TAR Campania, (NA), Sez. IV, n. 4060, del 5 agosto 2013
Urbanistica.Volumi accessori
I volumi accessori quando sono di altezza tale da poter essere suscettibili d'abitazione o di assolvere a funzioni complementari, quale quella ad esempio di deposito di materiali, devono essere computati ad ogni effetto sia ai fini della cubatura autorizzabile sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate all'altezza, non potendo essere annoverati tra i volumi tecnici. Ai fini della qualificazione di una costruzione rilevano le caratteristiche obiettive della stessa, prescindendosi dall’intento dichiarato dal privato di voler destinare l’opera ad utilizzazioni più ristrette di quelle alle quali il manufatto potenzialmente si presta (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
N. 04060/2013 REG.PROV.COLL.
N. 07006/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7006 del 2009, proposto da:
Antonio Manco, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Fimiani, con domicilio eletto presso Giuseppe Fimiani in Napoli, via G.Orsini,42;
contro
Comune di Napoli in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Municipale, domiciliata in Napoli, piazza Municipio;
per l'annullamento
del diniego sanatoria edilizia - provv. n. 3489/2009,del 23.10.2009 in relazione ad abusi edilizi eseguiti in Napoli via Guantai ad Orsolone n. 178.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli ;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013 il Cons. Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 19.11.2009 e depositato il successivo giorno 11 dicembre, il signor Manco Antonio ha impugnato la determinazione dirigenziale, recante il diniego di accertamento di conformità per un ampliamento realizzato all’immobile di sua proprietà, sito in via Guantai ad Orsolone 178 consistente in esecuzione, in zona soggetta a vincolo paesaggistico, di un vano in ampliamento sul terrazzo a livello dell’immobile per mq 10 circa, e un balcone per mq 17.
Il ricorrente ha censurato tale provvedimento per:
1) Violazione art. 36 DPR 380/2001, D. Lgs 42/2004, difetto di motivazione; l’amministrazione non avrebbe indicato le concrete ragioni di incompatibilità urbanistica e paesaggistica delle opere eseguite, anche con riferimento alal modesta entità dell’abuso;
2) Violazione artt. 146 e 167 D. Lgs 4272004, eccesso di potere sotto vari profili, trattandosi di modesta opera a carattere pertinenziale, in assenza di ogni impatto ambientale;
3) identiche violazioni, non avendo il Comune richiesto il parere della autorità preposta alal tutela del vincolo,
4) violazione artt. 7 e 10 bis legge 241/90;
5) difetto di motivazione, con riferimento alle concrete norme urbanistiche violate;
6)omessa indicazione del termine e della autorità cui rivolgersi per l’impugnativa del provvedimento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, che, con memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 26 giugno 2013 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
DIRITTO
Il presente ricorso verte sulla legittimità del diniego di accertamento di conformità spedito dal Comune di Napoli sulla istanza del ricorrente, per un ampliamento realizzato all’immobile di sua proprietà, sito in via Guantai ad Orsolone 178 consistente in esecuzione, in zona soggetta a vincolo paesaggistico, di un vano in ampliamento sul terrazzo a livello dell’immobile per mq 10 circa, e un balcone per mq 17, lamentandosi che erroneamente l’amministrazione avrebbe ritenuto irricevibile la richiesta di sanatoria, rifacendosi ad una mancanza di compatibilità paesaggistica astratta e avulsa da qualsiasi riferimento al caso concreto.
Osserva il Collegio che, alla luce degli elementi acquisiti, come forniti dalla difesa del Comune resistente , il ricorso è infondato e non merita favorevole considerazione.
Le spiegate censure contestano la legittimità del diniego sulla istanza di accertamento di conformità sulla scorta di un duplice ordine di considerazioni:
a) da un lato, che si tratterebbe di opere conformi allo strumento urbanistico in ragione della natura pertinenziale ed accessoria di quanto realizzato;
b) dall’altro, che in ogni caso, non sarebbe stata svolta un’ adeguata istruttoria sulla compatibilità paesaggistica dell’opera eseguita, avendo il Comune fatto riferimento ad una nota presupposta della Soprintendenza del 16.3.2007 la quale ha carattere del tutto generico ed è riferita alla possibilità di rilascio di autorizzazione paesaggistica in sanatoria per i soli abusi cd. minori .
Le censure proposte non trovano riscontro nell’istruttoria espletata . Emerge invero dagli atti procedimentali , ( cfr. scheda tecnica istruttoria) che l’intervento de quo non è sanabile, in primo luogo in ragione della consistenza e destinazione del manufatto in ampliamento ( un vano di 10 mq circa ed un balcone di mq 17), che comportano realizzazione di nuovi volumi e superfici.
