TAR Campania (NA), Sez. IV, n. 2655, del 22 maggio 2013
Urbanistica.Tettoia e permesso a costruire

La realizzazione di una tettoia è soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire quando essa, pur avendo carattere pertinenziale rispetto all’immobile cui accede, incide sull’assetto edilizio preesistente. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02655/2013 REG.PROV.COLL.

N. 05495/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5495 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Daniela Carratu', rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nardone, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Riviera di Chiaia, 276;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Carpentieri Eleonora, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Raffaele Romano, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Napoli, P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo presso l’Avvocatura municipale;

per l'annullamento

a) della disposizione dirigenziale n. 386 del 26.07.2011, notificata il successivo 25.08.2011, con la quale è stata respinta la richiesta di permesso di costruire in sanatoria, ed è stata ordinata alla ricorrente la demolizione delle opere abusive poste in essere al viale Raffaello n. 14 (consistenti nella realizzazione di una tettoia posta a protezione di una porzione dell’area di parcheggio di proprietà della ricorrente); b) del parere contrario della Commissione edilizia del 19.05.2011; c) della proposta di provvedimento del RUP del 20.07.2011; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso il verbale di accertamento della polizia municipale;

nonché, con motivi aggiunti depositati in data 18.01.2012, d) della scheda tecnica adottata in data 20.07.2011; e) del verbale dell’istruttoria della commissione edilizia del 19.05.2011, prot. N. 126/2011; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.



Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2013 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso iscritto al n. 5495 dell’anno 2011, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

di esser proprietaria di due posti auto scoperti in viale Raffaello n. 14;

che i due posti auto erano ubicati in prossimità di alberi di pino, e che pertanto, per evitare la caduta di aghi, resine e pigne che potessero recare danni a persone o alle auto, si procedeva alla realizzazione di una tettoia;

di aver presentato, per tale tettoia, regolare d.i.a. in data 06.03.2009;

che, tuttavia, in seguito ad un sopralluogo, la polizia municipale contestava che tale intervento fosse realizzabile mediante d.i.a., e che nei confronti della ricorrente veniva altresì aperto un procedimento penale;

di aver pertanto chiesto, per la tettoia in parola, un permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001;

che, tuttavia, l’Amministrazione rigettava tale istanza ordinando altresì il ripristino dello stato dei luoghi, perché l’intervento è stato realizzato in zona A (centro storico) e che gli artt. 2 e 3 del regolamento edilizio vieta la realizzazione di opere non strettamente pertinenziali;

di aver pertanto impugnato il predetto diniego del permesso di costruire, e che l’Amministrazione, in data 19.11.2011, depositava altri documenti in giudizio;

di aver pertanto proposto motivi aggiunti.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 10.04.2013, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 31 D.P.R. n. 380/01, atteso che per le opere in questione non è necessario il permesso di costruire, sicché non è legittimo ordinarne la demolizione; infatti, per gli interventi pertinenziali non corrispondenti a quelli di cui alla lettera e.6 dell’art. 3 co. 1 d.P.R. 380/2001, non è necessario il permesso di costruire, non costituendo gli stessi interventi di nuova costruzione; l’opera realizzata non costituisce nuovo volume; ai fini dell’esclusione della natura pertinenziale non rileva l’assenza di vicinanza rispetto all’abitazione principale; 2) carenza di motivazione; 3) è illegittimo l’ordine di demolizione entro 15 giorni, atteso che le norme in materia prevedono che debba essere concesso un termine di novanta giorni; 4) eccesso di potere, attesa la mancanza di nuovi volumi;

nonché per i seguenti motivi aggiunti: 1) eccesso di potere per difetto di istruttoria, atteso che una mera tettoia non è una costruzione e che comunque è una pertinenza dell’immobile principale; 2) l’intervento era soggetto a d.i.a., sicché l’Amministrazione avrebbe dovuto esercitare tempestivamente i propri poteri repressivi e di controllo, potendo – dopo la scadenza del termine previsto dalla legge – esercitare solo il potere di autotutela, nel rispetto degli artt. 21 quinquies e 21 nonies l. 241/1990; 3) irragionevolezza, atteso che non è stata aumentata la volumetria dell’immobile.

