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Corte di Giustizia Sez. I 15 dicembre 2005
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 76/160/CEE – Qualità delle acque di balneazione – Designazione delle zone di balneazione – Direttiva 79/923/CEE – Qualità delle acque destinate alla molluschicoltura – Adozione di un programma di riduzione dell’inquinamento»

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Nel procedimento C-26/04,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 27 gennaio 2004,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Valero Jordana, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno di Spagna, rappresentato dal sig. E. Braquehais Conesa, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, K. Schiemann, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 luglio 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo designato ufficialmente come zone di balneazione le spiagge «Vilela/A Videira», «Niño do Corvo» e «Canabal», situate nel comune di Moaña, provincia di Pontevedra, nella Comunità autonoma di Galizia, e non avendo adottato alcun programma di riduzione dell’inquinamento per la Ría de Vigo, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti rispettivamente in forza dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU 1976, L 31, pag. 1), e dell’art. 5 della direttiva del Consiglio 30 ottobre 1979, 79/923/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (GU L 281, pag. 47).

Contesto normativo

2 L’art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva 76/160 definisce le acque di balneazione come:

– «le acque, o parte di esse, dolci, correnti o stagnanti, e l’acqua di mare, nelle quali la balneazione:

– è espressamente autorizzata dalle autorità competenti dei singoli Stati membri

oppure

– non è vietata ed è praticata in maniera consuetudinaria da un congruo numero di bagnanti».

3 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, di tale direttiva, gli Stati membri stabiliscono per tutte le zone di balneazione, o per ciascuna di esse, i valori applicabili alle acque di balneazione per ciò che concerne i parametri indicati nell’allegato della stessa.

4 L’art. 4, n. 1, della detta direttiva così stabilisce:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, entro un periodo di dieci anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, la qualità delle acque di balneazione sia resa conforme ai valori limite fissati ai sensi dell’articolo 3».

5 L’art. 1 della direttiva 79/923 precisa quanto segue:

«La presente direttiva riguarda la qualità delle acque che sono destinate molluschicoltura e si applica alle acque costiere ed alle acque salmastre designate dagli Stati membri come richiedenti protezione o miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi (molluschi bivalvi e gasteropodi) e per contribuire in tal modo alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l’uomo».

6 A termini dell’art. 4, n. 1, di tale direttiva:

«Gli Stati membri procedono ad una prima designazione delle acque destinate alla molluschicoltura entro due anni dalla notifica della presente direttiva».

7 L’art. 5 della stessa direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri stabiliscono programmi per ridurre l’inquinamento e far sì che le acque designate siano conformi, entro sei anni dalla designazione ai sensi dell’articolo 4, ai valori da essi fissati conformemente all’articolo 3, nonché alle osservazioni contenute nelle colonne G ed I dell’allegato».

8 L’allegato della direttiva 79/923 indica, al parametro 10, intitolato «Coliformi fecali/100 ml», un valore di riferimento di «≤300 nella polpa del mollusco e nel liquido intervalvare». Tale valore compare nella colonna «G» dell’allegato, il che gli conferisce, in linea di principio, una valenza indicativa e non tassativa per gli Stati membri, ai sensi dell’art. 3, n. 2, della stessa direttiva.

9 La nota 1 a piè di pagina relativa al detto parametro 10, però, recita: «Tuttavia, in attesa dell’adozione di una direttiva relativa alla protezione dei consumatori di prodotti della molluschicoltura, questo valore dovrebbe essere imperativamente rispettato nelle acque in cui vivono i molluschi direttamente commestibili per l’uomo».

10 Poiché l’art. 395 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23) non prevede, a favore del Regno di Spagna, alcuna deroga per quanto riguarda le direttive 76/160 e 79/923, la qualità delle acque di balneazione spagnole doveva essere conforme ai valori limite fissati dalla direttiva 76/160 dal 1° gennaio 1986 e i programmi di cui all’art. 5 della direttiva 79/923 dovevano essere adottati entro il 30 ottobre 1987.

