Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n.39593 del 28 ottobre 2024 (CC 12 sett 2024)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Cavazza
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e campeggi
Integra, anche successivamente alle modifiche dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), del d.P.R. n. 380 del 2001, operate dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il reato di lottizzazione abusiva l'installazione di manufatti leggeri (nella specie, unità abitative mobili poste all'interno di un'area adibita a campeggio) nel caso in cui gli stessi, in quanto non amovibili e destinati a soddisfare bisogni non temporanei degli utilizzatori, risultino stabilmente collocati sull'area di sedime, non rispondendo pertanto al requisito, richiesto per la sottrazione al regime di controllo edilizio, di precarietà strutturale e funzionale, così da trasformarsi, di fatto, in beni immobili
Consiglio di Stato Sez. V n. 8474 del 23 ottobre 2024
Urbanistica. Strutture tipo dehors e potere regolamentare del Comune.
Il comune ha il potere, da un lato, di rilasciare i titoli edilizi e paesaggistici per la realizzazione delle strutture tipo dehors su tutto il territorio comunale, dall’altro, di approvare un regolamento di carattere generale che ne disciplini le caratteristiche, al fine di rendere più snello il procedimento autorizzatorio e di conformarle nell’ottica della “sicurezza urbana”, nell’accezione più moderna di miglioramento della vivibilità cittadina.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7768 del 25 settembre 2024
Urbanistica.Disciplina del silenzio-assenso
Anche qualora vi sia un superamento del termine di conclusione del procedimento, appare in contrasto con i principi di collaborazione e di buona fede, oggi codificati come principio generale dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione dall’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, invocare la formazione del silenzio assenso in ipotesi in cui siano stati tempestivamente sollevati dagli uffici rilievi oggettivamente problematici e non pretestuosi, seguiti da interlocuzioni finalizzate a cercare soluzioni idonee a superarli e sfociati, da ultimo, in una proposta di decisione contraria, chiaramente espressa nel preavviso di diniego: in questi casi infatti non ricorre alcuna inerzia amministrativa che giustifichi il meccanismo di semplificazione in esame, previsto a tutela dell’interesse pretensivo del privato, ma, al contrario, si è di fronte ad un articolato confronto procedimentale che - in luogo di decisioni sbrigative sfavorevoli in presenza di criticità e di carenze documentali - e nella ricerca di possibili soluzioni alle problematiche emerse, ha comportato, nel caso concreto, una dilatazione (tra sospensioni ed interruzioni) della scansione temporale stabilita, in via generale ed astratta, dal legislatore.
Cass. Sez. III n.39650 del 29 ottobre 2024 (UP 25 sett 2024)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Contino
Urbanistica.Violazioni disciplina antisismica e soggetti responsabili del reato
Il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, può essere commesso da chiunque violi o concorra a violare gli obblighi imposti e, quindi, dal proprietario, dal committente, dal titolare della concessione edilizia e da qualsiasi altro soggetto che abbia la disponibilità dell'immobile o dell'area su cui esso sorge, nonché da coloro, come il direttore e l'assuntore dei lavori, che abbiano esplicato attività tecnica ed iniziato la costruzione senza il doveroso controllo del rispetto degli adempimenti di legge. Soggetto attivo del reato di cui all'art. 95 del D.Lgs. 6 giugno 2001 n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è anche il titolare della ditta chiamata ad eseguire opere edilizie in zone sismiche, in quanto destinatario diretto del divieto di esecuzione dei lavori in assenza dell'autorizzazione e in violazione delle prescrizioni tecniche e, come tale, non esonerato automaticamente da responsabilità per la presenza di un direttore dei lavori.
TAR Sicilia (CT) Sez. III n. 3327 del 9 ottobre 2024
Urbanistica.Attività edilizia libera o soggetta a CILA e potere repressivo del comune
A fronte dell’attività edilizia libera, ma anche a quella assoggettata all’obbligo di CILA, non sia possibile configurare il medesimo controllo sistematico sulla legittimazione attiva in capo all’Ente comunale. Tale controllo, invero, presuppone un procedimento formale e tempistiche perentorie che non sussistono nell’ambito degli interventi sottoposti alla CILA, dovendosi quindi escludere la presenza di un potere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di autotutela, in quanto nessun titolo edilizio viene richiesto al Comune che, a sua volta, non può ingerirsi nella situazione di base del privato e, in questo caso, con i limiti del diritto di proprietà derivanti dalla contitolarità del bene o dalla presenza di soggetti confinanti in grado di far valere i propri diritti. Diversamente opinando, ne conseguirebbe l'esercizio di un potere repressivo e sanzionatorio non espressamente previsto dalla legge, quindi in violazione del principio di legalità, oltretutto non soggetto agli stringenti limiti di tempo previsti per le verifiche connesse agli altri titoli edilizi, con conseguente elusione e vanificazione dell'interesse, perseguito dal legislatore, volto alla semplificazione e facilitazione di quella parte dell'attività edilizia così disciplinata. Quindi, se per un verso non può ritenersi che la previsione - contenuta nell'art. 6-bis, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001 - della sanzione pecuniaria per la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori esaurisca il novero dei poteri che l'Amministrazione può spendere a seguito della presentazione della CILA, deve comunque affermarsi che il potere di controllo dell'Amministrazione, oltre che al dato formale della sola presentazione della comunicazione, possa unicamente ricondursi all'accertamento che l'opera ricada effettivamente nell'ambito dell'edilizia sottoposta a tale strumento di semplificazione, senza che possano trovare ingresso altre questioni, quali la verifica dei presupposti di legittimazione soggettiva per l'ottenimento del titolo edilizio, estranei alla fattispecie disciplinata dal legislatore
Corte costituzionale n. 174 del 7 novembre 2024
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra - Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2023 - Previsione che consente tali interventi in edifici adibiti a uso abitativo, anche superando gli indici volumetrici e i limiti di altezza e numero dei piani previsti dalle norme urbanistico-edilizie comunali e regionali vigenti - Denunciata previsione che comporta un aumento imprevedibile della cubatura residenziale per gli immobili a uso abitativo, con potenziale aumento del carico urbanistico e possibili squilibri degli standard minimi urbanistici - Conflitto con il principio di pianificazione urbanistica fissato dalla normativa nazionale interposta - Eccedenza dalle competenze statutarie che impongono il rispetto della Costituzione, dei principi dell’ordinamento giuridico, degli obblighi internazionali e nazionali, anche alla potestà legislativa primaria regionale in materia di edilizia e urbanistica - Disciplina che viola il principio di leale collaborazione, non rispettando l’obbligo di pianificazione concertata e condivisa, necessaria per un ordinato sviluppo urbanistico e per individuare le trasformazioni compatibili con le prescrizioni statali del Codice dei beni culturali.
Contratti pubblici - Procedure di affidamento - Modifica della l. reg.le n. 8 del 2018 - Previsione che, per i contratti, di cui al c. 1, dell’art. 37 della medesima l. reg.le, costituisce requisito di ammissione dell'offerta tecnica il raggiungimento del punteggio minimo pari al 60 per cento del valore massimo attribuibile all'offerta tecnica stessa - Denunciata introduzione di un requisito di ammissione dell’offerta tecnica per i contratti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che non ha riscontro nel codice dei contratti pubblici - Violazione del giudicato atteso che la norma regionale impugnata fa riferimento ad altra norma regionale, ossia il citato art. 37, c. 1, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 116 del 2019.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità
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