Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28360 del 05/07/2006 Ud. (dep. 08/08/2006 ) Rv. 234950
Presidente: Papa E. Estensore: Teresi A. Relatore: Teresi A. Imputato: Cristini. P.M. Geraci V. (Conf.)
(Rigetta, Trib. Latina, 26 aprile 2004)
ACQUE - Disciplina degli scarichi - Reflui da allevamento zootecnico - Natura di reflui industriali - Autorizzazione allo scarico - Obbligo - Utilizzazione agronomica - Rilevanza - Esclusione.

In tema di disciplina degli scarichi, i reflui provenienti da un allevamento zootecnico vanno classificati quali acque reflue industriali, con il conseguente obbligo di munirsi dell'autorizzazione allo scarico, indipendentemente dalla eventuale richiesta di utilizzazione agronomica, configurandosi in difetto l'illecito penale di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 152 del 1999 (ora sostituito dall'art. 137 del D.Lgs. n. 152 del 2006).

OSSERVA

Con sentenza 26.04.2004 il Tribunale di Latina condannava C. M. e C.F. alla pena dell'ammenda quali colpevoli di avere sottoposto, nella qualità di titolari di un'azienda agricola, ad utilizzazione agronomica effluenti d'allevamento bovino e caprino senza la prescritta autorizzazione.

Rilevava il Tribunale che ammassi d'effluenti zootecnici, provenienti dall'azienda agricola gestita dagli imputati che allevavano numerosi capi bovini e caprini, erano stati sparsi sulla superficie aziendale;

che i suddetti materiali andavano considerati reflui industriali per mancanza di connessione funzionale tra fondo e allevamento; che al momento dell'accertamento gli imputati non avevano ancora ottenuto l'autorizzazione all'utilizzazione agronomica.

Proponevano ricorso per Cassazione gli imputati denunciando:

- violazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 28, comma 7; art. 54, comma 7, secondo cui sono assimilabili alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da imprese d'allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo, funzionalmente connesso con le attività d'allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 kg d'azoto presente negli effluenti d'allevamento;

- mancanza di motivazione in ordine alla giustificazioni addotte comprovate dalla produzione di documentazione attestante che l'azienda era in possesso d'autorizzazione allo spandimento al suolo degli effluenti zootecnici rilasciata in data 8 ottobre 2003, dopo l'accertamento del fatto, sicchè poteva desumersi a posteriori che si era connessione tra l'attività di spandimento e la coltivazione del fondo. Chiedeva l'annullamento della sentenza.

Il ricorso è infondato.

Ha affermato questa Corte che "lo scarico non autorizzato di liquami provenienti da un'azienda d'allevamento (normalmente qualificabile come insediamento produttivo quando manchi il nesso funzionale con l'attività agricola), ancorchè sia effettuato in vasche impermeabilizzate, costituisce reato anche in base alla nuova normativa (D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59), nulla rilevando in contrario l'esistenza d'autorizzazione alla pratica della fertirrigazione la quale si riferisce soltanto alla successiva eventuale fase d'utilizzazione dei suddetti liquami" (Cassazione n. 12174/1999, Luna, RV. 215079).

Poichè, in tema d'inquinamento idrico, anche dopo l'entrata in vigore della L. 11 maggio 1999, n. 152, l'attività d'allevamento del bestiame deve svolgersi in connessione funzionale con la coltivazione della terra, la stessa ha carattere industriale tutte le volte in cui si perda tale collegamento con la coltivazione del terreno, per uno o più elementi, costituiti dalle dimensioni dell'impresa, dal numero dei capi, dalla rilevanza delle strutture produttive, organizzative, tecnologiche Cassazione Sezione 3^ n. 9422/2001, Pistonesi, RV 218715.

Infatti, i reflui provenienti da un'azienda d'allevamento zootecnico sono da classificare come "acque reflue industriali", alla luce sia della L. n. 152 del 1999, art. 2, lettera h, che del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, sicchè, alla richiesta d'utilizzazione agronomica dell'allevamento si accompagna l'obbligo, penalmente sanzionato, di munirsi dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'installazione produttiva dell'allevamento. Cassazione Sezione 3^ n. 11538/2000, Vecchiolini RV. 217761.

Nella specie, il Tribunale ha accertato con congrua motivazione che gli imputati hanno effettuato sul terreno della propria azienda agricola scarichi di liquami provenienti dall'allevamento di bovini senza effettuare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 38, comunicazione alle autorità competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di sversamento al terreno degli effluenti d'allevamento zootecnico e senza conseguire alcuna autorizzazione, sicchè non è ravvisabile nesso funzionale tra lo scarico e l'attività agricola.

Pertanto è irrilevante che dopo l'accertamento sia stata rilasciata autorizzazione postuma allo spandimento di liquami al suolo.

Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 5 luglio 2006.