Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
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Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
UE e delitti ambientali. il diritto penale prossimo venturo. La proposta di nuova direttiva sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Piemonte Sez. II n. 736 del 20 settembre 2022
Rifiuti.Articolo 29 nonies dlv 152 del 2006
L’art. 29 nonies, comma 1, del D.lgs.152/2006 non introduce alcun meccanismo di silenzio assenso, ma stabilisce soltanto che, in caso di modifiche ritenute sostanziali dall’amministrazione, questa ne dia notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione ricevuta, ai fini dei previsti adempimenti di legge; decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. La norma, pertanto, contempla la mera facoltà per il richiedente di procedere con le variazioni progettate, senza però prevedere alcuna perentorietà del termine concesso all’amministrazione, e senza stabilire in termini inequivoci che decorso detto termine l’autorizzazione richiesta debba intendersi resa
Cass. Sez. III n. 38579 del 13 ottobre 2022 (CC 5 lug 2022)
Pres. Liberati Est. Zunica Ric. Tanzarella
Urbanistica.Attività di scavo e sbancamento
In tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio.
TAR Piemonte Sez. II n. 736 del 20 settembre 2022
Sviluppo sostenibile.Impianti alimentati da fonti rinnovabili
La circostanza che la Regione possa procedere, come previsto dall’art. 17 del D.M. 10.09.2010 (“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”), all’individuazione delle aree non idonee all’insediamento di detti impianti – in ragione di specifiche tipologie e dimensioni degli stessi – non implica che, ogni volta in cui l’intervento progettato ricada al di fuori del perimetro delle stesse, questo sia automaticamente assentibile o non comporti la necessità di approfondita istruttoria, in concreto, sotto il profilo della tutela ambientale. Infatti, la perimetrazione effettuata dall’ente regionale attiene al livello propriamente pianificatorio e individua quelle zone del territorio in cui, a priori, è vietato l’insediamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Al contrario, la valutazione di impatto ambientale è un procedimento finalizzato alla verifica degli eventuali impatti negativi determinati da uno specifico progetto sulla popolazione e sulla salute umana, sulla biodiversità, sul territorio e sulle matrici ambientali, sul clima, sul patrimonio culturale e sul paesaggio (cfr. art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006), tenuto conto delle caratteristiche tecniche, strutturali e operative proposte nel caso concreto. È, dunque, una valutazione specifica che non viene elisa dalla circostanza che l’area dell’impianto non sia tra quelle ab origine inidonee, dato, questo, che ne avrebbe impedito sin dall’inizio e in radice l’insediabilità.
Cass. Sez. III n. 36818 del 29 settembre 2022 (UP 14 set 2022)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. D’Angelo
Urbanistica.Caratteristiche della sanatoria
In tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 cit. non ammette termini o condizioni, deve riguardare l'intervento edilizio nel suo complesso e può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 d.P.R. 380/2001 e, precisamente, la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria "giurisprudenziale" o "impropria", siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. Tant'è che deve ritenersi illegittimo, e non determina l'estinzione del reato edilizio, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica, senza quindi che siano consentiti accorgimenti per far rientrare la stessa nell'alveo della legittimità urbanistica.
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