TAR Lombardia (MI) Sez. II sent. 1236 del 5 maggio 2010
Ambiente in genere. V.i.a. e progetti di sviluppo delle aree urbane
Ai sensi dell' all. B punto 7 lett b) del D.P.R. 12 aprile 1996, devono essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale i soli progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01236/2010 REG.SEN.
N. 03127/2005 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3127 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Bottini Luciana e Bottini Sandra, rappresentate e difese dall'avv. Liberto Losa, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Aurelio Saffi 10;
contro
Comune di Legnano, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziano Ugoccioni, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Boccaccio 19;
Azienda Ospedaliera - Ospedale Civile di Legnano, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Larga 23;
Azienda Sanitaria Locale di Milano 1, rappresentata e difesa dall'avv. Marino Bottini, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura della Regione Lombardia, in Milano, via F. Filzi, 22;
Provincia di Milano, Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia – Arpa e Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Genesi Uno Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Bembo e Antonino Cimellaro, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, corso di Porta Vittoria, 17;
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avv. Viviana Fidani e Piera Pujatti, domiciliata in Milano, via Fabio Filzi 22;
a) con il ricorso principale degli atti di adozione e di definitiva approvazione del Programma Integrato di Intervento denominato PII 9 area nuovo Ospedale del Comune di Legnano;
di tutti gli atti del procedimento espropriativo e di occupazione d’urgenza dei mappali 35, 36 e 124 del Foglio 48 del Comune di Legnano,
del provvedimento prot. 17130 del 2.7.2005, con cui l’Azienda Ospedaliera di Legnano ha autorizzato la Società Genesi Uno Spa all’accesso alle aree sopra indicate;
b) con i primi motivi aggiunti depositati il 10.2.2006 di tutti gli atti della conferenza di servizio indetta dall’Azienda Ospedaliera di Legnano in data 25.7.2005 e conclusasi con la riunione del 19.9.2005;
della delibera del Direttore Generale n. 608 del 15.11.2005 avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo;
del decreto di occupazione di urgenza del 14.12.2005 notificato in data 27.12.2005;
dell’avviso di immissione in possesso delle aree delle ricorrenti, notificato unitamente al decreto di occupazione d’urgenza;
c) con i secondi motivi aggiunti depositati in data 31 marzo 2006 degli atti sopra indicati, oltre degli atti di assenso espressi dall’ARPA, dall’ASL di Milano 1, dal Comando dei Vigili del Fuoco e dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Milano nella seduta della conferenza di servizi del 19.9.2005;
d) con i terzi motivi aggiunti depositati in data 18.7.2007 del decreto di esproprio n. 1/2007 del 7.5.2007, con cui il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Legnano ha disposto l’espropriazione delle aree delle ricorrenti;
e) con i quarti motivi aggiunti depositati in data 27.02.2007 dell’atto di rettifica del 15.11.2007 del decreto di esproprio;
f) con i quinti motivi aggiunti depositati in data 5.3.2010 di tutti i provvedimenti già impugnati.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Legnano, dell’Azienda Ospedaliera - Ospedale Civile di Legnano, della Società Genesi Uno Spa, dell’Azienda Sanitaria Locale di Milano 1 e della Regione Lombardia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 8 aprile 2010, relatore la dott.ssa Silvana Bini, l’avv. Cristina Belvisi, in sostituzione dell’avv. Losa, per i ricorrenti; l’avv. Joseph Brigandì, in sostituzione dell’avv. Ugoccioni, per il Comune di Legnano; l’avv. Max Diego Benedetti, in sostituzione dell’avv. Ferrari, per l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”; l’avv. Marino Bottini per l’A.S.L. di Milano 1 ; l’avv. Pietro Bembo per la società Genesi Uno Spa e l’avv. Viviana Fidani per la Regione Lombardia;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Le ricorrenti, proprietarie di terreni nel Comune di Legnano, contraddistinti al Fg. 48, mapp. 35, 36 e 124, affermano di aver ricevuto nei mesi di luglio e agosto 2005 due comunicazioni provenienti dalla Società Genesi Uno, da cui hanno appreso che la suddetta società è concessionaria dell’Azienda Ospedaliera di Legnano della gestione e realizzazione del nuovo ospedale di Legnano in forza di una convenzione stipulata in data 23.3.2005.
