Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass.Pen. Sez. III n. 32962 del 28 luglio 2023 (UP 21 giu 2023)
Pres. Marini Rel. Galanti Ric. Anzalone
Ambiente in genere.Procedura estintiva delle contravvenzioni e rapporto con art. 131-bis codice penale
La causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen. può trovare applicazione ai limitati casi (che il Collegio indica in via esemplificativa e non esaustiva) in cui la procedura estintiva sarebbe concretamente applicabile, avendo l’imputato posto in essere tutte le attività riparative necessarie, ma non è stata attivata per cause a lui non riconducibili (in tal caso, infatti, non vi è stata alcuna valutazione negativa da parte dell’organo di vigilanza), ovvero ai casi in cui, anche alla luce della «condotta susseguente al fatto» (in virtù della modifica intervenuta nel testo dell’articolo 131-bis cod. pen., per effetto del d.lgs. n. 150/2022), sulla base di un esame ex post, l’«offesa» risulti di speciale tenuità, ovvero ancora alle ipotesi in cui la procedura sia stata attivata, con pagamento della somma e adempimento delle prescrizioni, ma oltre il termine assegnato. In tal caso, in presenza di attività occasionale e di una condotta sostanzialmente inoffensiva, sarebbe applicabile la speciale tenuità del fatto di cui all’articolo 131-bis cod. pen. Al contrario, non sembra praticabile la strada della particolare tenuità del fatto nel caso in cui le prescrizioni non siano state ottemperate, ovvero nel caso in cui l’indagato abbia chiesto di essere ammesso alla procedura estintiva agevolata e l’organo di controllo abbia ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’ammissione. Nel primo caso, infatti, la condotta dell’indagato/imputato dovrà essere valutata, negativamente, quale «condotta susseguente» al fatto; nel secondo caso, la presenza di un danno o pericolo concreto e attuale, tale da non consentire la definizione agevolata, non potrà essere valutato in termini di «particolare tenuità del fatto» (salvo che, in concreto, il giudice non valuti la sussistenza di manifesti errori nella valutazione negativa operata dall’organo di controllo).
Consiglio di Stato Sez. VI n. 7778 del 16 agosto 2023
Urbanistica.Demolizione opere in zona vincolata indipendentemente dal titolo abilitativo richiesto e non sanabilità
Per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, vige un principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione di interventi in dette zone, essendo legittimo l'esercizio del potere repressivo in ogni caso, a prescindere, appunto, dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio nella zona vincolata (DIA o permesso di costruire); ciò che rileva, ai fini dell'irrogazione della sanzione ripristinatoria, è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in zona vincolata e in assoluta carenza di titolo abilitativo, sia sotto il profilo paesaggistico che urbanistico. La realizzazione di volumetria aggiuntiva senza alcun titolo legittimante comporta la violazione degli artt. 3, comma 1, lettera e. 1 (che configura espressamente come intervento di nuova costruzione anche l'ampliamento dei manufatti esistenti all'esterno della sagoma esistente), 10 comma 1, lettera a) (che subordina al rilascio del permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione) e 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 (che prevede la sanzione della demolizione per gli interventi edilizi eseguiti in assenza del prescritto permesso di costruire). La creazione di volumetria abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico, anche laddove interrata, non consente la sanatoria, con ciò restando ininfluente l'eventuale coerenza dei lavori eseguiti con la disciplina (urbanistico-edilizia) di zona, né, in tale contesto, sarebbe stato possibile dettare prescrizioni per rendere le contestate opere compatibili con il paesaggio.
Cass.Pen. Sez. III n. 33431 del 31 luglio 2023 (UP 3 lug 2023)
Pres. Ramacci Rel. Scarcella Ric. Geraci
Ambiente in genere.Abusiva occupazione demanio marittimo
Che in mancanza dell’ottemperanza all’ordine di sgombero e della riconsegna dell’area alla Regione, qualsiasi prosecuzione dell’occupazione dello spazio demaniale sia da considerarsi abusiva discende a contrario dall’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della previsione dell’art. 34 del reg. esec. Cod. nav., essendosi infatti affermato che ai sensi dell'art. 34 del regolamento di attuazione Cod.nav. il verbale con il quale alla scadenza di una concessione di beni del demanio marittimo si dà atto della riconsegna degli stessi e dell'avvenuto eventuale incameramento di opere eseguite dal concessionario, rappresenta un necessario presupposto per il rinnovo della concessione medesima in quanto unico atto in grado di accertare l'effettiva consistenza dei beni concessi ai fini anche della determinazione del canone dovuto; pertanto, in mancanza di tale verbale non è conforme a legge il decreto approvativo del rinnovo di una concessione di beni appartenenti al demanio marittimo
La procedura estintiva in materia ambientale nei reati contravvenzionali a condotta esaurita
di Domenico MONCI
Consiglio di Stato Sez. VI n. 7732 del 11 agosto 2023
Beni ambientali.Intervento repressivo ente parco e non sanabilità delle opere effettuate senza nulla osta
Un intervento che determina una radicale trasformazione di una porzione estesa di territorio e non è assistito dal preventivo nulla osta dell’Ente Parco, richiesto dalla disposizione di cui all’art. 13 della L. n. 394/1991 e finalizzato a verificare l’impatto dell’intervento sul contesto ambientale oggetto di tutela nonché la conformità dello stesso con tutti gli aspetti di protezione del territorio, giustifica l’intervento repressivo dell’Ente Parco, che deve ritenersi pienamente legittimo, trattandosi di un intervento non assistito da preventiva istanza di nulla-osta, con conseguente non configurabilità del silenzio-assenso. Né risulta rilevante l’istanza di autorizzazione paesaggistica postuma eventualmente depositata che riguarda il diverso aspetto paesaggistico e non anche l’impatto sul contesto ambientale che, come spiegato, è oggetto della valutazione di cui all’art. 13 della L. n. 394/1991. Inoltre, tale articolato normativo non prevede la sanabilità delle opere poste in essere senza nulla osta dell'Ente e contrarie al Piano e al regolamento del Parco.
Cass.Pen. Sez. III n. 35848 del 28 agosto 2023 (UP 10 mag 2023)
Pres. Ramacci Rel. Reynaud Ric. Busillo
Urbanistica.Responsabilità a titolo di concorso del dirigente UTC
Sussiste la responsabilità a titolo di concorso nel reato urbanistico – sia che si tratti di lottizzazione abusiva, sia che si tratti di lavori in assenza di permesso di costruire legittimamente rilasciato – del dirigente dell'ufficio tecnico comunale che, con condotta commissiva sorretta da colpa cosciente, illegittimamente rilasci un titolo edilizio in forza del quale avvenga, o prosegua, una trasformazione del suolo integrante il reato colposo, essendosi in tal modo apportato un contributo causale rilevante, cosciente e consapevole, alla realizzazione dell'illecito urbanistico
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