Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 2996 del 24 marzo 2023
Urbanistica.Convenzione urbanistica e previsione di ulteriori oneri contributivi
La previsione di oneri anche maggiori di quelli astrattamente previsti dalla legge, in quanto espressione dell’autonomia privata, non inficia le convenzioni urbanistiche in termini di nullità per contrasto con le norme imperative. Questo in ragione del fatto che, da un lato, difetta nell'ordinamento una norma generale che impedisca, in sede di convenzione urbanistica, la libera erogazione di ulteriori contribuzioni rispetto a quelle fissate dalla legge, integranti, come tali, il minimo legale; dall’altro, la causa della convenzione urbanistica, ovvero l'interesse che l'operazione contrattuale è teleologicamente diretta a soddisfare, va valutata non con riferimento ai singoli impegni assunti, ma con riguardo alla oggettiva funzione economico-sociale del negozio, in cui devono trovare equilibrata soddisfazione sia gli interessi del privato che della pubblica amministrazione. In virtù del principio di autoresponsabilità, una volta assunto, in chiave convenzionale, l’impegno a corrispondere il relativo importo, lo stesso è giuridicamente dovuto, non ravvisandosi alcun contrasto con norme imperative. (Nella fattispecie, la sezione ha osservato come l'utilità che l’appellante ha ricevuto dall'operazione riguardata nel suo complesso, anche attraverso la cessione onerosa a terzi del diritto di costruire il complesso immobiliare concesso dall'amministrazione, ben giustifichi gli impegni assunti dalla società in sede convenzionale).
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2207 del 2 marzo 2023
Urbanistica.Titolo abilitativo ed esercizio autotutela
In generale l’amministrazione non ha alcun obbligo di pronunciarsi sulle istanze rivoltele da un privato il quale solleciti l’esercizio dell’autotutela su un provvedimento già emanato, e di conseguenza il provvedimento con cui l’amministrazione stessa si limiti a puntualizzarlo non è autonomamente impugnabile, trattandosi di atto meramente confermativo della norma di legge, che ove si potesse impugnare consentirebbe l’elusione del termine di decadenza per presentare ricorso. Questa regola non vale però in casi in cui l’amministrazione, pur non essendovi obbligata, abbia ritenuto effettivamente di riesaminare, con un’apposita istruttoria, il precedente provvedimento, e all’esito abbia ritenuto ugualmente di confermarlo
Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti da parte di privati, di enti o di imprese: profili sanzionatori e giurisprudenza della Cassazione
di Gianfranco AMENDOLA
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2245 del 3 marzo 2023
Rifiuti.Impianti di incenerimento e coincenerimento
L’art. 237-duodecies, comma secondo d.lgs. 152 del 2006 vincola i progettisti, i costruttori e i gestori di impianti di co-incenerimento, i quali non possono progettare, costruire, equipaggiare e gestire impianti aventi emissioni superiori ai valori limite. La norma, viceversa, non vieta alle autorità regionali di imporre limiti più rigorosi di emissioni. L’art. 237-quattuordecies, comma 2, riguarda il campionamento e l’analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento e rimanda agli Allegati per l’individuazione delle soglie dei valori limite. Si tratta, dunque, di una norma che conforma e vincola l’operato dei gestori e delle autorità preposte al campionamento e all’analisi delle emissioni gassose e che vincola altresì le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni regionali, nel senso di vietare loro di prescrivere valori limite superiori a quelle legali. Dal contenuto dell’art. 29-sexies, commi 4-bis e 4-ter, d.lgs. 152 del 2006 si desume che l’autorità competente può fissare livelli di emissione più rigorosi associabili alle migliori tecnologie disponibili. Costituisce, quindi, scelta ragionevole e non manifestamente sproporzionata, in adesione al principio di precauzione, che l’amministrazione imponga limiti e prescrizioni più rigorosi anche in relazione alla vetustà dell’impianto.
Qualificazione dei materiali estranei rinvenuti interrati
di Mauro SANNA
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2836 del 21 marzo 2023
Beni ambientali.Parere di compatibilità paesaggistica
Il parere di compatibilità paesaggistica costituisce un atto endoprocedimentale emanato nell’ambito di quella sequenza di atti ed attività preordinata al rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica (o del suo diniego). Le valutazioni espresse sono finalizzate, dunque, all’apprezzamento dei profili di tutela paesaggistica che si consolideranno, all’esito del procedimento, nel provvedimento di autorizzazione o di diniego di autorizzazione paesaggistica. Nell’esercizio della sua funzione consultiva, la Soprintendenza formula le proprie valutazioni di merito, in termini di compatibilità paesaggistica, di cui deve tenere conto l’autorità competente nell’emanare il provvedimento finale. Decorso il termine per l’adozione del parere da parte della Soprintendenza, l’organo statale può comunque esprimersi in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’intervento, fermo restando che, ove tardivamente reso, l’atto consultivo perde il suo carattere di vincolatività e deve essere, perciò solo, autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione deputata all’adozione dell’atto autorizzatorio finale.
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