Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 276 del 8 gennaio 2024
Beni culturali.Vincoli di tutela indiretta
In tema di prescrizioni di tutela indiretta del bene culturale previste dal c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'art. 45 attribuisce all'Amministrazione la funzione di creare le condizioni affinché il valore culturale insito nel bene possa compiutamente esprimersi, senza altra delimitazione spaziale e oggettiva che non quella attinente alla sua causa tipica, che è di "prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro", secondo criteri di congruenza, ragionevolezza e proporzionalità. Tali criteri sono tra loro strettamente connessi e si specificano nel conseguimento di un punto di equilibrio identificabile nella corretta funzionalità dell'esercizio del potere di vincolo: perciò il potere che si manifesta con l'atto amministrativo deve essere esercitato in modo che sia effettivamente congruo e rapportato allo scopo legale per cui è previsto. Scopo legale che, nel caso del vincolo indiretto, concerne la cosiddetta cornice ambientale di un bene culturale: ne deriva che il limite di legittimità in cui si iscrive l'esercizio di tale funzione deve essere ricercato nell'equilibrio che preservi, da un lato, la cura e l'integrità del bene culturale e, dall'altro, che ne consenta la fruizione e la valorizzazione dinamica. L'imposizione del vincolo indiretto costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale quando l'istruttoria si riveli insufficiente o errata o la motivazione risulti inadeguata o presenti manifeste incongruenze o illogicità anche per l'insussistenza di un'obiettiva proporzionalità tra l'estensione del vincolo e le effettive esigenze di protezione del bene di interesse storico-artistico, e si basa sull'esigenza che lo stesso sia valorizzato nella sua complessiva prospettiva e cornice ambientale, onde possono essere interessate dai relativi divieti e limitazioni anche immobili non adiacenti a quello tutelato purché allo stesso accomunati dall'appartenenza ad un unitario e inscindibile contesto territoriale. Se è vero, infatti, che l'imposizione dei vincoli è conseguente ad una valutazione ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, questa soggiace a precisi limiti enucleabili nel generale concetto di logicità e razionalità dell'azione amministrativa (onde evitare che la vincolatività indiretta, accessoria e strumentale possa trasformarsi in una vincolatività generale e indifferenziata); al principio di proporzionalità (congruità del mezzo rispetto al fine perseguito), alla specifica valutazione dell'interesse pubblico “particolare” perseguito ed alla necessità che nella motivazione provvedimentale sia chiaramente espressa l'impossibilità di scelte alternative meno onerose per il privato gravato del vincolo indiretto.
Cass. Sez. III n. 2785 del 23 gennaio 2024 (CC 12 ott. 2023)
Pres. Ramacci Est. Zunica Ric. De Simone
Urbanistica.Demolizione e diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio
In tema di reati edilizi, l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all’art. 8 C.E.D.U., posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto “assoluto” a occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio violato
TAR Veneto Sez. IV n. 3 del 2 gennaio 2024
Rifiuti.Natanti fuori uso
Sebbene le norme interne e sovranazionali non offrano indicazioni esplicite e univoche circa la possibilità di qualificare come rifiuti, agli effetti della sottoposizione alla relativa disciplina, le imbarcazioni fuori uso - le quali non figurano nell’elenco europeo dei rifiuti (E.E.R.) riprodotto nell’Allegato ‘D’ alla parte IV del D.Lgs. n.152/2006, dove si trovano codici E.E.R. associati ai “veicoli fuori uso” cui le imbarcazioni non sono assimilabili e a quelli genericamente prodotti da attività di demolizione - cionondimeno a determinate condizioni, quelle stesse che, per l’art. 183, comma 1°, lett. a) del T.U.A. citato dai ricorrenti, connotano come rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”, anche le imbarcazioni abbandonate possono ricadere nella disciplina relativa. Va invero considerata la destinazione oggettiva dell’imbarcazione, che per come desumibile dall’inequivoco intento del proprietario di “disfarsi” della stessa, consente di ricondurre il natante in questione entro la nozione di “rifiuto” proposta dall’art. 183, comma 1°, lett. a) del D.Lgs. n 152/2006, oltre che dell’art. 3, n. 1, della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, secondo cui è parimenti “«rifiuto» qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi” .
Consiglio di Stato Sez. VI n. 920 del 30 gennaio 2024
Beni culturali.Natura indennitaria del premio archeologico e profili partecipativi
Il premio spettante al proprietario del sito, presso il quale è stato effettuato il ritrovamento di un reperto archeologico, non può essere considerato alla stregua di una vincita, di un pronostico o di una scommessa, promanante dalla mera sorte. Trattasi, per contro, di un indennizzo, corrisposto a titolo di ristoro per gli effetti derivanti dall’attività autoritativa di incameramento di un bene che, ancorchè ritrovato nell’ambito di una proprietà privata, transita nella sfera di spettanza statale, in omaggio a superiori interessi pubblici. Va, in ogni caso, garantita la partecipazione del soggetto destinatario, con conseguente onere, a carico dell’amministrazione, di esaminare e valutare gli apporti propositivi e propulsivi offerti dallo stesso.
Cass. Sez. III n. 3416 del 29 gennaio 2024 (UP 11 ott. 2023)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Magnatta
Ecodelitti.Concorso nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Ai fini della configurabilità del concorso nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che del profitto perseguito dai correi egli abbia consapevolezza
Tribunale UE (Prima Sezione ampliata) 31 gennaio 2024
«Responsabilità extracontrattuale – Ambiente – Direttiva (UE) 2019/904 – Divieto di immissione sul mercato di prodotti di plastica oxo-degradabile – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Assenza di distinzione tra i prodotti a base di plastica oxo-degradabile e i prodotti a base di plastica oxo-biodegradabile – Valutazione d’impatto – Parità di trattamento – Proporzionalità»
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