Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 4687 del 29 maggio 2025
Acque.Competenza in tema di sanzioni amministrative
La disciplina delle sanzioni amministrative non costituisce una materia a sé, ma rientra nell’ambito materia alla quale le sanzioni stesse si riferiscono. Nello specifico, le violazioni in materia di scarichi e di tutela della qualità dei corpi idrici, di cui all’art. 133 del codice dell’ambiente, sono ascrivibili alla materia della tutela dell’ambiente, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con l’art. 135 del d.lgs. n. 152 del 2006, lo Stato ha poi delegato alle Regioni l’esercizio delle funzioni relative all’irrogazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18 e seguenti della l.n. 689 del 1981, ovvero limitatamente al procedimento applicativo. Ne deriva che, per quanto concerne i criteri di determinazione delle sanzioni amministrative in materia, le Regioni non dispongono di un autonomo potere normativo.
Cass. Sez. III n. 22611 del 16 giugno 2025 (CC 27 mag 2025)
Pres. Di Nicola Rel. Galanti Ric. Capezza
Beni ambientali.Volumi tecnici
In tema di reati paesaggistici, i c.d. «volumi tecnici», pur non comportando «carico urbanistico», potendo determinare un diverso impatto a livello paesaggistico, debbono essere considerati ai fini del giudizio sulla sussistenza del reato di cui all'art. 181 d.lgs. 42/2004.
Consiglio di Stato Sez. II n. 4471 del 22 maggio 2025
Urbanistica.Demolizione di opere abusive disposta dal giudice penale e dal Comune: autonomia e convergenza dei procedimenti
La sanzione demolitoria disposta dal giudice penale, in quanto presuppone una sentenza di condanna per il reato edilizio, implica l’accertamento dello stesso nei suoi profili oggettivi e soggettivi, sicché non è più possibile mettere in discussione la figura del responsabile dell’abuso. Anche se il Comune, quindi, in via del tutto autonoma reitera il provvedimento, l’aver intimato il ripristino dello stato dei luoghi solo al proprietario non esonera il responsabile, condannato in via definitiva dal giudice penale, dal pagamento delle spese per l’esecuzione in danno che gravano esclusivamente su di lui, quale che sia il procedimento seguito. In motivazione la sezione ha chiarito che la procedimentalizzazione dell’esecuzione della demolizione prende l’avvio con l’individuazione del responsabile dell’abuso e si chiude con l’addebito delle spese allo stesso, sia nel caso di demolizione effettuata dal proprietario, sia qualora a provvedere sia stato il comune, previa acquisizione del bene, ovvero il giudice penale.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4686 del 29 maggio 2025
Urbanistica.Criterio della vicinitas commerciale ed attività alberghiera
In materia di vicinitas commerciale, si ha riguardo alla posizione di soggetti i quali agendo come imprenditori nel medesimo settore, attingono al medesimo bacino di utenza e risentono, pertanto, di un effettivo danno al loro volume d'affari, in caso di apertura di una nuova impresa commerciale illegittimamente autorizzata. Peraltro nelle ipotesi di impugnazione di un titolo edilizio correlato a un'autorizzazione commerciale, affinché il suo interesse processuale possa qualificarsi personale, attuale e diretto, deve potersi ravvisare la coincidenza, totale o quanto meno parziale, del bacino di clientela, tale da poter oggettivamente determinare un apprezzabile calo del volume d'affari del ricorrente. Quanto poi al pregiudizio la prova del pregiudizio derivante dall'insediamento della nuova impresa (che si vuol contestare) deve essere data in modo rigoroso, senza che esso si possa presumere, e che si debba trattare di un pregiudizio significativo. In materia di esercizi alberghieri la questione va però valutata in modo specifico in considerazione della natura dell’attività svolta e delle rinnovate modalità di scelta del consumatore che sempre più passano dalla scelta mediante piattaforme on line ampiamente accessibili. Il concetto di bacino di utenza, nell’ipotesi di attività alberghiera, va letto in senso diverso rispetto ad una attività commerciale avendo come scala di riferimento una platea indeterminata accomunata dall’essere potenziale cliente di una determinata fascia di esercizi alberghieri siti in una determinata zona della città.
Il sindacato giurisdizionale sull’azione e inazione pubblica in materia di tutela dell’ambiente
di Giovanni TULUMELLO
Pubblicazione dell'Ufficio Studi della Giustizia amministrativa
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4691 del 29 maggio 2025
Rifiuti.Differenza tra soggetto svolgente attività di pulizia manutentiva e produttore iniziale
L'iscrizione all'Albo costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non, sì che il relativo possesso determina l'abilitazione soggettiva all'esercizio della professione. Quanto alla qualifica di produttore iniziale (art 183 lett f) d.lgs. 152/2006, questa è riferita al soggetto che con la sua attività produce rifiuti ed al soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) come anche a chi effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); dal dato testuale emerge quindi con sufficiente evidenza che le operazioni necessarie per la manutenzione dei depuratori non possono essere qualificate come svolte dal produttore iniziale atteso che il rifiuto nello specifico è già esistente in natura e l’impresa si occupa della sua rimozione ai fini del trasporto. Va ancora rilevato che in base al disposto dell’art 230, comma 5, d.lgs.152/2006 il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298; in particolare l’art. 212, comma 5, d.lgs. 152/2016 fa espresso riferimento all’iscrizione come requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto. Ne emerge pertanto un regime specifico per coloro che svolgono attività di pulizia manutentiva che è attività diversa da quella di produttore iniziale proprio in considerazione della diversa origine dei rifiuti prodotti.
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