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo, notificato il 23.6.2008, tempestivamente depositato, la sig.ra Olga Valerio ha impugnato l’ordinanza 22.04.2008, prot. n. 132 con cui il Dirigente Settore Assetto e Gestione del Territorio le ha intimato la demolizione delle opere realizzate ivi meglio descritte.

La stessa allega, inoltre, di aver ottenuto nell’anno 1991 dal Comune di Formia intimato l’autorizzazione prot. 2350/437 a recintare il suddetto immobile ed ad eseguire lavori di ripristino delle mure esistenti a sud, comprese quelle relative ad un originario rifugio rurale all’angolo sud – est.

Soggiunge la deducente che a distanza di oltre un decennio dall’esecuzione dei lavori come sopra assentiti, aveva intrapreso (previa comunicazione al comune di Formia del 12/07/2007) lavori di manutenzione del manufatto, consistenti nel ripristino degli intonaci esterni, e nella mera sostituzione delle onduline di copertura.

Con l’anzidetto ricorso l’istante ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Con memoria notificata il 9.12.2008 la ricorrente ha dedotto motivi aggiunti, relativamente all’ordinanza n. 329/2008 di conferma della vista ordinanza n. 132/08, denunciando violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Il Comune di Formia si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del prodotto ricorso.

Con ordinanza n. 15/09, emessa nella camera di consiglio del 15.1.2009, il collegio accoglieva la domanda di sospensione.

All’udienza pubblica del 22.5.2014 la causa è stata trattenuta a sentenza.

Il ricorso è infondato.

È all'esame del Collegio il ricorso con cui la sig.ra Olga Valerio, in qualità di usufruttuaria, impugna l’ordinanza n. 329/08 in epigrafe a mezzo della quale, il Dirigente del Settore Assetto e Gestione del Territorio del Comune di Formia, ha confermato la precedente ordinanza di demolizione n. 132/08 (anch’essa impugnata con il ricorso introduttivo) in relazione ai lavori dalla stessa intrapresi a seguito della comunicazione di inizio lavori.

Si tratta, ad avviso della ricorrente, di lavori di manutenzione ordinaria aventi ad oggetto il ripristino degli intonaci dei muri di un preesistente e antichissimo rifugio danneggiato dagli eventi bellici e dall’azione degli agenti atmosferici.

L’ impugnata ordinanza consta della seguente duplice motivazione:

a) per ammissione della parte il modesto rifugio rurale aveva subito una parziale distruzione, e pertanto non si può parlare di semplice opere di manutenzione ordinaria quando siasi in presenza di intervénti di ricostruzione, anche se non c’è stata modifica della sagoma d’ingombro;

b) le opere eseguite (sui tre setti murari riscontrati all’atto dell’accertamento) e meglio descritte nei provvedimenti impugnati sono state effettuate in assenza di titolo abilitativo.

Sia il ricorso introduttivo che quello per motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.

Va respinto il primo motivo.

Sostiene la ricorrente che i lavori eseguiti sarebbero consistiti in mere opere di ripristino degli intonaci esterni e sostituzione delle onduline di copertura, di tal che per le opere manutentorie non sarebbe stata necessario alcun titolo abilitativo (arg. Art. 6 d.P.R. n. 380/01)

Soggiunge la ricorrente che, in ogni caso, l’amministrazione non avrebbe potuto adottare gli atti impugnati, atteso che per gli interventi soggetti a denunzia d’inizio attività ed eseguiti in mancanza della relativa richiesta la sanzione prevista non poteva che essere quella della pena pecuniaria.

Tali prospettazioni non possono essere condivise.

In punto di fatto, occorre innanzitutto precisare quale sia la consistenza dell'intervento oggetto delle ordinanze impugnate, così come essa risulta dalla documentazione versata in atti (atto notarile, verbale di sopralluogo, documentazione fotografica e relazione tecnico illustrativa)

Tale intervento, dunque, riguarda tra l’altro un immobile (rectius rifugio agricolo), ricadente in zona F1 – servizi Generali Pubblici interventi tramite piano particolareggiato

In particolare per detta zona la licenza edilizia è obbligatoria anche per le costruzioni realizzate in strutture precarie o asportabili, come emerge dalla certificazione n. 12583 rilasciata dal Dirigente del dipartimento Assetto e gestione del territorio del Comune intimato in atti.

L’intervento sarebbe, nello specifico, consistito nel ripristino della copertura, da realizzare con travate di legno, murali, doghe., pannelli termo-isolanti e rivestimento con coppi alla romana;

completamento degli intonaci interni ed esterni eliminazione con ringhiera in ferro battuto, completa dl cancello, della zonetta di terreno antistante il rifugio rurale; pulizia e sistemazione della scaletta esterna di accesso alla battigia; sistemazione., pulizia e livellamento della strada dl accesso dal viale unità’ d’Italia..

Rileva il Collegio che l’immobile in questione non sembra rivestire una consistenza urbanistica, atteso che - come documentato dalle fotografia prodotte - il manufatto oggetto dell’ordinanza di demolizione e del successivo provvedimento di conferma, presentava ..” una copertura costituita da un tela di plastica di colore azzurro priva di strumenti di sostegno idonei incorporarla e fissarla nelle pareti perimetrali esistenti.

E -rileva altresì il Collegio- l'esame della vista documentazione, corredato da documentazione fotografica inerente ciascuna parte delle pareti, conferma la condizione di rudere del compendio, che ha dovuto subire (fatto incontestato) il crollo di gran parte delle strutture preesistenti.

Tanto premesso in ordine alla condizione attuale dei luoghi, è possibile rilevare, che è corretta -per collocazione topografica e condizioni di vetustà- la sussunzione del compendio ruderi e sedimi risultanti da demolizioni" delle unità di spazio costituite da elementi residuali di unità edilizie preesistenti ovvero libere in conseguenza di crollo o demolizione, recente o meno.