Procedimento precontenzioso

11 Considerando che il Regno di Spagna era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù delle direttive 76/160 e 79/923, la Commissione ha avviato nei confronti di tale Stato membro il procedimento per inadempimento previsto dall’art. 226 CE, inviandogli una lettera di diffida in data 25 gennaio 2001.

12 Dopo aver respinto gli argomenti avanzati dal governo spagnolo in risposta alla detta lettera di diffida, la Commissione ha invitato il Regno di Spagna, in un parere motivato del 1° luglio 2002, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per conformarsi al parere stesso entro due mesi dalla sua ricezione.

13 Poiché il Regno di Spagna non ha risposto a tale parere motivato, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

Sul ricorso

Sulla prima censura, relativa ad una violazione della direttiva 76/160

14 Come precisato dalla Commissione nella replica, l’inadempimento da essa addebitato al Regno di Spagna con la prima censura è la mancata designazione come zone di balneazione di tre spiagge della costa galiziana, non già l’inosservanza dei valori limite tassativi fissati dalla direttiva 76/160.

15 Orbene, l’art. 4, n. 1, della direttiva 76/160 non impone esplicitamente agli Stati membri l’obbligo di designare ufficialmente come zone di balneazione spiagge o altri luoghi.

16 Al contrario, l’art. 1, n. 2, lett. a), di tale direttiva definisce le acque di balneazione come quelle in cui la balneazione è espressamente autorizzata dalle autorità competenti dei singoli Stati membri oppure non è vietata ed è praticata in maniera consuetudinaria da un congruo numero di bagnanti. Dalla seconda parte di tale definizione risulta che gli Stati membri possono legittimamente tollerare la balneazione in determinate acque senza necessariamente designarle come zone di balneazione.

17 Come fa rilevare l’avvocato generale al paragrafo 14 delle conclusioni, la mancanza nella direttiva 76/160 di un obbligo di designare ufficialmente le acque interessate è resa palese dal fatto che, invece, altre direttive relative alla protezione dell’ambiente e della sanità pubblica contengono esplicite disposizioni che impongono espressamente agli Stati membri di designare ufficialmente o di individuare determinate zone o acque entro un termine prestabilito.

18 Ne deriva che l’art. 4, n. 1, della direttiva 76/160 non impone agli Stati membri dell’obbligo di procedere alla designazione ufficiale delle zone di balneazione, come sostenuto dalla Commissione.

19 Conseguentemente, la prima censura è infondata e dev’essere respinta.

Sulla seconda censura, relativa ad una violazione dell’art. 5 della direttiva 79/923

20 È pacifico per le parti che le acque della Ría de Vigo sono state designate dal Regno di Spagna come acque destinate alla molluschicoltura, in conformità dell’art. 4 della direttiva 79/923.

21 Nel controricorso, il Regno di Spagna sostiene, in via principale, che l’ambito di applicazione della detta direttiva, definito all’art. 1 della stessa, è limitato alle acque in cui vivono i molluschi «direttamente commestibili per l’uomo». La direttiva avrebbe un solo obiettivo: il miglioramento della qualità delle acque destinate all’allevamento dei molluschi direttamente commestibili per l’uomo. Secondo il Regno di Spagna, nessuna zona della Ría de Vigo sarebbe una zona di produzione di molluschi destinati al consumo umano diretto. Infatti, nella Ría de Vigo si produrrebbero solo molluschi sottoposti a un trattamento di depurazione o nuovamente a stabulazione prima del consumo. Conseguentemente, l’inosservanza del valore di riferimento previsto dalla direttiva 79/923 non costituirebbe una violazione del suo art. 5.