La suddetta concessionaria aveva ottenuto in data 22.7.2005 da parte dell’Azienda Ospedaliera l’autorizzazione ex art 15 DPR 327/2001 all’accesso sui loro terreni, al fine di effettuare rilievi e sondaggi, nonché tutte le operazioni preliminari alla progettazione.
Dalle sopra citate comunicazioni le ricorrenti sono venute a conoscenza che l’opera da realizzare è ricompresa in un PII – Programma integrato di intervento n. 9 - adottato e approvato nel corso del 2005.
Gli atti del PII, nonché tutti gli atti del procedimento preordinato all’esproprio, sono stati impugnati con il ricorso principale, per i seguenti motivi:
1) violazione di legge: artt. 7 e 8 L. 241/90; artt. 11, 12 e 16 DPR 237/2001; eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento e di buon andamento della PA; carenza istruttoria: le ricorrenti non hanno ricevuto alcuna previa comunicazione dell’approvazione del PII, che vale come approvazione di opera pubblica e comporta la dichiarazione di pubblica utilità e urgenza.
Il ricorso veniva notificato al Comune di Legnano, all’Azienda Ospedaliera e alla Società Genesi Uno nei giorni del 24 e 25 ottobre e depositato il successivo 21 novembre.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con nota del 30.11.2005 la Soc. Genesi Uno comunicava alle ricorrenti che “con delibera n. 608 del 15.11.2005 era stato approvato il progetto definitivo inerente la realizzazione del nuovo Ospedale e con il medesimo atto è stata dichiarata ed è divenuta efficace la pubblica utilità dell’opera”. Veniva altresì reso noto che a conclusione della conferenza di servizi conclusasi il 19.9.2005 era stata emanata una “determinazione costituente vincolo preordinato all’esproprio delle aree de quibus”.
Seguiva poi la notifica del decreto di occupazione d’urgenza e di determinazione dell’indennità provvisoria in data 27.12.2005.
Le ricorrenti presentavano allora una domanda di accesso, impugnando contestualmente con i primi motivi aggiunti depositati in data 10.2.2006, gli atti della conferenza di servizi indetta dall’Azienda ospedaliera di Legnano in data 25.7.2005 conclusasi con la riunione del 19.9.2005, la delibera del Direttore Generale dell’Ospedale di Legnano n. 608 del 15.11.2005 avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo del nuovo ospedale; il decreto di occupazione d’urgenza emesso in data 14.12.2005 a firma del Direttore Generale dell’Ospedale civile di Legnano; l’avviso di immissione in possesso delle aree soggette ad occupazione d’urgenza, per i seguenti motivi:
A) quanto al Programma Integrato di intervento n. 9
1.1) violazione di legge: L.R. 12/2005 art 14; incompetenza organica: il PII è stato adottato dal Consiglio Comunale, mentre la competenza rientrebbe nella Giunta, in quanto non comportava alcuna variante urbanistica;
1.2) violazione di legge: art 92, commi 3,4,5 e 6 L.R. 12/2005, art 34 D. L.vo 267/2000; eccesso di potere per difetto di istruttoria: il PII, presentando interesse regionale, avrebbe dovuto essere approvato seguendo il procedimento dell’accordo di programma, con atto finale della Regione;
1.3) violazione di legge: art 92 L.R. 12/2005, eccesso di potere per difetto di istruttoria, per la mancanza del parere di compatibilità del PTCP;
b) quanto agli atti della conferenza di servizi e al provvedimento del Direttore Generale di approvazione del progetto:
2.1) violazione di legge: artt. 7 e 8 L. 241/90; art. 11,12 e 16 DPR 327/2001; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e di buon andamento della P.A.; carenza di istruttoria: i procedimenti di imposizione del vincolo e di esproprio sono distinti da quello di pubblica utilità: per ciascuno è necessario il rispetto della garanzia partecipativa; mentre nel caso de quo gli atti della conferenza di servizi non sono stati preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento;
2.2) violazione delle direttive comunitarie e di norme di legge: direttive del Consiglio 97/11/CEE del 3.3.1997; L. 22.2.1994, 146 art 40 comma 1; DPR 12.6.1996 art 1 e 10, all. B e D; L.R. 20/1999, n. 20, art 2 comma 1 lett. d); eccesso di potere per carenza di istruttoria: il progetto non è stato sottoposto a VIA;
2.3) violazione di legge: DPR 327/2001, art 16 comma 2; DPR 21.12.1999 n. 554 art 25; eccesso di potere per indeterminatezza dei contenuti: mancano il piano particellare di esproprio e l’indicazione dei terreni oggetto di espropriazione;
c) quanto al decreto di occupazione d’urgenza:
3.1) invalidità derivata: il decreto è illegittimo per invalidità derivata dai vizi che inficiano i precedenti atti e in particolare gli atti del PII;
3.2) errata applicazione e violazione di legge: art 20 e 22 bis del DPR 327/2001; art 3 L. 241/90; eccesso di potere per difetto di presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione: negli atti non è indicata la ragione dell’urgenza;
3.3) il decreto è illegittimo per indeterminatezza dei contenuti.
