Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 3731 del 1 febbraio 2021 (CC 29 set 2020)
Pres. Rosi Est. Cerroni Ric. Visco
Urbanistica.Lottizzazione abusiva in zona parzialmente urbanizzata
Il reato di lottizzazione abusiva s’integra non soltanto in zone assolutamente inedificate, ma anche in quelle parzialmente urbanizzate nelle quali si evidenzia l’esigenza di raccordo con l’aggregato abitativo preesistente o di potenziamento delle opere di urbanizzazione pregresse, cosi che per escluderlo deve essersi verificata una situazione di pressoché completa e razionale edificazione della zona, tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo. Laddove, appunto, il rilascio di concessioni edilizie (destinate a creare nuovi insediamenti abitativi in una zona per la quale il PRG subordina l’attività edificatoria all’adozione di piani di lottizzazione convenzionati) in assenza dei prescritti strumenti attuativi, richiede, ai fini della legittimità dell’intervento, la prova rigorosa della preesistenza e sufficienza delle opere di urbanizzazione primaria, tali da rendere del tutto superfluo lo strumento attuativo. Mentre la valutazione del grado di urbanizzazione dell’area costituisce una questione di fatto, che deve essere esaminata in sede di merito.
TAR Piemonte Sez. I n. 53 del 18 gennaio 2021
Ambiente in genere.VAS e fase di sceening
La valutazione dell’autorità competente in fase di screening finalizzato alla verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 152 del 2006, è attività tipicamente connotata da discrezionalità tecnica ed amministrativa, la quale sfugge al sindacato di legittimità, laddove non vengano in rilievo indici sintomatici di non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, della illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e della incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti
Cass. Sez. III n. 4781 del 8 febbraio 2021 (UP 26 gen 2020)
Pres. Liberati Est. Reynaud Ric. Lunari
Rifiuti.Terre e rocce da scavo e dpr 120\2017
La previsione contenuta nell’art. 4 d.P.R. 120/2017 - secondo cui, per poter essere considerate sottoprodotti, le terre e rocce da scavo devono, tra l’altro, essere gestite in modo «conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o della dichiarazione di cui all’art. 21» – non è stata ex novo illegittimamente introdotta in assenza di delega, ma era già contenuta nella previgente disciplina (cfr. artt. 4 e 5 d.m. 161/2012), emanata in aderenza alla normativa di matrice eurounitaria.– Attuando le indicazioni contenute nella legge-delega, il d.P.R. 120/2017 ha semmai semplificato gli adempimenti, posto che, con riguardo ai cantieri di piccole dimensioni, l’art. 21, primo comma consente allo stesso produttore di materiali, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da trasmettersi, anche solo in via telematica, alla competente ARPA, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori scavo, di accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4 ed il secondo comma del medesimo art. 21 prevede che «la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, assolve la funzione del piano di utilizzo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f»
TAR Puglia (BA) Sez. I n. 61 del 14 gennaio 2021
Ambiente in genere.Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)
La disposizione di cui all’art. 5, co 3 DPR n.357/1997 impone, secondo la pacifica interpretazione, che, prima di procedere a VINCA vera e propria, si valuti l’incidenza significativa dell’intervento sul sito, comunemente definita fase I di “screening”. Solo, dunque, se si conclude che l’intervento determini un’incidenza significativa, è conseguentemente dovuta anche la fase II di c.d. “valutazione appropriata” ovvero di VINCA vera e propria. In altri termini, prima di procedere alla VINCA, è necessario verificare che l’intervento comporti un’incidenza significativa, restando, quindi, esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi che non determinano un impatto significativo sul sito.
La responsabilità estesa del produttore quale asse portante dell’economia circolare nella normativa comunitaria e nel d.lgs. n. 116/2020
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Toscana Sez. III n. 54 del 14 gennaio 2021
Acque.Giurisdizione TSAP
Sono devolute alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le controversie attinenti agli abusi edilizi commessi sul demanio idrico o comunque interessanti le acque pubbliche e così anche tutte le questioni concernenti l’inosservanza, nella realizzazione di manufatti, della fascia di rispetto dai corsi d’acqua, sia che esse si incentrino sull’impugnazione di un provvedimento amministrativo, sia che si incentrino sulla contestazione del silenzio inadempimento dell’amministrazione. Invero, il ricorso avverso il silenzio inadempimento può essere azionato innanzi al TAR soltanto se il rapporto giuridico sottostante rientra nell'ambito della giurisdizione amministrativa, talché, ove si verta in tema di mancate determinazioni dell’Ente in adempimento dell’obbligo di vigilanza sull’attività edilizia incidente sulle acque pubbliche, sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
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