Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 16937 del 17 maggio 2024 (UP 1 feb 2024)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Aronne
Rifiuti.Particolare tenuità del fatto
Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 3610 del 22 aprile 2024
Urbanistica.Rapporto tra certificato di abitabilità e permesso di costruire
Il permesso di costruire e il certificato di agibilità sono collegati a presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro, in quanto il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l’immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene e (oggi) risparmio energetico degli edifici e degli impianti, mentre il titolo edilizio è finalizzato all’accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche. Il rilascio del certificato di abitabilità non preclude quindi agli uffici comunali la possibilità di contestare successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio. In sostanza, la verifica di conformità edilizia effettuata ai fini del rilascio di tale certificato è svolta esclusivamente nei limiti necessari a inferire l’assentibilità dell’agibilità; restando diverso e distinto il profilo della piena conformità edilizia in quanto tale, sul piano dei titoli edilizi, che non può ricavarsi da un incidentale accertamento compiuto in sede di rilascio della licenza di agibilità
Il Nuraghe esistente in terreni privati non è un bene culturale se non è formalmente vincolato
di Stefano DELIPERI
Cass. Sez. III n. 20027 del 21 maggio 2024 (CC 20 mar 2024)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Sommella
Urbanistica.Alienazione manufatto e demolizione
L'esecuzione dell'ordine di demolizione, impartito dal giudice a seguito dell'accertata edificazione in violazione di norme urbanistiche, non è escluso dall'alienazione del manufatto abusivo a terzi, anche se intervenuta anteriormente all'ordine medesimo
Consiglio di Stato Sez. II n. 4278 del 13 maggio 2024
Urbanistica. Accertamento di conformità delle opere abusive e potere sostitutivo del segretario generale.
L’attuale funzione del segretario generale si discosta radicalmente da quella originaria di mera certificazione, di verbalizzazione, di rogito dei contratti dell’ente, nonché di autenticazione delle scritture private e degli atti unilaterali, sempre nell’interesse dell’ente stesso, essendo egli chiamato a svolgere sempre più pregnanti funzioni di controllo di legittimità degli atti dell’ente e più in generale di legalità e di attuazione degli indirizzi politico – amministrativi dei suoi organi. Non ne consegue, tuttavia, una competenza generale su tutte le attività gestionali dell’ente nonché un connesso e generalizzato potere di firma in luogo dei dirigenti comunali. Né, nella prospettiva di una competenza generale su tutte le attività dell’ente, può invocarsi l’esercizio da parte del segretario generale del potere sostitutivo, perché anche quest’ultimo non si sottrae ai principi di legalità e tipicità dell’azione amministrativa, potendo essere concretamente esercitato solo se espressamente previsto e nei limiti e con le forme legalmente date. Quanto detto vale a maggior ragione laddove l’amministrazione pretenda di utilizzarlo in deroga alla regola generale che individua nel soggetto, che ha la competenza ad adottare un atto, l’organo preposto a rivalutarne la legittimità. Il regime dell’accertamento di conformità delle opere realizzate in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità dalla stessa è oggetto di disciplina autonoma e distinta dal paradigma generale della sanatoria ordinaria declinato all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001. Sussiste l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza di sanatoria ex art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, la cui inosservanza integra un mero comportamento inadempitivo. L’interessato può legittimamente rivolgersi al segretario comunale dell’ente, a fronte dell’inerzia dell’ufficio competente; analoga possibilità non è invece riconosciuta ai controinteressati, atteso che l’art. 2, comma 9-ter, della l. n. 241 del 1990 non fa riferimento al controinteressato ma solo a colui che ha presentato l’istanza.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 3574 del 19 aprile 2024
Urbanistica.Proprietario non responsabile dell'abuso quale legittimato passivo dell’ordine di demolizione
Il proprietario che non sia colpevole di abuso edilizio commesso da altri, qualora voglia sfuggire all'effetto sanzionatorio di cui all'art. 31 d.p.r. n. 380/2001, deve provare di aver intrapreso iniziative che, oltre a rendere palese la sua estraneità all'abuso, siano anche idonee a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi. La mera diffida non è idonea a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi.
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