Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 4214 del 1 febbraio 2023 (UP 19 gen 2023)
Pres. Ramacci Est. Liberati Ric. Doneddu
Rifiuti.Modalità di classificazione
La classificazione di una sostanza o di un oggetto quale rifiuto non deve necessariamente basarsi su un accertamento peritale, potendo legittimamente fondarsi anche su elementi probatori, quali le dichiarazioni testimoniali, i rilievi fotografici o gli esiti di ispezioni e sequestri e l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi dell'art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006 costituisce una questione di fatto, demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici
Consiglio di Stato Sez. VI n. 687 del 20 gennaio 2023
Elettrosmog.Provvedimento autorizzativo e parere Arpa
Il parere dell'ARPA, ai sensi dell’art. 87, comma 4, d.lgs. n. 259/2003, non è atto presupposto condizionante il provvedimento autorizzativo del Comune, bensì provvedimento conclusivo dell’autonomo procedimento strumentale alla concreta attivazione dell’impianto e non alla formazione del titolo edilizio e all’inizio dei lavori con esso assentiti. L’eventuale mancanza del parere non impedisce il perfezionamento dell’autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 tramite silenzio assenso.
Corte costituzionale n. 22 del 14 febbraio 2023
Oggetto: Paesaggio - Sanzioni amministrative - Norme della Regione Lombardia - Applicazione obbligatoria della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, in alternativa alla rimessione in pristino, anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale - Prevista quantificazione in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore all'ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi.
Dispositivo: inammissibilità
Corte costituzionale n.19 del 14 febbraio 2023
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Paesaggio - Norme della Regione Calabria - Modifiche al c. 12 dell'art. 6 della l. reg. n. 21 del 2010 - Proroga, al 31 dicembre 2022, del termine di presentazione dell'istanza per l'esecuzione di interventi conformi alle disposizioni della l. reg. n. 21 del 2010 [c.d. piano casa].
Dispositivo: illegittimità costituzionale
Cass. Sez. III n. 4221 del 1 febbraio 2023 (CC 19 gen 2023)
Pres. Ramacci Est. Liberati Ric. D’Angelo
Rifiuti.Sfalci e potature
Gli sfalci e le potature che non costituiscono rifiuto - e che quindi rientrano nella deroga di cui all’art. 185, comma 1, lett. f), d.lgs. 152/2006 - sono solo quegli sfalci e quelle potature riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo di cessione a terzi, sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l’ambiente o non mettano in pericolo la salute umana; se questi presupposti non ricorrono, gli scarti vegetali di cui sopra sono classificabili come rifiuti.
Corte costituzionale n.17 del 10 febbraio 2023
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Modifiche agli artt. 5 e 7 della legge regionale n. 14 del 2009 - Previsione che, estendendo il termine dal 1° agosto 2020 sino al 1° agosto 2021, consente di realizzare gli interventi straordinari di ampliamento, di demolizione e ricostruzione sugli immobili esistenti al 1° agosto 2021 - Estensione del termine dal 31 dicembre 2021 sino al 31 dicembre 2022, che consente di realizzare tutti gli interventi previsti dalla legge regionale sul c.d. piano casa, solo se le relative istanze di realizzabilità risultano regolarmente presentate entro il 31 dicembre 2022.
Modifiche alla legge regionale n. 33 del 2007 - Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti - Previsione che, estendendo il termine dal 30 giugno 2020 sino 30 giugno 2021, consente il recupero volumetrico degli edifici purché siano stati legittimamente realizzati alla data del 30 giugno 2021 - Previsione che ammette il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla suddetta data a patto che il relativo edificio sia destinato, o è da destinarsi, in tutto o in parte alla residenza.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza
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