TAR Campania (SA) Sez. II n. 415 del 17 aprile 2020
Acque.Sistema di controllo sulle acque per il consumo umano

Il sistema di controllo sulle acque per il consumo umano figura articolato su due livelli, l’uno esterno e l’altro interno. In particolare: a) i controlli interni sono quelli che il gestore del servizio idrico (ossia il soggetto fornitore di acqua a terzi, attraverso impianti idrici autonomi o cisterne) è chiamato ad eseguire, onde garantire la qualità dell’acqua somministrata, eventualmente concordando con l’ASL territorialmente competente i punti di prelievo e la frequenza delle verifiche, nonché eseguendo analisi presso laboratori propri o in convenzione (art. 7); b) i controlli esterni sono, invece, quelli che l’ASL territorialmente competente, anche avvalendosi dell’ausilio laboratoristico delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, è chiamata ad eseguire, onde garantire che l’acqua somministrata dai gestori soddisfi i requisiti di legge, «sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle regioni in ordine all'ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche con riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa rappresentatività della qualità delle acque distribuite durante l'anno» (art. 8).

Pubblicato il 17/04/2020

N. 00415/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00925/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 925 del 2019, proposto da
Alessandro Manzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Scotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Moschiano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Moschiano sulla diffida via p.e.c. del 3 agosto 2018, volta al rilascio dell’attestazione di potabilità dell’acqua fornita per l’utenza dell’immobile ubicato in Moschiano, via Santissima della Carità, n. 108.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Moschiano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe, Manzi Alessandro (in appresso, M. A.) agiva avverso il silenzio inadempimento serbato dal Comune di Moschiano sulla diffida via p.e.c. del 3 agosto 2018, volta al rilascio dell’attestazione di potabilità dell’acqua fornita dalla Ecologia Bernardo s.r.l. (in appresso, E. B.) per l’utenza dell’immobile in sua proprietà, ubicato in Moschiano, via Santissima della Carità, n. 108, censito in catasto al foglio 1, particella 403, e destinato ad Ostello della Gioventù.

A sostegno dell’azione proposta, deduceva la violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990.

2. In esito alla camera di consiglio del 25 settembre 2019, la Sezione disponeva l’acquisizione, ai sensi degli artt. 63, comma 1, e 64, comma 3, cod. proc. amm., di una documentata relazione a cura del Comune di Moschiano, intesa a chiarire se la E. B. fosse in possesso dei necessari titoli abilitativi all’erogazione di acqua potabile, nonché se e sotto quali profili (eventualmente critici) tale attività avesse formato o dovesse formare oggetto di verifiche da parte dell’autorità locale.

3. In assolvimento del disposto incombente istruttorio, il Comune di Moschiano, costituitosi in resistenza, depositava in giudizio la nota sindacale del 2 gennaio 2020.

4. Alle deduzioni dell’amministrazione resistente il M. replicava con apposita memoria difensiva.

5. Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2020, la causa era trattenuta in decisione.

6. Venendo ora a scrutinare il ricorso, esso si rivela infondato, non essendo configurabile, in capo al resistente Comune di Moschiano, alcun obbligo di verifica della potabilità dell’acqua approvvigionata dalla ditta all’uopo incaricata a beneficio della struttura in titolarità del M.

6.1. Al riguardo, occorre precisare, ai fini del compiuto inquadramento della vicenda controversa, che:

- in relazione all’unità immobiliare adibita ad uso abitativo, censita in catasto al foglio 1, particella 403, sub 3, ed all’unità immobiliare adibita ad uso ricettivo, censita in catasto al foglio 1, particella 403, sub 5, era stato rilasciato dal Comune di Moschiano il certificato di agibilità prot. n. 3322 del 2 novembre 2015;

- successivamente, sulla scorta dei ragguagli forniti dal Comune di Moschiano nella nota del 3 febbraio 2017, prot. n. 384, in cui si rappresentava che «la rete idrica comunale ove è allacciato l’immobile in oggetto non è potabile ad uso umano», la competente ASL Avellino – Dipartimento di Prevenzione esprimeva il proprio parere sfavorevole sull’istanza presentata dal gestore (Desy s.c.r.l.) dell’Ostello della Gioventù insediato all’interno dell’edificio in parola per l’accreditamento di quest’ultimo quale struttura di accoglienza di soggetti richiedenti asilo;