Inoltre, il fabbricato in questione, è ubicato, come detto, in zona F12 – sottozona F1 con la conseguente necessità di operare gli interventi mediante uno strumento urbanistico esecutivo.

La tesi da cui muove il motivo in esame si basa, sostanzialmente, sull’assunto di collocare fra gli interventi di "manutenzione" quelli di ripristino, che sono "rivolti a ricostruire l'intero manufatto, o parti di esso, eventualmente demolito o crollato, tanto più che l’autorità intimata non avrebbe considerato che nel 1991 la stessa ricorrente era stata per altro autorizzata a recintare il terreno ed a eseguire lavori di ristrutturazione e ripristino anche dell’originario rifugio rurale all’angolo sud est.

Ad avviso della ricorrente quindi i contestati interventi di manutenzione ordinaria hanno ad oggetto un manufatto che, in ragione dei lavori assentiti con la vista autorizzazione, sarebbe stato già completo delle mura perimetrali e della copertura a tetto.

Tale assunto, però, non merita adesione.

Rileva, infatti, il Collegio che le opere realizzate dalla ricorrente anche in considerazione dell’assenza di consistenza urbanistica non potevano rientrare nelle opere di manutenzione ordinaria e avrebbero dovuto richiedere il rilascio del permesso di costruire.

In proposito va considerato, che -già sotto il profilo strettamente letterale- l'intervento di ripristino postula la ricostruzione di un edificio o di sue parti, in quanto oggetto di demolizioni o crolli, purché esistano fonti iconografiche che consentano di ricostruire il fabbricato così come si presentava alle sue origini.

Tale forma di intervento riguarda per l'appunto, i ruderi costituiti dai residui di crolli o demolizioni, anche se non necessariamente recenti.

Non appare, in definitiva, ragionevole ricondurre l’interveto in questione alla manutenzione ordinaria, trattandosi di operazioni ascrivibili ad altre categorie edilizie.

Ciò emerge chiaramente dalla lettura del verbale di accertamento effettuato dall’UTE in data 26.9.2007 e riportato nel provvedimento impugnato nella parte in cui si precisa che … si riscontra un manufatto di forma irregolare, costituito da n. tre setti murari delle seguenti dimensioni: lato Sud pari a circa ml. 3,17 di lunghezza per circa ml 2,35 d’altezza, con ricavo in detto fronte di una grande apertura per finestra, lato Est di circa ml. 8,10 di lunghezza e con altezza variabile da circa ml 2,35 a Sud, a ml. 3,25 al colmo ed a ml. 2,15 a Nord, lato Ovest di lunghezza di circa ml. 11,55 ed altezza variabile da un minimo di ml. 2,35 a Sud, a ml. 3,25 al colmo ed a ml. 2,05 a Nord. L attuale copertura è costituita da telo in plastica di colore azzurro. (omissis)... si fa presente, che i due tratti di mura posti ad Est ed Ovest dell’attuale struttura, seppure non indicati in planimetria, né riportati nel rilievo aereo fotogrammetrico del 1998, sono di vecchia costruzione, mentre la parete Sud, costituita da grossa apertura, presenta ai laterali setti murari in blocchi dl cemento.

Non vi è dubbio a parere del Collegio che la categoria edilizia a cui ricondurre l’intervento effettuato, alla luce di quanto dispone l'art. 3, comma I, lettera d) del Testo unico n. 380\2001, ,è quella della ristrutturazione edilizia -e non già di restauro e risanamento conservativo- che, come tale, avrebbe richiesto il previo rilascio del titolo edilizio.

Tale conclusione trova conforto anche nella consolidata giurisprudenza che - con riferimento specifico agli interventi di ripristino di edifici diruti - precisa la relativa nozione riportandola agli organismi edilizi dotati di sole mura perimetrali e privi di copertura (TAR Campania, Napoli, sezione IV, 14 dicembre 2006 n. 10553) e, correttamente, nega che essi possano essere classificati come restauro e risanamento conservativo (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 04 marzo 2010, n. 1286; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 9 novembre 2009 n. 7049; TAR Lazio, Latina, 15 luglio 2009, n. 700).

Essa pone, inoltre, una condivisibile distinzione tra le ipotesi in cui esista un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione, tale da consentire la sua fedele ricostruzione, nel quale caso è possibile parlare di demolizione e fedele ricostruzione, e dunque di ristrutturazione; e le ipotesi in cui, invece, manchino elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio da recuperare, configurandosi in quest'evenienza, invero, un intervento di nuova costruzione (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 05 giugno 2008, n. 1667), per l'assenza degli elementi strutturali dell'edificio, in modo tale che, seppur non necessariamente "abitato" o "abitabile", esso possa essere comunque individuato nei suoi connotati essenziali (Consiglio di Stato, sez. V, 10 febbraio 2004, n. 475).

Nel caso in esame appare evidente che dalla documentazione versata in giudizio, non sia possibile risalire all'originaria consistenza e delle primigenie caratteristiche del rifugio rurale.

In definitiva, alla luce dei criteri normativi e giurisprudenziali sopra enunciati, risulta del tutto evidente che l'intervento intrapreso dalla ricorrente, lungi dal costituire restauro e risanamento conservativo del manufatto, si configura quale intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione.

Del pari va disatteso il secondo motivo dedotto, atteso che gli interventi programmati dalla ricorrente avrebbero richiesto come detto il rilascio di un permesso di costruire e non di una semplice DIA.

In conclusione il ricorso principale e quello per motivi aggiunti vanno entrambi respinti.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)