Cass. Sez. III n. 26524 del 2 luglio 2008 (Ud. 20 mag. 2008)
Pres. Onorato Est. Sarno Ric. De Gregoris.
Acque. Reflui derivanti dalla molitura delle olive

In tema di tutela delle acque dall\'inquinamento, anche dopo l\'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, lo scarico senza autorizzazione di acque reflue derivanti dall\'attività di molitura delle olive integra il reato di cui all\'art. 137 del medesimo decreto (prima previsto dall\'art. 59, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152), non essendo tali reflui assimilabili alle acque reflue urbane in base al disposto dell\'art. 101, comma settimo, lett. c) del D.Lgs. n. 152 del 2006.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 20/05/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 01229
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 040554/2007
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE GREGORIS GREGORIO, N. IL 16/11/1955;
avverso SENTENZA del 15/02/2007 TRIBUNALE di LATINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per l\'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il tribunale di Latina condannava De Gregoris Gregorio alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 49 e art. 59, comma 1 per avere attivato uno scarico di acque reflue industriali consistenti nelle acque di molitura delle olive e del lavaggio delle olive in un canale di scolo confluente nel fiume Amaseno in assenza della prescritta autorizzazione, fatto accertato in Sonnino il 16.1.2003. Contestualmente l\'imputato veniva invece assolto dalla rimanente contestazione concernente la violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 27, 28 e art. 51, comma 1.
Avverso tale decisione propone appello l\'imputato chiedendo l\'assoluzione dal reato perché il fatto non costituisce reato e/o per non aver commesso il fatto ed, in subordine, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Versandosi nella specie in ipotesi di condanna alla sola pena dell\'ammenda l\'impugnazione veniva convertita in ricorso per cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente invoca l\'assoluzione perché il fatto non costituisce reato sul presupposto che le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive andrebbero comunque assimilate alle acque reflue urbane non essendovi motivo di limitare tale assimilazione alla provenienza da attività di coltivazione dei fondi dei quali si abbia per almeno due terzi la disponibilità, secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 152 del 1999. Orbene, premesso che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 101, comma 7, lett. c), pur eliminando il limite dei due terzi contenuto nel D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 28 fa ora riferimento alla "materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall\'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità" e che nessuna specifica modifica risulta ulteriormente apportata sul punto dal D.Lgs. n. 4 del 2008, va evidenziato che non solo la limitazione indicata trova espresso aggancio nel dato normativo citato ma che quest\'ultimo appare agevolmente spiegabile con la necessità di escludere dalla equiparazione gli scarichi provenienti da attività che hanno comunque prevalente caratterizzazione industriale come accade nel caso di specie in cui la contestazione ha riguardo all\'attività di un centro di produzione olii.
Peraltro il D.Lgs. n. 152 del 2009, comma 14 continua a prevedere, analogamente al D.Lgs. n. 152 del 2009, art. 59, comma 11 bis, come modificato dal D.Lgs. n. 258 del 2000, la sanzionabilità penale della utilizzazione delle acque in questione, quand\'anche in ambito agronomico, se al di fuori dei limiti consentiti.
La circostanza dell\'attualità dello scarico anch\'essa dedotta dal ricorrente, attiene evidentemente al merito e non è sindacabile in questa sede.
Infine il reato non era certamente prescritto al momento della decisione del tribunale dovendosi tenere conto del fatto che, per effetto delle interruzioni, la prescrizione del reato maturava alla data del 29.11.2007.
Nè infine il ricorso può essere validamente proposto secondo il costante orientamento della corte, unicamente per far valere la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2008