Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 19864 del 20 maggio 2022 (UP 7 apr 2022)
Pres. Andreazza Est. Semeraro Ric. Catalano
Rifiuti.Nozione di discarica abusiva e differenza con abbandono
Ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è necessario l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, con conseguente degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi ed essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata. La distinzione tra il reato di deposito incontrollato di rifiuti, ove esso si realizzi con plurime condotte di accumulo, in assenza di attività di gestione, e quello di realizzazione di discarica non autorizzata si fonda principalmente sulle dimensioni dell'area occupata e sulla quantità dei rifiuti depositati.
TAR Campania (NA) Sez.VII n. 3450 del 20 maggio 2022
Urbanistica.Obbligo della doppia conformità sismica ai fini della sanatoria di cui all'art. 36 TU edilizia
La verifica della doppia conformità, alla quale l’art. 36 del testo unico subordina il rilascio dell’accertamento di conformità in sanatoria, debba riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l’edilizia, sia al momento della realizzazione dell’intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria. Il ricorrente, pertanto, è tenuto a dare prova, in relazione alle opere che necessitano di adeguamento alla normativa antisismica, del rispetto delle relative prescrizioni come vigenti al momento della realizzazione dell’abuso e della richiesta di sanatoria (segbnalazione Ing. M. Federici).
TAR Veneto Sez. II n. 660 del 2 maggio 2022
Urbanistica,Differenza tra ristrutturazione urbanistica ed edilizia
L’articolo 3, comma 1, lett. f) del d.P.R. n. 380 del 2001, qualifica come “interventi di ristrutturazione urbanistica” quelli “rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale”. Si tratta quindi di interventi ben più pregnanti di quelli di mera ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 3, lettera e) del medesimo d.P.R., in quanto riguardanti non già un unico immobile, ma un’intera area degradata, alla quale viene conferita una conformazione del tutto nuova attraverso un “insieme sistematico” di interventi sull’edificato, sulla conformazione dei lotti e sull’intera viabilità. Pertanto, in disparte l’utilizzo comune del termine “ristrutturazione”, “la nozione di "ristrutturazione urbanistica", a differenza di quella di "ristrutturazione edilizia", non può considerarsi antitetica rispetto alla tipologia di intervento costituita dalla "nuova costruzione". Quest'ultima può anch'essa derivare da un intervento di demolizione e ricostruzione purché abbia caratteristiche che per destinazione, tipologia, volume, sedime o altri connotati essenziali si ponga in relazione di discontinuità rispetto ai volumi demoliti
TAR Emilia Romagna (BO) Sez. I n. 349 del 19 aprile 2022
Rifiuti.Responsabilità del proprietario del terreno in caso di abbandono
La responsabilità del proprietario per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti postuli l'accertamento di
una sua condotta dolosa o colposa, essendo da escludere un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva o da posizione. La responsabilità solidale del proprietario può essere tuttavia imputabile a colpa omissiva, consistente nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia e protezione dell'area, e segnatamente per impedire che su di essa possano essere depositati rifiuti. L’accertamento della responsabilità va effettuato in contraddittorio e può essere fondato anche su ragionevoli presunzioni o condivisibili massime d’esperienza
Consiglio di Stato Sez. VI n. 3963 del 19 maggio 2022
Urbanistica.Interventi edilizi in zona sismica
Qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, indipendentemente dalla natura dei materiali usati, dalla tipologia delle strutture realizzate, dalla natura pertinenziale o precaria, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, sfuggendo a tale disciplina solo gli interventi di semplice manutenzione ordinaria (segnalazione Ing. M. Federici)
TAR Campania (NA) Sez. V n. 2748 del 21 aprile 2022
Rifiuti.Autorizzazione unica nuovi impianti di smaltimento e recupero
In materia di procedimenti finalizzati al rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, la determinazione finale della conferenza di servizi contempla una disciplina speciale rispetto a quella di carattere generale, contenuta nella legge n. 241/1990, considerato che, ai sensi dell’art. 208, comma 3, d.lgs. 152/2006, si prevede che “la decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza”. La specialità della norma, che trova la sua ratio nella peculiare pregnanza degli effetti della decisione resa in subiecta materia all’esito della conferenza (che sostituisce ogni altro titolo autorizzatorio), risiede nella significativa attenzione riservata dal legislatore alla “adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza”, che non può ridursi alla valutazione e al riscontro delle posizioni prevalenti, richiesta invece dalla disposizione comune (che fa appunto riferimento alla “determinazione motivata di conclusione ... sulla base delle posizioni prevalenti ...”), previo, comunque, ineludibile bilanciamento delle ragioni manifestate e di sintesi delle ragioni emerse.
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