Anche rispetto ai motivi aggiunti si costituivano in giudizio le Amministrazione intimate, chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito della domanda di accesso le ricorrenti ottenevano in data 13.3.2006 copia delle delibere di adozione e approvazione del PII.
Le stesse provvedevano ad integrare il contraddittorio, notificando il ricorso principale all’ASL, all’ARPA; alla Provincia di Milano, alla Regione Lombardia e al Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco.
Si costituivano in giudizio l’ASL e la Regione Lombardia, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 31.3.2006 venivano poi notificati i secondi motivi aggiunti, articolando le seguenti censure, senza impugnare nuovi atti:
Quanto al PII
1.1) violazione di legge: art 14 L.R. Lombardia n. 12/2005; incompetenza organica: il PII non produce effetti di variante e quindi non doveva essere adottato e approvato dal Consiglio Comunale, ma dalla Giunta;
1.2) violazione di legge: art 25 comma 7 e art 92, comma 3 L.R. 12/2005, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e sviamento, non essendo stato approvato il Documento di inquadramento di cui all’art 25 L.R.12/2005;
Quanto agli atti della conferenza di servizi
2.1) violazione delle direttive comunitarie e di norme di legge e di regolamenti: direttive del Consiglio 337/85 del 27.6.1985; direttiva 97/11/CEE del 3.3.1997; art 40 comma 1 L. 22.2.1994, n. 146; art 1 e 10 DPR 12.6.1996, all. B e D; L.R. 20/1999, n. 20, art 2 comma 1 lett. d); eccesso di potere per carenza di istruttoria: il progetto non è stato sottoposto a VIA e mancherebbe ogni tipo di istruttoria sul punto;
2.2) violazione di direttive comunitarie e di norme legislative e regolamentari: direttiva del Consiglio della CEE 337/85/CE del 27.6.1985; art 40 L.146/94; art 2 L.R. 20/99; DGR 27.11.1998 n. 39975; eccesso di potere per carenza di istruttoria: non è stata espletata neppure la procedura di impatto ambientale imposta dall’art 2 L.R.20/99;
2.3) violazione di legge: art 14 e 19 L. 109/94; art 11 DPR 554/99; art 5 e 7 D. Lvo 422/97; eccesso di potere per difetto di istruttoria; contraddittorietà intrinseca: il progetto non è stato preceduto dallo studio di fattibilità;
quanto al decreto di occupazione d’urgenza e agli atti successivi al procedimento ablatorio: illegittimità derivata.
Anche rispetto ai secondi motivi aggiunti si costituivano in giudizio le Amministrazione intimate, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 7.6.2007 e 14.6.2007 le ricorrenti hanno ricevuto il decreto n. 1/2007 con cui il Direttore dell’Azienda Ospedaliera ha disposto l’espropriazione delle aree, atto impugnato con i terzi motivi aggiunti depositati in data 18.7.2007, facendo valere i seguenti profili di illegittimità:
1) invalidità derivata dagli atti viziati presupposti;
2) violazione di legge: artt. 23 e 26 DPR 327/2001; eccesso di potere per travisamento, per l’erronea indicazione dei proprietari delle aree espropriate.
L’Amministrazione, rilevando l’errata indicazione delle proprietà ha emanato un atto di rettifica in data 15.11.2007 eliminando il riferimento al proprietario Sig. Alberto Bottini, che risultava tale in base ai dati catastali.
Con i quarti motivi aggiunti è stato impugnato quest’ultimo atto di rettifica, per invalidità derivata.
Anche rispetto a questi motivi aggiunti si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate.