Alla stregua della descritta situazione, appare fuorviante quanto dedotto in ordine al fatto che si tratterebbe di difformità lievi rispetto all’originario appartamento: è invece l’univoco complesso degli elementi che connotano i divisati profili costruttivi del manufatto che inducono ad escludere, alla stregua del dato normativo di riferimento, la natura tecnica o accessoria del volume realizzato, con la conseguenza che la volumetria conseguita andava computata ai fini del vaglio circa la sua assentibilità.
D’altronde, secondo autorevole giurisprudenza, per volumi tecnici o accessori , ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, debbono intendersi i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso a quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 17 giugno 2002, n. 3597).
In materia, si è evidenziato (per tutte: T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 17 giugno 2002, n. 3597; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 15 gennaio 2005, n. 143 Tar Puglia - Bari sent. 2843/2004), con un orientamento del tutto condivisibile, che i volumi accessori quando sono di altezza tale da poter essere suscettibili d'abitazione o di assolvere a funzioni complementari, quale quella ad esempio di deposito di materiali, devono essere computati ad ogni effetto sia ai fini della cubatura autorizzabile sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate all'altezza, non potendo essere annoverati tra i volumi tecnici.
Una volta chiarita l’effettiva consistenza dell’intervento, ritiene il Collegio che l’intervento edilizio si sostanzia, in realtà, in un ulteriore vano reso suscettibile di uso abitativo, tenuto conto della non trascurabile superficie ( 10 mq) (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, 14 gennaio 1991 n.44, 21 ottobre 1992 n.1025 e 13 maggio 1997 n.483; T.A.R. Campania, II Sezione, 3 febbraio 2006, n.1506; IV Sezione, 20 giugno 2002, n.3632). Invero, ai fini della qualificazione di una costruzione rilevano le caratteristiche obiettive della stessa, prescindendosi dall’intento dichiarato dal privato di voler destinare l’opera ad utilizzazioni più ristrette di quelle alle quali il manufatto potenzialmente si presta (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, 23 novembre 1996 n.1406).
Pertanto correttamente il competente ufficio ha denegato la istanza di accertamento di conformità ritenendo il carattere di nuova costruzione in zona vincolata, per la quale è inammissibile una autorizzazione paesaggistica postuma.
Invero le argomentazioni sulla mancanza di compatibilità paesaggistica di quanto edificato sono espresse adeguatamente, con riferimento all’ impossibilità di rilascio di autorizzazione paesaggistica ex post in sanatoria, per le opere che non siano qualificabili come cd. abusi minori.
La ritenuta natura di aumento volumetrico dell’opera realizzata dal ricorrente ha escluso,secondo l’adeguato e condivisibile iter logico seguito dall’amministrazione, la necessità di svolgere una valutazione concreta sulla compatibilità paesaggistica di quanto richiesto in sanatoria ( cfr. CdS sez. IV 8.10.2007 n. 520, TAR Campania Napoli sez. VII 22.2.2012 n. 885).
Invero, l'art. 146, comma 4, del D.lgs. n.42/2004 esclude dal divieto di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria (ossia successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi) i casi previsti dal successivo art. 167, comma 4, costituiti - oltre che dall'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica e dai lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria - dai "lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati".
Pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. tra le tante T.A.R. Campania, Napoli, VII, 22.2.2012, n. 885; T.A.R. Campania Napoli, VII, 28.12.2007, n. 16539), a fronte del divieto assoluto di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria per i lavori che hanno determinato la creazione di nuovi volumi e superfici utili, ovvero un aumento di quelli legittimamente realizzati, va esclusa qualsiasi rilevanza ad un'eventuale istanza di accertamento di conformità.
Alla stregua delle esposte considerazioni, si rivelano inconsistenti la censure formali attinenti alla violazione degli artt. 7 e 10 bis legge 241/90, atteso che ,a fronte dell’entità dell’abuso –quale descritto negli atti istruttori del procedimento in cui è sfociato l’impugnato diniego- l’attività provvedimentale sull’istanza di sanatoria (di per sè vincolata al riscontro della c.d. doppia conformità, e priva di margini discrezionali), non avrebbe che potuto condurre al rigetto della stessa.
Va inoltre dichiarata l’infondatezza anche della censura con cui si lamenta la mancata indicazione nel provvedimento delle norme per opporsi,d ei termini per proporre opposizione e della autorità cui rivolgersi, in quanto per consolidata giurisprudenza tali omissioni comportano mera irregolarità che non incide sulla validità o sull’efficacia dell’atto impugnato, ma al più può dar luogo alla concessione del beneficio della rimessione in termini – nella specie non necessario attesa la tempestività del ricorso ( cfr. TAR Campania sez. I 28.8.2012 n. 3733, sez. IV 26.10.2012 n. 4275).
La domanda va conclusivamente respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Contributo unificato a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna parte ricorrente alla rifusione in favore del Comune di Napoli, delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 2000,00( duemila/00) . Contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Anna Pappalardo, Consigliere, Estensore
Achille Sinatra, Primo Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)