- seguiva una prolungata interlocuzione tra il M. (cfr. note del 3 marzo 2017, prot. n. 769, del 17 febbraio 2017, prot. n. 863, del 12 giugno 2017, del 23 giugno 2017, prot. n. 2087) e il Comune di Moschiano (cfr. note del 9 marzo 2017, prot. n. 863, del 17 marzo 2017, prot. n. 1016, del 15 giugno 2017, prot. n. 1983, del 26 giugno 2017, prot. n. 2125) circa il consumo di acqua presso la struttura residenziale-ricettiva in proprietà del primo, ove l’ente locale ribadiva, da un lato, che l’acqua erogata dalla rete comunale entro il comparto territoriale di riferimento (località Carità e Pezze) era destinata ad uso esclusivamente agricolo e adombrava, d’altro lato, riserve in merito alla sufficienza dell’approvvigionamento di acqua potabile assicurato dalla ditta specializzata E. B. (giusta contratto di fornitura dell’11 agosto 2015).

6.2. Tanto puntualizzato, e cioè essendo, precipuamente, risultata esclusa la potabilità dell’acqua erogata dalla rete idrica comunale ed essendosi acclarato il ricorso ad una ditta incaricata dell’approvvigionamento (totale o parziale) di acqua per il consumo umano a beneficio della struttura de qua, la posizione dell’amministrazione resistente è da intendersi senz’altro sottratta all’obbligo di provvedere predicato dal M.

In questo senso, giova rammentare che la materia è disciplinata dal d.lgs. n. 31/2001 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), concernente tutte le acque potabili destinate sia alla preparazione di cibi e bevande o ad altri usi in ambito domestico sia alle attività delle imprese alimentari, a prescindere dalla loro origine e dal tipo di fornitura (e cioè mediante rete di distribuzione integrata ovvero mediante cisterne fisse o mobili) (art. 2).

Ora, – come correttamente illustrato dal Comune di Moschiano nelle proprie deduzioni istruttorie e difensive – in tale contesto normativo, il sistema di controllo sulle acque per il consumo umano figura articolato su due livelli, l’uno esterno e l’altro interno. In particolare: a) i controlli interni sono quelli che il gestore del servizio idrico (ossia il soggetto fornitore di acqua a terzi, attraverso impianti idrici autonomi o cisterne) è chiamato ad eseguire, onde garantire la qualità dell’acqua somministrata, eventualmente concordando con l’ASL territorialmente competente i punti di prelievo e la frequenza delle verifiche, nonché eseguendo analisi presso laboratori propri o in convenzione (art. 7); b) i controlli esterni sono, invece, quelli che l’ASL territorialmente competente, anche avvalendosi dell’ausilio laboratoristico delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, è chiamata ad eseguire, onde garantire che l’acqua somministrata dai gestori soddisfi i requisiti di legge, «sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle regioni in ordine all'ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche con riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa rappresentatività della qualità delle acque distribuite durante l'anno» (art. 8).

Ebbene, alla stregua della disciplina richiamata, né il primo né il secondo dei suindicati livelli di controllo sulla qualità dell’acqua per il consumo umano erogata alla struttura de qua compete all’amministrazione resistente: non i controlli interni, che spettano al soggetto fornitore di acqua potabile, identificabile, nella specie, nella E. B. (l’acqua distribuita in loco dalla rete comunale essendo incontestatamente non potabile ed esulando, quindi, dal perimetro di tali controlli); né i controlli esterni, che spettano soltanto all’ASL Avellino, con l’eventuale ausilio laboratoristico dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPAC).

6.3. Di qui, in conclusione, l’insussistenza, in capo al Comune di Moschiano di un obbligo di pronunciarsi sulla potabilità dell’acqua fornita dalla E. B. per l’utenza dell’immobile in proprietà del M. e, di conseguenza, l’infondatezza del ricorso in epigrafe, che va, pertanto, respinto.

7. Quanto alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza e, quindi, liquidarsi nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna Manzi Alessandro al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella misura complessiva di € 1.500,00 (oltre oneri accessori, se dovuti), in favore del Comune di Moschiano.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Paolo Severini, Consigliere

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore