Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 6503 del 19 luglio 2024
Urbanistica.Realizzazione delle opere di urbanizzazione
La realizzazione delle opere di urbanizzazione rientra nelle attribuzioni dell’Amministrazione competente (di regola, quella comunale), mentre ai privati abilitati all’esercizio dello jus aedificandi compete, per effetto di quanto disposto dall’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001, la corresponsione di un “contributo” economico, per l'appunto commisurato (oltreché al costo di costruzione) alla “incidenza” dell'iniziativa edificatoria sulle necessarie e realizzande attrezzature, a sua volta parametrata alle necessità di rispetto degli standard urbanistici. L’ordinamento giuridico prevede la possibilità per il Comune di concordare con il costruttore (con assunzione di apposito impegno risultante dal permesso di costruire, da apposita convenzione od atto unilaterale, con specifica indicazione delle relative modalità e garanzie) l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione (prefigurandosi, in tale eventualità, il correlativo “scomputo totale o parziale” della quota di oneri di costruzione dovuta (cfr. art. 16, comma 2, T.U. cit.): e - mentre nella ipotesi ordinaria le opere rientrano de plano tra i beni pubblici - in questo caso è, comunque, prevista la programmatica “acquisizione”, all’esito della realizzazione a cura e spese di privato, “al patrimonio indisponibile del comune”.
TAR Calabria (CZ) Sez. I n. 1174 del 17 luglio 2024
Rifiuti.Legittimazione attiva di un ente locale ad impugnare gli atti di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di rifiuti
In tema legittimazione attiva di un ente locale ad impugnare gli atti di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di rifiuti costituisce elemento rilevante di collegamento, ai fini del riconoscimento della citata legittimazione, la circostanza che un tale impianto ricada nel proprio territorio ovvero di un comune viciniore, rilevando l'interesse dell'ente territoriale - quale ente esponenziale della comunità locale, direttamente esposta ai potenziali effetti negativi rivenienti dall'attivazione dell'impianto - al legittimo e corretto esercizio del potere di localizzazione in ragione del pregiudizio all’assetto urbanistico ed ambientale che deriva dalla violazione delle relative prescrizioni poste ai vari livelli di pianificazione. Del resto, sarebbe irragionevole riconoscere la titolarità di un interesse collettivo ad associazioni ambientaliste ex lege 8 luglio 1986, n. 349, il cui collegamento con il territorio interessato è talora costituito soltanto dal fine statutario, e non individuarlo nell'ente istituzionalmente esponenziale della comunità di riferimento.
TAR Lazio (RM) Sez. II-ter n. 13056 del 28 giugno 2024
Ambiente in genere.Caratteristiche della V.I.A.
La V.I.A. è configurata come procedura amministrativa di supporto per l’autorità competente finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un’opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione. In altri termini, trattasi di un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull’ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo è proteggere la salute umana, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile (cfr. art. 3, direttiva n. 85/337/CEE e successive modifiche apportate dalla direttiva n. 97/11/CE). Essa mira a stabilire, e conseguentemente governare in termini di soluzioni più idonee al perseguimento di ridetti obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull’ambiente di determinate progettualità. Tali effetti, comunemente sussumibili nel concetto di “impatto ambientale”, si identificano nella alterazione “qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa” che viene a prodursi sull’ambiente, laddove quest’ultimo a sua volta è identificato in un ampio contenitore, costituito dal “sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti” (art. 5, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 152/2006).
Consiglio di Stato Sez. VI n. 6076 del 9 luglio 2024
Urbanistica.Elementi per individuare la natura precaria di un'opera edilizia
In ordine ai requisiti che deve avere un'opera edilizia per essere considerata precaria, possono essere ipotizzati in astratto due criteri discretivi: 1) criterio strutturale, in virtù del quale è precario ciò che non è stabilmente infisso al suolo; 2) il criterio funzionale, in virtù del quale è precario ciò che è destinato a soddisfare un'esigenza temporanea. La giurisprudenza è concorde nel senso che per individuare la natura precaria di un'opera si debba seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale, per cui un'opera può anche non essere stabilmente infissa al suolo, ma se essa presenta la caratteristica di essere realizzata per soddisfare esigenze non temporanee, non può beneficiare del regime delle opere precarie. La precarietà dell'opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e. 5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un'utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante
Consiglio di Stato Sez. VI n. 5815 del 2 luglio 2024
Urbanistica.Istanza di sanatoria e pregresso ordine demolitorio
L'intervenuta presentazione della domanda di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.p.r n. 380 del 2001 non determina alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità di sorta dell'ingiunzione di demolizione, comportando che l'esecuzione della sanzione è da considerarsi solo temporaneamente sospesa, non restando, comunque, preclusa all'ente l'adozione di ulteriori determinazioni sanzionatorie in esito alla definizione del procedimento originato dalla presentazione di detta istanza
Consiglio di Stato Sez. VI n. 5977 del 5 luglio 2024
Urbanistica. Necessità del titolo edilizio per l’opera precaria che alteri lo stato dei luoghi
E' necessario un titolo edilizio per la realizzazione di tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo e pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale, ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato
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