A fronte del deposito di documentazione da parte del Comune di Legnano della delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 4.5.2004 recante la “seconda integrazione del Documento di inquadramento dei PII ai sensi della L.R. 9/99. Documento di attivazione del PII già individuati dal vigente PRG della Città di Legnano” parte ricorrente ha notificato i quinti motivi aggiunti, articolando le seguenti censure:
violazione di legge; art 3 L.241/90; artt. 6,25 e 87 L.R. 12/2005; violazione del PRG; violazione del documento di inquadramento del PII come integrato dalla delibera del C.C. 50/2004; eccesso di potere per contraddittorietà; illogicità manifesta, difetto di istruttoria e motivazione: il PII risulta in contrasto con il documento di inquadramento, che impone la VIA.
In vista dell’udienza di merito tutte le parti depositavano memorie a difesa delle proprie posizioni.
All’udienza del 8 Aprile 2010 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1) Le ricorrenti impugnano con il ricorso principale e i cinque motivi aggiunti gli atti finalizzati alla realizzazione del nuovo Ospedale di Legnano.
Come evidenziato nelle difese degli enti intimati, l’opera è stata realizzata secondo la procedura prevista dagli artt. 37 bis della L. 109/94, con un finanziamento in parte pubblico e in parte privato.
Ad esito dell’espletamento delle procedure concorsuali previste dagli artt. 37 bis L. 109/94, la concessione di costruzione è stata aggiudicata ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che ha poi costituito la società ex art 37 quinques L. 109/94, denominata Genesi Uno spa, deputata a realizzare l’intervento previa acquisizione delle aree interessate dall’intervento per una porzione di territorio pari a 180.000 mq.
La localizzazione dell’ospedale è stata prevista per la prima volta nel PRG adottato dal Consiglio Comunale in data 23.4.2004 con delibera n. 38 e definitivamente approvato con D.G.R. 12783 del 16.4.2003.
Ai sensi dell’art 56 della NTA la realizzazione del nuovo ospedale era subordinato alla presentazione ed approvazione di un Programma Integrato di Intervento, denominato PII n. 9 “area nuovo ospedale”.
La comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del PII veniva pubblicata in data 10.6.2005 all’Albo pretorio, sul sito del Comune e mediante affissioni murali; quindi il Consiglio Comunale procedeva all’adozione e alla approvazione rispettivamente con delibere n. 55/2005 e 85/2005.
A fronte del numero dei soggetti espropriati, (ottantatre), l’avviso di avvio del procedimento espropriativo veniva dato con il sistema degli artt. 11 e 16 DPR 327/2001, ovvero mediante pubblicazione su tre quotidiani (Corriere della Sera, Repubblica e La Prealpina), nonché sugli Albi Pretori e sui siti internet degli enti interessati. Alle ricorrenti la prima comunicazione individuale veniva data con la nota del 4.7.2005, ricevuta dalle stesse il 7.7.2005, con cui si rendeva noto che la Società Genesi Uno aveva chiesto all’Azienda Sanitaria l’autorizzazione all’ingresso nelle aree al fine di effettuare le operazioni altimetriche preordinate all’espropriazione.
Sono poi stati adottati gli atti del procedimento espropriativo, effettuando altresì l’occupazione d’urgenza.
2) Nel presente giudizio deve trovare applicazione l’art 23 bis L. 1034/1971, introdotto dalla L. 205/2000, essendo oggetto dell’impugnazione un PII, che, in base all’art 34 T.U. 267/2000 comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere ivi previste, nonché gli atti della procedura espropriativa.
2.1) Applicando quindi il c.d. rito accelerato, il ricorso principale è inammissibile, in quanto depositato oltre il termine dimidiato: l’ultima notifica è stata ricevuta in data 25 ottobre, ma il deposito è avvenuto il 21 novembre.
Poiché con il ricorso principale sono stati impugnati gli atti del PII e gli atti del procedimento espropriativo ed in particolare il provvedimento del 22.7.2005 con cui veniva autorizzata l’accesso alle aree delle ricorrenti, tutte le ulteriori censure, introdotte nei diversi motivi aggiunti, avverso i medesimi atti, divenuti inoppugnabili, vanno dichiarate inammissibili.
