Cass. Sez. III sent.. 41570 del 18-11-2005 (c.c. 23 settembre 2005)
Pres. Lupo Est. Postiglione Ric. Schioppa
Urbanistica – Pista motociclistica
La realizzazione di una pista per gare motociclistiche determina aggravio del carico urbanistico e necessita, pertanto, del permesso di costruire.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 23/09/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 981
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 22382/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCHIOPPA Giuseppina n. Napoli 03/06/1950;
avverso l'Ordinanza del Tribunale di Napoli del 12/04/05;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. FRATICELLI Mario
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza, in data 12/04/2005, il Tribunale del riesame di Napoli
rigettava l'istanza di dissequestro di un'area di mq 7000 sita in
Napoli, via Botteghelle, località Mulino Annunziata,
appartenente a
Schioppa Giuseppina, osservando che sussistevano i presupposti per la
misura cautelare adottata, sia per i lavori abusivi realizzati, sia per
l'aggravio del carico urbanistico conseguente alla realizzazione di una
pista per gare motociclistiche. Precisava che la domanda di sanatoria
presentata dall'interessata il 06/12/2004 non escludeva di per
sè la
necessità della misura cautelare. Ha proposto ricorso per
Cassazione la
Schioppa, lamentando violazione di legge ed erronea motivazione in
ordine alla sussistenza dei presupposti della misura cautelare ed alla
ritenuta non rilevanza della istanza di sanatoria. I motivi di ricorso
sono manifestamente infondati. La presentazione dell'istanza di condono
non comporta automaticamente la carenza del potere del giudice penale
di conservare la misura cautelare del sequestro preventivo,
perché non
si può consentire che mentre si domanda il condono per
l'attività
abusiva pregressa possa proseguire il comportamento penalmente
sanzionato, con aggravio delle sue conseguenze.
La disciplina del
condono edilizio non incide immediatamente per impedire l'emissione di
un provvedimento cautelare o ai fini della restituzione dell'immobile
abusivo, giacché occorre prima accertare la sussistenza di
tutti i
requisiti perché possa operare la causa estintiva ed
è necessaria la
sua formale dichiarazione. (Cass. Sez. 3, n. 687, 14/04/1995, rv.
200925; Cass. Sez. 3, n. 556, 05/03/1996, rv. 204708).
La
costruzione di una pista per gare motociclistiche, al pari di altre
modifiche significative dello assetto del territorio (come strade,
sbancamenti) richiede la preventiva concessione comunale (Cass. Sez. 3,
27/07/1995, n. 8507; Cass. Sez. 3; 08/11/1988, n. 2587).
Contrariamente a quanto assume il ricorrente, l'ultimazione di un'opera
abusiva (e non è questo neppure il caso di specie) continua
a
proiettare conseguenze ulteriori sull'assetto del territorio. (Cass. n.
1551 del 29/05/2000, rv. 216981).
P.Q.M.
LA CORTE
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento di 500 Euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2005