Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n.28551 del 5 agosto 2025 (UP 7 apr 2025)
Pres. Aceto Est. Liberati Ric. Aina
Caccia e animali.Attività venatoria illecita e legittimazione del WWF alla costituzione di parte civile
Il WWF, ente riconosciuto per la tutela ambientale della fauna, sia a carattere nazionale che locale, è pienamente legittimato, ex art. 74 cod. proc. pen., a costituirsi parte civile ai fini del risarcimento dei danni derivanti dalla attività venatoria illecita, in quanto relativa ad animali selvatici di cui non è consentita la caccia. Il provvedimento che ammette la costituzione di parte civile, inoltre, è, in ogni caso, inoppugnabile e preclude ogni contestazione in ordine alla "legitimatio ad processum", restando solo la possibilità di esaminare la "legitimatio ad causam" e, in particolare, la configurabilità e sussistenza del diritto sostanziale azionato dalla parte civile nel giudizio penale
Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 10 settembre 2025
« Ambiente – Convenzione di Aarhus – Rigetto di una richiesta di riesame interno – Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Regolamento delegato (UE) 2021/2139 – Attività connesse alla bioenergia – Biomassa forestale – Fabbricazione di prodotti chimici di base organici – Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie – Tassonomia – Requisiti dei criteri di vaglio tecnico – Articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852 – Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici – Articolo 10 del regolamento 2020/852 – Attività di transizione – Soglia quantitativa – Elementi scientifici concludenti – Ciclo di vita – Principio di precauzione – Principio consistente nel non arrecare un pregiudizio significativo agli obiettivi ambientali – Articolo 17 del regolamento 2020/852 – Economia circolare – Acque e risorse marine – Inquinamento »
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6885 del 4 agosto 2025
Rifiuti.Proprietario che non ha contribuito all'inquinamento del proprio fondo
Il proprietario che non ha contribuito all'inquinamento del proprio fondo non può essere considerato responsabile in forma omissiva per mancato controllo dell'area, salvo che abbia violato uno specifico obbligo giuridico di attivarsi. Un obbligo giuridico di azione è rinvenibile, per esempio, nella mancata segnalazione alle autorità di attività inquinanti in essere sul fondo, delle quali il proprietario era a conoscenza, nonché nell'inottemperanza a specifici ordini dell'autorità propedeutici a prevenire la diffusione di un fattore contaminante, mentre non può essergli ascritta una generica responsabilità da omissione di cautele volte a evitare la propagazione dell'inquinamento sul fondo, posto che la riparazione del danno ambientale grava, a norma di legge, solo sul responsabile della contaminazione (art. 242 cod. amb.) o, in mancanza, sull'amministrazione (art. 250 cod. amb.), non anche sul proprietario incolpevole.
Cass. Sez. III n.29231 del 7 agosto 2025 (UP 10 lug 2025)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Mannella
Rifiuti.Gestione discarica abusiva
Il concetto di gestione di una discarica abusiva deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato, strutturalmente permanente. Di conseguenza, devono ritenersi sanzionate non solo le condotte di iniziale trasformazione di un sito a luogo adibito a discarica, ma anche tutte quelle che contribuiscano a mantenere tali, nel corso del tempo, le condizioni del sito stesso. Sicché più soggetti possono concorrere, a titolo di dolo o colpa, nella "gestione" di una discarica abusiva, quali i responsabili di imprese che smaltiscono rifiub propri, i responsabili di imprese che smaltiscono rifiuti di terzi, i trasportatori, i proprietari dell'area interessati, nonché i pubblici amministratori
Consiglio di Stato Sez. VI n. 6941 del 5 agosto 2025
Urbanistica.Realizzazione di un piazzale
La trasformazione di un suolo per crearvi un piazzale rientri nella nozione di costruzione si evince facilmente dall’art. 3, comma 1, lett. e.3), che qualifica come tali “la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato”, dovendosi intendere per “trasformazione in via permanente” non già la “trasformazione irreversibile” ma, semplicemente, quella trasformazione destinata a garantire per un lasso di tempo indeterminato un certo utilizzo. Peraltro anche l’art. 3, comma 1, lett. e.2), qualificando come costruzione gli interventi di urbanizzazione primaria, tra i quali rientrano anche piazzali di sosta e aree asfaltate, conferma che rientrano nella nozione di costruzione anche gli interventi che non si estrinsecano nella realizzazione di edifici.
Cass. Sez. III n.29222 del 7 agosto 2025 (UP 2 lug 2025)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Di Stasi
Rifiuti.Combustione di rifiuti pericolosi ipotesi autonoma di reato e non circostanza aggravante.
Ove l'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 256-bis d.lgs. 152/2006 abbia ad oggetto rifiuti pericolosi, essa costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante, in ragione della differenza «originaria» tra rifiuti pericolosi e non pericolosi in relazione alla presenza o meno di sostanze pericolose tout court (rifiuti pericolosi «assoluti») ovvero di sostanze pericolose in determinate concentrazioni (rifiuti «speculari» pericolosi), con conseguente esclusione della fattispecie di combustione illecita di rifiuti pericolosi dal giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.
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