Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. II n. 2371 del 7 marzo 2023
Urbanistica.Autotutela in materia edilizia
L’autotutela, ex art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990 si diversifica sul piano ontologico dal modello generale declinato dall’art. 21 nonies, stante la non incidenza su un precedente provvedimento amministrativo nonché l’afferenza ad un procedimento di primo grado. A differenza del potere di autotutela ordinario, che è squisitamente discrezionale nell’apprezzamento dell’interesse pubblico e, come tale, non coercibile, la fattispecie di cui all’art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990 implica un connaturale obbligo di attivarsi e di rispondere, sicché la discrezionalità risulta piuttosto relegata alla verifica in concreto della sussistenza o meno dei presupposti di cui all’articolo 21 nonies. Questi peculiari tratti di obbligatorietà sono chiaramente desumibili dalle previsioni normative di disciplina del regime delle tutele accordate al terzo controinteressato in via giurisdizionale. In applicazione dell'art. 21 nonies, l’amministrazione è chiamata a motivare la scelta sia di procedere all’annullamento, nell’accezione chiarita con riferimento ai procedimenti dichiarativi, sia di non annullare, seppure in presenza di presupposti di illegittimità dell’atto, utilizzando in senso speculare i parametri individuati dal legislatore (la mancanza di interesse pubblico all’annullamento, ovvero la tutela dell’affidamento del soggetto la cui posizione sia stata ampliata dall’atto che si andrebbe ad eliminare). Nella comparazione degli interessi in gioco, dovrà acquisire rilevanza la stessa finalità della vigilanza, con una particolare connotazione da ascrivere al ripristino della legalità ovvero delle regole di ordinato sviluppo del suolo. Il richiamo ai poteri di vigilanza legalmente scanditi va inteso nel senso di imporre l’intervento repressivo ogniqualvolta risulti chiaro lo sconfinamento rispetto all’ambito definitorio del titolo utilizzato, sicché l’opera sia da considerare sine titulo.
I fanghi trattati negli impianti di depurazione delle acque reflue, quali autorizzazioni e quali opportunità
di Maila STRAPPINI, Tommaso AURELI, Caterina NAPPI, Gabriella CALCAGNOLI, Francesco MOSETTI
Cass. Sez. III n. 5457 del 8 febbraio 2023 (CC 13 gen 2023)
Pres. Ramacci Est. Corbo Ric. Vitiello
Urbanistica.Condono e divieto di retroattività delle sanzioni amministrative punitive
Al principio del divieto di retroattività delle sanzioni amministrative punitive è del tutto estranea la disciplina delle sanatorie edilizie ed urbanistiche, nella quale rientrano le previsioni di cui all’art. 32, commi 26 e 27, d.lgs. n. 269 del 2003, e di cui agli artt. 32 e 33 legge n. 47 del 1985, nei testi vigenti. Sembra sufficiente osservare, infatti, che, mentre il divieto di retroattività mira ad evitare l’applicazione di sanzioni non prevedibili al momento della condotta che si intende “punire”, la disciplina dei condoni attiene, ben diversamente, all’individuazione dei presupposti per i quali una condotta prevista come illecita nel momento in cui è compiuta, possa, per ragioni di opportunità, non essere sanzionata, o essere sanzionata in modo più mite.
TAR Campania (NA) Sez. VII n. 909 del 8 febbraio 2023
Urbanistica.Declaratoria di decadenza del piano di lottizzazione per mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione nel decennio
La declaratoria di decadenza del piano di lottizzazione per la mancata esecuzione nel decennio, decorrente dalla stipula della convenzione, delle opere di urbanizzazione, ha natura vincolata, configurandosi come atto ricognitivo di un dato storico costituito dalla scadenza del termine di efficacia della convenzione con effetto automatico contemplato dalla legge
Cass. Sez. III n. 5910 del 13 febbraio 2023 (UP 11 gen 2023)
Pres. Andreazza Est. Corbo Ric. PG in proc. Mangano
Rifiuti.Estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova
L’ordinanza di ammissione alla prova e la successiva sentenza di proscioglimento sono viziate laddove l’ordinanza di ammissione alla prova non risulta aver subordinato l’ammissione alla prova alla prestazione delle condotte dirette all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, né, comunque, aver fissato la relativa prescrizione (nella fattiospecie la Corte ha rilevato che, essendo il reato oggetto del procedimento quello di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 156 del 2006, ed essendosi contestato all’imputato di avere, nella qualità di titolare di una ditta individuale, depositato in modo incontrollato e senza autorizzazione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, quali autocarri e materiali di risulta, sarebbe stato possibile eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, ad esempio attraverso la bonifica dell’area o, eventualmente, la regolarizzazione della stessa).
La natura giuridica dei rifiuti abbandonati sulle strade e sulle aree pubbliche
Gaetano ALBORINO
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