3) Per tale ragione i primi motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili, nella parte in cui sono dedotte le censure avverso il PPI, mentre vanno esaminate quelle articolate avverso gli atti impugnati per la prima volta, cioè gli atti della conferenza di servizi, in data 25.7.2005 e conclusasi con la riunione del 19.9.2005, la delibera del Direttore Generale n. 608 del 15.11.2005 avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo, il decreto di occupazione di urgenza del 14.12.2005 notificato in data 27.12.2005, nonché l’avviso di immissione in possesso delle aree delle ricorrenti, notificato unitamente al decreto di occupazione d’urgenza.
3.1 Nei confronti degli atti della conferenza di servizi e del provvedimento del Direttore Generale di approvazione del progetto parte ricorrente articola tre motivi.
Nel primo lamenta la violazione delle norme in materia di partecipazione, in quanto non sarebbe stata data alcuna comunicazione individuale di avvio né del procedimento di imposizione del vincolo espropriativo, né del procedimento preordinato alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, né di approvazione del progetto definitivo, che risulta avvenuta con delibera n. 608/05.
Il motivo non ha pregio.
Come emerge dalla puntuale ricostruzione delle difese delle Amministrazioni, si sono intersecati due procedimenti, uno pianificatorio, con l’imposizione del vincolo e l’approvazione del PII e l’altro espropriativo.
La censura per la mancata comunicazione di avvio del procedimento del PII non può essere presa in considerazione, in quanto inammissibile, per le ragioni sopra esposte.
Per quanto attiene invece agli altri atti, nel modus operandi dell’Amministrazione non si ravvede alcuna illegittimità, dal momento che sia per la convocazione della Conferenza di servizi, sia per il procedimento espropriativo l’avviso è stato dato con la pubblicazione sui quotidiani, essendo più di 50 soggetti espropriati, come prescrive l’art 11 comma II DPR 327/2001.
3.2 Nella censura di cui al punto 2.2) si rileva la violazione della normativa in materia di VIA, in quanto il progetto non sarebbe stato sottoposto a tale procedimento.
La censura è infondata, dal momento che l’area interessata dalla realizzazione dell’opera è di 180.000 mq, cioè 18 ettari, mentre ai sensi dell' all. B punto 7 lett b) del D.P.R. 12 aprile 1996, devono essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale i soli progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha.
3.3 Anche il terzo motivo è infondato, dal momento che il piano particellare di cui le ricorrenti lamentano l’assenza è allegato sia al progetto definitivo sia al PII.
3.4 Quanto al decreto di occupazione d’urgenza, viene lamentata oltre alla invalidità derivata, che può essere respinta fin da subito, essendo legittimi gli atti presupposti, l’illegittimità per la mancata indicazione delle ragioni dell’urgenza (motivo di cui al punto 3.2) e la errata indicazione di validità del decreto di occupazione, posto in 5 anni dalla data di immissione in possesso (motivo 3.3).
La prima censura è infondata.
L’art 22 bis DPR 327/2001 prevede testualmente che il decreto di occupazione anticipata dei beni immobili necessari possa essere emanato senza particolari indagini o formalità, allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.
Secondo l’interpretazione prevalente, in presenza dei presupposti procedimentali prescritti dall'art. 22 bis, t.u. 8 giugno 2001 n. 327 per l'emanazione dell'ordinanza di occupazione d'urgenza, e cioè il vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, l'Amministrazione può immettersi senz'altro nel possesso dell'area in esecuzione della suddetta ordinanza, per realizzare le opere per le quali vi è stata l'approvazione del progetto e lo stanziamento delle relative risorse, essendo sufficiente che l'ordinanza di occupazione si limiti a richiamare espressamente la dichiarazione di pubblica utilità, che costituisce l'unico presupposto e che consenta di rilevare l'urgenza della realizzazione delle opere (Consiglio Stato, sez. IV, 29 maggio 2009, n. 3353) decisione in cui è stato specificato che “ essendo divenuta irrilevante una specifica dichiarazione di indifferibilità ed urgenza, in presenza dei presupposti procedimentali prescritti per l'emanazione dell'ordinanza di occupazione (il vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità), l'amministrazione ben può immettersi senz'altro nel possesso dell'area in esecuzione dell'ordinanza, per realizzare le opere per le quali vi è stata l'approvazione del progetto e lo stanziamento delle relative risorse”.
Nel caso di specie, in presenza della dichiarazione di pubblica utilità, la necessità di espropriare 83 soggetti costituisce non solo la condizione per adottare il provvedimento di occupazione d’urgenza, ma anche la motivazione del provvedimento stesso.