22 Tale argomento non può essere accolto. Infatti, l’art. 1 della direttiva 79/923 stabilisce che essa si applica alle acque costiere ed alle acque salmastre designate dagli Stati membri come richiedenti protezione o miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi «e per contribuire in tal modo alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l’uomo». La frase «per contribuire in tal modo alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l’uomo», come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle conclusioni, non limita l’ambito di applicazione della direttiva a tale obiettivo, ma indica piuttosto che essa persegue simultaneamente un altro obiettivo che può essere realizzato con gli stessi mezzi; significativo al riguardo è l’uso della locuzione avverbiale «in tal modo». Da tale formulazione deriva che la detta direttiva si applica a tutte le acque destinate alla molluschicoltura, a prescindere dal fatto che i molluschi che vi vivono siano destinati al consumo umano diretto o al consumo successivo ad un trattamento.

23 Quest’interpretazione è confermata dal testo della nota 1 a piè di pagina relativo al parametro 10 di cui all’allegato della direttiva 79/923. La nota precisa che il valore guida per i coliformi, per un certo tempo, dev’essere imperativamente rispettato «nelle acque in cui vivono i molluschi direttamente commestibili per l’uomo». Ne discende che valore fissato conserva un carattere guida per quanto riguarda le acque in cui vivono i molluschi che non sono direttamente commestibili per l’uomo, il che indica che tale direttiva ben si applica a tali acque.

24 Quest’interpretazione è altresì conforme all’oggetto della direttiva 79/923 quale emerge dal preambolo della stessa. Infatti, dal primo, dal terzo, dal settimo e dal decimo ‘considerando’ della citata direttiva risulta che essa ha lo scopo di proteggere la qualità delle acque destinate alla molluschicoltura in generale, a prescindere dal fatto che i molluschi che vi vivono siano destinati al consumo umano diretto o meno.

25 Ne consegue che, in virtù del suo art. 1, la direttiva 79/923 si applica alle acque della Ría de Vigo.

26 Il Regno di Spagna fa valere, in via subordinata, di avere elaborato un programma globale di riduzione dell’inquinamento nella Ría de Vigo e il fatto che è stato definito un programma di provvedimenti per la graduale riduzione dell’inquinamento. Le autorità spagnole avrebbero pertanto agito in conformità dell’art. 5 della direttiva 79/923.

27 La Commissione non contesta l’esistenza di tali programmi, ma ritiene che si tratti programmi generali di trattamento delle acque di scarico, che non soddisfano i criteri previsti per i programmi di riduzione dell’inquinamento specificamente concepiti per le acque destinate alla molluschicoltura ai sensi dell’art. 5 della direttiva 79/923.

28 Dalla sentenza 12 dicembre 1996, causa C‑298/95, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑6747, punto 24), risulta che l’art. 5 della direttiva 79/923 impone agli Stati membri l’obbligo di stabilire programmi specifici volti a ridurre l’inquinamento delle acque destinate alla molluschicoltura.

29 Poiché i programmi di riduzione dell’inquinamento menzionati dal Regno di Spagna nel controricorso non sono programmi specifici volti a ridurre l’inquinamento delle acque destinate alla molluschicoltura, l’inadempimento denunciato sussiste.

30 La seconda censura formulata dalla Commissione dev’essere pertanto considerata fondata.

31 Conseguentemente, si deve dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato alcun programma di riduzione dell’inquinamento delle acque destinate alla molluschicoltura della Ría de Vigo, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 5 della direttiva 79/923..

Sulle spese

32 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell’art. 69, n. 3, primo comma, di detto regolamento, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché la Commissione e il Regno di Spagna sono rimasti parzialmente soccombenti, devono essere condannati a sopportare ciascuno le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1) Non avendo adottato alcun programma di riduzione dell’inquinamento delle acque destinate alla molluschicoltura della Ría de Vigo, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 5 della direttiva del Consiglio 30 ottobre 1979, 79/923/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura.

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) La Commissione delle Comunità europee e il Regno di Spagna sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Firme

* Lingua processuale: lo spagnolo.