L’Amministrazione eccepiva che, in primo luogo, la ricorrente ha realizzato un’opera diversa da quella oggetto di dia (una tettoia con struttura fissa, anziché amovibile, ancorata al suolo in acciaio e plastica di circa 37 mq e di mt. 2,65 di altezza), e che il permesso in sanatoria è stato negato perché ai sensi dell’art. 2 del R.E. del Comune le tettoie e pensiline devono essere a servizio delle residenze, e nel caso di specie questo non accade: manca infatti un immobile al servizio del quale la tettoia sarebbe destinata, né il concetto di pertinenza può essere inteso nel senso amplissimo auspicato da parte ricorrente (nel caso di specie, la presunta pertinenza si trova a centinaia di metri di distanza dal bene principale).

In memoria depositata in data 07.03.2013, l’Amministrazione evidenziava come la stessa ricorrente riconoscesse di vivere in un’unità immobiliare sita all’interno di un edificio che si trova in una via diversa da quella del parcheggio a raso (via Michelangelo n. 33); e ribadiva come sia palese che la ricorrente abbia realizzato un’opera diversa da quella oggetto di dia (una tettoia con struttura fissa, anziché amovibile, ancorata al suolo in acciaio e plastica di circa 37 mq e di mt. 2,65 di altezza); e come ai sensi dell’art. 2 del R.E. del Comune le tettoie e pensiline debbano essere a servizio delle residenze, requisito che manca nel caso di specie. Eccepiva inoltre l’irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti, in quanto tardivo: esso è stato notificato in data 10.01.2012, mentre il provvedimento era stato notificato il 25.08.2011; e, comunque, l’infondatezza dello stesso nel merito, atteso che la tettoia realizzata è di rilevanti dimensioni (38 mq) ed in nessun caso potrebbe essere considerata pertinenza del bene principale, atteso che si trova a centinaia di metri di distanza da esso. Una tettoia come quella realizzata dalla ricorrente esige il permesso di costruire, tanto ciò vero che la stessa ricorrente ha presentato istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001; e, comunque, le opere realizzate sono diverse da quelle indicate nella d.i.a., ciò che esclude l’obbligo di rispettare il termine previsto dalla legge.

Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

Risulta infondata la censura incentrata sulla natura pertinenziale delle opere abusive in questione. Infatti secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 11 febbraio 2005, n. 365; T.A.R. Lazio, Sez. II, 4 febbraio 2005, n. 1036) occorre distinguere il concetto di pertinenza previsto dal diritto civile dal più ristretto concetto di pertinenza inteso in senso urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime del permesso di costruire. Ne consegue che, tenuto conto delle cartteristiche dell’intervento abusivo realizzato dalla ricorrente risultanti dalla motivazione dell’ordine di demolizione, il predetto intervento - non essendo coessenziale ad un bene principale e potendo essere successivamente utilizzato anche in modo autonomo e separato - non può ritenersi pertinenza ai fini urbanistici, sì da escludere che lo stesso sia sottoposto al preventivo rilascio del permesso di costruire.

Nel caso di specie, la ricorrente vive in un edificio sito in una via diversa da quella del parcheggio a raso (via Michelangelo n. 33) e cioè a centinaia di metri di distanza dall’abitazione. È evidente che il concetto di pertinenza non può essere inteso in senso così ampio.

In secondo luogo, come correttamente eccepito dall’Amministrazione resistente, la ricorrente ha realizzato un’opera diversa da quella oggetto di dia (una tettoia con struttura fissa, anziché amovibile, ancorata al suolo in acciaio e plastica di circa 37 mq e di mt. 2,65 di altezza); e come ai sensi dell’art. 2 del R.E. del Comune le tettoie e pensiline debbano essere a servizio delle residenze, requisito che manca nel caso di specie.

Né si deve dimenticare che, secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 19 dicembre 2005, n. 20427; 29 luglio 2005, n. 10479; 2 dicembre 2004, n. 18027), la realizzazione di una tettoia è soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire quando essa, pur avendo carattere pertinenziale rispetto all’immobile cui accede, incide sull’assetto edilizio preesistente. Tale principio è certamente applicabile ad una tettoia di rilevanti dimensioni, come quella realizzata nel caso di specie.

Ne consegue l’infondatezza anche dei motivi aggiunti

Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, quarta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Respinge il ricorso n. 5495 dell’anno 2011;

2. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Napoli le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)