Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Campania (NA) Sez. VII n. 2200 del 4 giugno 2020
Urbanistica.Agibilità locali commerciali
L'agibilità dei manufatti o dei locali dove s'intende svolgere un'attività commerciale rappresenta il necessario ponte di collegamento fra la situazione urbanistico-edilizia e quella commerciale nel senso che la non conformità dei locali per il versante urbanistico-edilizio si traduce nella non agibilità dei predetti manufatti o locali sul versante commerciale. All'inverso, ai fini dell'agibilità, è necessario che il manufatto o il locale sia assistito dallo specifico titolo edilizio abilitativo e, più in generale, che lo stesso non rivesta carattere abusivo, esigendosi, in tal modo, una corrispondenza biunivoca tra conformità urbanistica dei beni ospitanti l'attività commerciale e l'agibilità degli stessi
Cass. Sez. III n. 15941 del 27 maggio 2020 (UP 12 feb 2020)
Pres. Izzo Est. Reynaud Ric. Fissolo ed altro
Ambiente in genere.Delega di funzioni e responsabilità
La posizione di garanzia attribuita dalla legge ai soggetti titolari d’impresa rispetto alla protezione di beni primari che formano peraltro oggetto di protezione costituzionale - come l’ambiente in senso lato (art. 9, secondo comma, Cost.), la salute (art. 32 Cost.), l’utilità sociale e la sicurezza (art. 41, secondo comma, Cost.), la tutela del suolo (art. 44 Cost.) -nello svolgimento delle attività economiche, la natura contravvenzionale ed il conseguente titolo d’imputazione anche soltanto colposo dei reati posti a presidio di tali beni non consentono di ritenere che l’imprenditore possa chiamarsi fuori dalle responsabilità nei suoi confronti previste (in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, come di gestione dei rifiuti) limitandosi a delegare ad altri l’adempimento degli specifici obblighi di legge, senza vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite. Di qui la permanenza della responsabilità penale del delegante che, in caso di commissione di reati colposi da parte del delegato, non abbia ottemperato all’obbligo di vigilanza e controllo
TAR Puglia (LE) Sez. I n. 566 del 28 maggio 2020
Urbanistica.Cessione di cubatura
Per la cessione di cubatura al requisito della omogeneità della destinazione urbanistica deve accompagnarsi l’ulteriore requisito della “vicinanza” tra i suoli, che deve essere opportunamente declinato, non già in senso rigido ed astratto, ma ad un livello più concreto e dinamico, tenuto conto delle caratteristiche morfologiche dell’area interessata dall’intervento, delle sue dimensioni e delle relative esigenze urbanistiche, al precipuo scopo di addivenire alla verifica della “dipendenza dei fondi dalle medesime strutture di urbanizzazione” ed all’accertamento della “non alterazione del carico urbanistico per effetto del trasferimento”.
Cass. Sez. III n. 15981 del 27 maggio 2020 (UP 30 apr 2020)
Pres. Di Nicola Est. Ramacci Ric. Sottilaro
Ambiente in genere.Reato di cui all’art. 1161 cod. nav.e ordinanza di sgombero
Il reato di cui all’art. 1161 cod. nav. si concretizza indipendentemente dal fatto che sia stata o meno emessa dalla autorità competente l'ordinanza di sgombero di cui all’art. 54 cod. nav., la quale, quindi, è solo un eventuale post factum, la cui violazione integra, peraltro, l'ulteriore reato previsto dall'art. 1164 stesso codice
TAR Toscana Serz. III n. 631 del 26 maggio 2020
Acque.Giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque
Il limite della giurisdizione del T.S.A.P. è pur sempre rappresentato dall’incidenza dei provvedimenti impugnati sull’utilizzo delle acque pubbliche, che deve essere immediata e diretta, tale cioè da interferire con quell’utilizzo. In coerenza con tale impostazione, ricorre la giurisdizione del giudice amministrativo in caso di impugnativa di atti che solo occasionalmente e comunque in modo indiretto influiscono sul regime delle acque pubbliche, essendo adottati in funzione della salvaguardia di beni-interessi pubblici del tutto diversi e autonomi (fattispecie relativa ad impugnazione di diniego di permesso di costruire, che oltre a provenire dall’ente istituzionalmente preposto alle funzioni amministrative in materia di governo del territorio, è motivato con esclusivo riguardo a profili di natura urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale, mentre non vengono in considerazione aspetti relativi alla assentibilità di un ponticello in quanto opera idraulica).
Cass. Sez. III n. 15575 del 21 maggio 2020 (UP 15 gen 2020)
Pres. Ramacci Est. Cerroni Ric. Santamaria
Rifiuti.Deposito incontrollato e discarica
In tema di deposito incontrollato di rifiuti, ove esso si realizzi con plurime condotte di accumulo, in assenza di attività di gestione, la distinzione con il reato di realizzazione di discarica non autorizzata si fonda principalmente sulle dimensioni dell’area occupata e sulla quantità dei rifiuti depositati
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