Nella censura successiva viene lamentata la violazione del termine di cui all’art 13 comma 4 del DPR 327/2001, in quanto l’efficacia del decreto di occupazione, stabilito in cinque anni dalla data di immissione nel possesso, supererebbe il termine massimo entro cui deve essere pronunciato l’esproprio. Rispetto a tale rilievo si ritiene venuto meno l’interesse, dal momento che il decreto di esproprio è stato emanato in data 7.5.2007, ponendo così fine all’occupazione d’urgenza.
Per le ragioni sopra esposte i primi motivi aggiunti vanno dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati.
4) Con i secondi motivi aggiunti, notificati da ultimo in data 21.3.2006 e depositati in data 31.3.2006 (è stata depositata infatti una copia, in attesa del ricevimento delle notifiche), non vengono impugnati nuovi provvedimenti, ma sono articolate ulteriori censure, avverso gli atti già gravati.
4.1 I motivi avverso il PII sono inammissibili, per quanto sopra già esposto.
4.2 Relativamente agli altri atti parte ricorrente ripropone la censura relativa alla mancata sottoposizione del progetto alla VIA e in subordine alla verifica di impatto ambientale di cui all’art. 2 comma 1 lett. d) L.R. 20/99 e dell’all. B del DPR 12.4.1996.
Le censure sono infondate: quanto alla VIA si rinvia a quanto sopra dedotto, mentre rispetto alla mancata verifica di impatto ambientale, si osserva come anche la norma regionale presupponga che l’opera occupi una superficie superiore a 40 ettari, circostanza che non sussiste nel caso de quo.
4.3 Nel terzo motivo si rileva come il progetto, inserito nell’atto di programmazione dell’Azienda ospedaliera fin dal 2003, non sarebbe stato preceduto dalla studio di fattibilità, di cui all’art 14 L. 109/94 che valuta le componenti di integrazione urbanistica e socio-economica dell’intervento. Sarebbe mancata, anche in sede di conferenza di servizi, lo studio preliminare sull’organizzazione dei trasporti pubblici di collegamento.
Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di tardività e di carenza di interesse rispetto a questo motivo, stante la manifesta infondatezza.
Il PII prevede infatti la realizzazione di strutture di collegamento e al progetto definitivo è allegata una Relazione tecnico-illustrativa sulla viabilità.
4.4 Avverso il decreto di occupazione d’urgenza e gli atti successivi al procedimento ablatorio viene lamenta sola l’illegittimità derivata, senza tuttavia alcuna specifica.
Il vizio oltre che generico è infondato, essendo stati respinti i motivi avverso gli atti presupposti e precedenti.
5) Nei terzi motivi aggiunti, con cui è stato impugnato il decreto di esproprio, l’unico motivo è l’errata indicazione della proprietà: a fronte del provvedimento di rettifica con cui sono state riportate esattamente i proprietari, il ricorso va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
6) I quarti motivi aggiunti avverso l’atto di rettifica sono inammissibili per violazione del termine di deposito: l’ultima notifica è infatti dell’11.2.2008 ma il deposito è avvenuto in data 27.2.2008, quindi oltre il termine di 15 giorni.
7) I quinti motivi aggiunti sono inammissibili in quanto contengono una sola censura avverso il PII, lamentando il contrasto del PII n. 9 con le previsioni del documento di inquadramento di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 50/2004, che imporrebbe per il suddetto Programma Integrato l’espletamento della VIA.
Poiché, come detto, il PII è stato impugnato con il ricorso principale, dichiarato inammissibile, per la tardività del deposito, le ulteriori censure proposte con motivi aggiunti avverso il medesimo atto, divenuto definitivo, sono inammissibili.
8) Conclusivamente il ricorso principale va dichiarato inammissibile; i primi e i secondi motivi aggiunti in parte inammissibili e in parte infondati; i terzi motivi aggiunti improcedibili; i quarti motivi aggiunti inammissibili; i quinti motivi aggiunti inammissibili.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso e i motivi aggiunti, in parte inammissibili, in parte infondati e in parte improcedibili.
Condanna i ricorrenti in solido a liquidare la somma di € 5.000/00 (cinquemila) da ripartirsi in parte uguale a favore del Comune di Legnano, dell’Azienda Ospedaliera – Ospedale civile di Legnano, dell’Azienda Sanitaria Locale di Milano 1, della Regione Lombardia e della società Genesi uno Spa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario
Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2010