Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. III n. 491 del 16 gennaio 2023
Ecodelitti.Traffico illecito di rifiuti e iunquinamento ambientale quali reati spia del pericolo di infiltrazione mafiosa nell’impresa
E' pacifico che il delitto di cui all’art. 452 quaterdecies c.p. rientra tra i reati elencati dall’art. 51, c. 3 bis, c.p.p. -disposizione questa espressamente richiamata all’art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. 159/2011, nell’ambito della tipizzazione delle ipotesi di c.d. delitti-spia - dei quali l’Autorità prefettizia è tenuta ad emettere la cautela antimafia, pur in assenza di un accertamento definitivo in sede penale e, quindi, anche ad uno stadio assolutamente preliminare quale quello delle indagini preliminari, coerentemente con la finalità marcatamente preventiva dell’istituto. La gravità della condotta contestata è tale che potrebbe di per sé sola comportare una legittima misura preventiva (il diniego di iscrizione nella White list). Il disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso al traffico illecito di rifiuti rappresentano, già di per se stessi, ragioni sufficienti a far valutare con attenzione i contesti imprenditoriali, nei quali sono rilevati, in quanto oggettivamente esposti al pericolo di infiltrazioni di malaffare, tanto più, nel caso in cui una società si occupa proprio dello smaltimento dei rifiuti. La commissione di reati afferenti l’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 260 del D.lgs. n. 152/2006 (ora art. 452 quaterdecies c.p.) e inquinamento ambientale di cui all’art. 452 bis sono considerati, nel contrasto alla criminalità organizzata, reati spia del pericolo di infiltrazione mafiosa nell’impresa.
Consiglio di Stato Sez. V n. 528 del 16 gennaioo 2023
Rifiuti.Bonifica messa in sicurezza e competenze
Il fatto che si sia in presenza di un sito di interesse nazionale ex art. 252 del d.lgs. n. 152/2006 non incide sulla competenza in ordine all’individuazione del responsabile dell'inquinamento e alla diffida a predisporre la messa in sicurezza. Inoltre, la competenza del Ministero è riservata al contenuto della bonifica mentre la messa in sicurezza d’emergenza presuppone esigenze di celerità che giustificano l’ordinanza di cui all’art. 244 TUA (fattispecie relativa ad ordinanza emessa dalla Provincia, recante diffida ai sensi dell’art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006, a seguito del riscontrato supero dei valori di cromo esavalente nella falda sottostante a una vasta area, situata a valle della proprietà, ove insiste uno stabilimento in cui una società gestiva un’attività di cromatura).
Cass. Sez. III n. 4213 del 1 febbraio 2023 (UP 19 gen 2023)
Pres. Ramacci Est. Liberati Ric. PG in proc. Quarti
Caccia e animali.Reato di uccellagione
Il reato di uccellagione è integrato da qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo, e dunque è configurato come un reato di pericolo a consumazione anticipata, per il cui perfezionamento non è richiesta l'effettiva cattura degli animali, essendo sufficiente la semplice predisposizione di mezzi, quali le trappole e le reti, idonei allo scopo; con tale previsione il legislatore si propone, infatti, di punire i sistemi di cattura con potenzialità offensiva indeterminata, tali anche da comportare il pericolo di un depauperamento della fauna, e ciò a prescindere dall'abbattimento o meno degli animali, con la conseguenza che il reato si perfeziona anche nel caso in cui la cattura non si sia in concreto verificata
Consiglio di Stato Sez. II n. 1489 del 13 febbraio 2023
Urbanistica.Dehors
Le strutture a servizio di attività commerciali installate su suolo pubblico, comunemente denominate “dehors”, per poter rientrare nella dizione di “attività edilizia libera” di cui all’art. 6, comma 1, lett. e - bis), del d.P.R. n. 380 del 2001, devono rispondere a due requisiti: uno funzionale, consistente cioè nella finalizzazione alle esigenze dell’attività, che devono tuttavia essere “contingenti e temporanee”, intendendosi per tali quelle che, in senso obiettivo, assumono un carattere onotologicamente temporaneo, quanto alla loro durata, e contingente, quanto alla ragione che ne determina la realizzazione, palesato dalla loro permanenza massima sul suolo per un periodo non superiore a centottanta giorni (termine che deve comprendere anche i tempi di allestimento e smontaggio, riducendosi in tal modo l’uso effettivo ad un periodo inferiore); l’altro strutturale, consistente nella loro realizzazione con materiali e modalità tali da consentirne la rapida rimozione una volta venuta meno l’esigenza funzionale (e quindi al più tardi nel termine di centottanta giorni dal giorno di avvio dell’istallazione, coincidente con quello di comunicazione all’amministrazione competente). Dalla diversa angolazione della tutela del paesaggio, le installazioni in controversia sono esonerate dall’autorizzazione di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, ove si tratti di opere “di lieve entità”, nell’accezione declinata alla voce “A.16” dell’Allegato A al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, adottato in attuazione dell’art. 12, comma 2, del d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’art. 25, comma 2, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 2014, n. 164, che intende per tali quelle (tra l’altro) destinate a permanere sul suolo per un periodo «comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare»
Consiglio di Stato Sez. VI n. 1289 del 7 febbraio 2023
Urbanistica.Realizzazione murales
La realizzazione di un dipinto murale (“murales”) sulla facciata di un palazzo costituisce obiettivamente una trasformazione di detta facciata. Per il suo carattere innovativo, il dipinto muralenon può essere qualificato alla stregua di una semplice attività manutentiva rientrante nell'attività edilizia libera e neppure può qualificarsi come “manutenzione ordinaria”, che riguarda sì gli interventi di rivestimento e tinteggiatura, ma “senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori”, rientrando ionvecxe tra gli interventi di manutenzione straordinaria. Ed infatti, per le opere esterne, costituiscono interventi di manutenzione straordinaria quelli che non ripropongono gli aspetti preesistenti, oppure comportano modifiche delle caratteristiche, posizioni, forme e colori di quelle preesistenti.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 621 del 18 gennaio 2023
Ambiente in genere.Accesso agli atti e AUA
Anche nell'accesso civico generalizzato, l'interesse individuale alla conoscenza è protetto al pari di quello collettivo, con la conseguenza che, fuori dai casi marginali (istanze massive, vessatorie o emulative), non si può respingere un'istanza ostensiva civica generalizzata per il fatto che il richiedente ha anche un interesse personale alla conoscenza. D’altra parte, l’istanza di accesso documentale ben può concorrere con quella di accesso civico generalizzato e la pretesa ostensiva può essere contestualmente formulata dal privato con riferimento tanto all'una che all'altra forma di accesso (fattispecie in tema di AUA).
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