Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 13836 del 5 aprile 2024 (CC 11 gen 2024)
Pres. Ramacci Est. Andronio Ric. PG in proc. Bellomo
Urbanistica. Condono edilizio ed ultimazione al rustico necessariamente comprensiva delle tamponature
In materia edilizia, la esecuzione di un immobile a “rustico” si intende riferita all’avvenuto completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno ricomprese le tamponature esterne, visto che queste determinano l’isolamento dell’immobile dalle intemperie e configurano l’opera nella sua fondamentale volumetria.
TAR Marche Sez. I n. 313 del 26 marzo 2024
Rifiuti.Ordinanza di rimozione rifiuti pericolosi abbandonati da ignoti e conseguenze per il proprietario incolpevole
Anche il proprietario incolpevole deve essere informato dell’intenzione dell’amministrazione di provvedere d’ufficio quando non venga individuato il responsabile dell’abbandono di rifiuti; questo affinché il proprietario possa valutare se trovi più conveniente accollarsi gli oneri della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti oppure lasciare che provveda l’amministrazione. In questo secondo caso l’amministrazione può richiedere, al proprietario del suolo, il rimborso delle spese sostenute per effettuare la bonifica limitatamente al valore del sito dopo l'esecuzione degli interventi, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi
Consiglio di Stato Sez II, sentenza non definitiva n. 2228 del 7 marzo 2024
Urbanistica.Decadenza del permesso di costruire
È deferito all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato il seguente quesito: quale sia la disciplina giuridica applicabile alle opere parzialmente eseguite in virtù di un titolo edilizio decaduto e che non siano state oggetto di intervento di completamento in virtù di un nuovo titolo edilizio.
TAR Veneto Sez. IV n. 458 del 11 marzo 2024
Danno ambientale.Condizioni per il risarcimento
L’operatore che abbia causato un danno ambientale nello svolgimento delle attività pericolose di cui all’allegato 5 alla parte sesta del d.lgs. n. 152 del 2006, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 242, 244, 298 bis, della parte sesta comma 1, lett. a), e 311, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, è obbligato a eseguire la bonifica delle matrici ambientali inquinate, secondo un criterio di imputazione di tipo oggettivo, in base al quale l’amministrazione è tenuta a provare l’evento della contaminazione e, secondo il principio del “più probabile che non”, l’esistenza di un nesso causale tra la condotta attiva o omissiva dell’operatore e l’inquinamento riscontrato, senza essere tenuta a dimostrare l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. In questi casi, con un’inversione dell’onere della prova, l’operatore può far valere all’amministrazione, fornendone la dimostrazione rigorosa nel corso del procedimento amministrativo, l’eventuale sussistenza delle cause di esonero di responsabilità previste dall’art. 308, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 che corrispondono a quelle previste dall’art. 8, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2004/35/CE, e può altresì impugnare in sede giurisdizionale l’eventuale ordine di bonifica deducendo che è stato adottato senza tener adeguatamente conto delle circostanze dedotte. Invece nel caso di attività non pericolose non comprese tra quelle contemplatel’amministrazione, nell’individuare il responsabile dell’inquinamento destinatario dell’ordine di bonifica, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 242, 244, 298-bis della parte sesta, comma 1, lett. b), e 311, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, deve provare non solo in termini oggettivi l’evento della contaminazione e, secondo il principio del “più probabile che non”, l’esistenza di un nesso causale tra la condotta attiva o omissiva dell’operatore e l’inquinamento riscontrato, ma anche l’elemento soggettivo del dolo o della colpa.
Cass. Sez. III n. 13834 del 5 aprile 2024 (UP 13 mar 2024)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Meriano
Urbanistica.Applicabilità articolo 131bis codice penale
Nel caso di reati urbanistici o paesaggistici, i parametri di valutazione ai fini della applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. sono costituti: dalla consistenza dell’intervento abusivo (tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive); dalla destinazione dell’immobile; dall’incidenza sul carico urbanistico; dall’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e conseguente impossibilità di sanatoria; dall’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti; dalla totale assenza di titolo abilitativo o dal grado di difformità dallo stesso; dal rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente e dalle modalità di esecuzione dell’intervento. Possono costituire indici di particolare tenuità del fatto sia la modestia intrinseca dell'intervento edilizio, sia la condotta susseguente al reato, quale l'istanza di regolarizzazione del titolo edilizio. A tal fine può costituire oggetto di valutazione, quale condotta post-factum rilevante, anche la demolizione - o comunque rimozione - dell’abuso purché effettuata spontaneamente ed immediatamente dopo la contestazione, e non solo a seguito, ed in ottemperanza, all’ordinanza di demolizione adottata dal Comune. Rileva invece, quale indice sintomatico della non particolare tenuità del fatto, la contestuale violazione di più disposizioni quale conseguenza dell'intervento abusivo, come nel caso in cui siano violate, mediante la realizzazione dell'opera, anche altre disposizioni finalizzate alla tutela di interessi diversi (si pensi alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche, di opere in cemento armato, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, a quelle relative alla fruizione delle aree demaniali).
TAR Veneto n. 533 del Sez. II 19 marzo 2024
Beni ambientali.Riduzione di superficie boscata in assenza di autorizzazione
La disciplina di settore limita la possibilità di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai casi previsti dall’art. 167, commi 4 e 5, richiamato dall’art. 146, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio. I casi contemplati da dette disposizioni sono tassativi, e si riferiscono tutti a lavori inerenti fabbricati (interventi minori su edifici), sicché non si può far luogo all’autorizzazione paesaggistica in sanatoria nel caso di interventi di alterazione di territori coperti da foreste e da boschi. Poiché gli artt. 167 e 181 del D. Lgs n. 42/2004 non consentono il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per interventi di riduzione di superficie boscata (disboscamento) ne deriva che l’ordinanza di ripristino ex art. 167, comma 2, costituisce atto dovuto e vincolato, dovendo l’area protetta essere ricostruita nella sua essenza forestale. La sanzione ripristinatoria è, infatti, prevista come la regola per gli interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica e la possibilità di sanatoria paesistica postuma è ammessa solo nei casi tassativi previsti dall’articolo 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004. L'intenzione legislativa è chiara nel senso di precludere qualsiasi forma di legittimazione del "fatto compiuto", in quanto l'esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell'intervento.
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