Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Campania (NA) Sez. II n. 433 del 16 gennaio 2024
Urbanistica.Istanza di permesso di costruire e dichiarazioni fuorvianti del richiedente
L’art. 21 nonies, comma 2-bis L. 241/90 deve essere interpretato quale momento di emersione di un principio cardine dell’ordinamento, ovvero quello che esclude la configurabilità di un affidamento tutelabile, laddove esso non sia esente da colpa grave o sia dovuto a dolo. In tali ipotesi, il legislatore consente all’Amministrazione, che sia stata tratta in errore dalle dichiarazioni dell’istante, di annullare il provvedimento (ricorrendone anche gli altri presupposti) anche oltre il termine annuale previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, L. 241/90. In tale contesto va attribuito rilievo anche alle dichiarazioni non false, ma fuorvianti che abbiano assunto efficacia causale del mancato immediato rilievo del vizio. Tale deve ritenersi la condotta di un progettista che non provveda ad un corretto inquadramento urbanistico dell’area d’intervento, dichiarando solo parzialmente l’assetto urbanistico dell’area e omettendo di indicare la presenza di circostanze che incidano o possano incidere sull’assentibilità del progetto presentato.
Cass. Sez. III n. 5168 del 6 febbraio 2024 (UP 21 dic 2023)
Pres. Galterio Rel. Semeraro Ric. Reale
Ambiente in genere.Natura dolosa del reato di arbitraria occupazione di area demaniale marittima
Il reato di occupazione arbitraria costituisce fattispecie contravvenzionale a struttura tipicamente dolosa e che perciò rientra nelle ipotesi di c.d. illiceità speciale in quanto nella descrizione della condotta tipica della contravvenzione è stato inserito l’avverbio arbitrariamente, con la conseguenza che per l'integrazione del modello legale è necessaria la precisa consapevolezza di agire in violazione degli elementi normativi del reato
TAR Abruzzo (AQ) Sez. I n. 36 del 18 gennaio 2024
Acque.Gestione autonoma servizio idrico
Il legislatore ha chiaramente stabilito che la gestione autonoma ai sensi della lettera b) del comma 2-bis dell'art. 147 dlv 152\2006 costituisce un'eccezione alla regola generale della gestione unica, eccezione consentita solo laddove vi sia una dimostrazione di efficienza che verrebbe persa nella gestione aggregata. Dunque la gestione salvaguardata dovrebbe costituire una vera e propria eccellenza che diventerebbe interesse collettivo tutelare e garantire. È allora gioco forza necessario riconoscere che le gestioni autonome che non risultano adeguate a standard di eccellenza non meritano di derogare alla gestione unica che invece è costantemente controllata e monitorata dal regolatore ARERA e soggiace ad una serie di obblighi e sanzioni anche tariffarie a tutela dell’utenza, in caso di mancato rispetto degli standard.
Cass. Sez. III n. 4758 del 2 febbraio 2024 (CC 20 dic 2023)
Pres. Ramacci Rel. Semeraro Ric. Petrazzuolo
Urbanistica.Demolizione e prescrizione
L'ordine di demolizione conseguente alla sentenza di condanna, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche se relativo ad interventi edilizi di prosecuzione e/o di completamento di un precedente abuso edilizio dichiarato estinto per prescrizione ed in relazione al quale il precedente ordine demolitorio era stato revocato, deve comunque essere eseguito sull'immobile considerato nella sua interezza.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 44 del 2 gennaio 2024
Urbanistica.La piscina non è una pertinenza
La piscina è una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, perciò configura una nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), del DPR n. 380/2001 e non una pertinenza urbanistica del fabbricato residenziale. Tutti gli elementi strutturali concorrono al computo di volumetria dei manufatti, interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio cui accede. La piscina, infatti, non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, poiché, sul piano funzionale, non è esclusivamente complementare all'uso delle abitazioni e non costituisce una mera attrezzatura per lo svago alla stessa stregua di un dondolo o di uno scivolo installati nei giardini o nei luoghi di svago. Né può essere considerata pertinenza la realizzazione della piscina, considerato che la stessa comporta una "durevole trasformazione del territorio" la quale, sotto il profilo urbanistico, presenta una funzione autonoma rispetto a quella propria dell'edificio cui accede e per tale ragione non può coincidere con la relativa nozione civilistica. La nozione di pertinenza urbanistica è invocabile per opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia. Viceversa, tali non sono i manufatti che per dimensioni e funzione possiedono una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale sì da avere una potenziale attitudine ad una diversa e specifica utilizzazione.
Abbandono di rifiuti diventa reato: ma siamo certi che sia un bene?
di Gianfranco AMENDOLA
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