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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 21 febbraio 2003
Disposizioni recanti il divieto di accesso di alcune navi nei porti nazionali per la salvaguardia della sicurezza della navigazione.

Gazzetta Ufficiale N. 53 del 05 Marzo 2003

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 21 febbraio 2003 Disposizioni recanti il divieto di accesso di alcune navi nei

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta
a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva in
Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689;
Visti in particolare gli articoli 21, 25 e 211, della predetta
Convenzione che attribuiscono agli Stati rivieraschi, singolarmente o
congiuntamente, la facolta' di adottare misure per salvaguardare la
sicurezza della navigazione, assicurare la conservazione delle
risorse biologiche del mare, preservare l'ambiente marino e
prevenire, ridurre e controllare i fenomeni d'inquinamento del mare e
delle coste;
Viste le conclusioni cui sono unanimemente pervenuti i Ministri dei
trasporti dell'Unione europea nel corso della 2472o sessione del
Consiglio, tenutasi a Bruxelles il 5 e 6 dicembre 2002, e le analoghe
conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'ambiente del 9 dicembre
2002, secondo cui il trasporto degli idrocarburi piu' pesanti deve
aver luogo unicamente mediante navi cisterna a doppio scafo e,
pertanto, gli Stati membri hanno convenuto sull'opportunita' di
adottare misure per controllare e limitare, in termini non
discriminatori ed in conformita' con il diritto internazionale del
mare, il traffico operato con navi di eta' superiore ai 15 anni
adibite al trasporto di dette tipologie di prodotti entro le 200
miglia dal loro litorale, in quanto le medesime costituiscono una
minaccia per l'ambiente marino;
Vista altresi' la Comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo ed al Consiglio (COM(2002) 681 final del 3 dicembre 2002) sul
rafforzamento della sicurezza marittima in seguito al naufragio della
petroliera "Prestige", nel quale sono indicate alcune delle
principali misure da adottare per minimizzare il rischio di incidenti
futuri anche attraverso un regolamento che vieti il trasporto di
idrocarburi pesanti in petroliere a scafo singolo dirette ai o
provenienti dai porti comunitari;
Viste le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e
13 dicembre 2002, che confermano l'impegno dell'Unione europea per
rafforzare la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento
marino;
Vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002
sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o
di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il
regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio presentata dalla
Commissione europea il 20 dicembre 2002, che, prevede, tra l'altro,
il divieto di accesso ai porti comunitari per le navi petroliere che
trasportano i prodotti petroliferi pesanti piu' inquinanti;
Visto l'art. 83 del Codice della navigazione, come modificato
dall'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, che prevede la facolta'
di limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel
mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della
navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi
di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali
il divieto si estende;
Preso atto del frequente verificarsi di sinistri marittimi che
coinvolgono navi cisterna a scafo singolo adibite al trasporto di
idrocarburi pesanti, con gravi ripercussioni sull'ecosistema marino e
sulle risorse del mare;
Considerato che le coste della penisola italiana ed i mari che la
circondano sono particolarmente vulnerabili alle minacce derivanti da
sinistri marittimi in cui possano incorrere tali navi, tenuto conto
del lentissimo ricambio che caratterizza le acque del bacino del
Mediterraneo;
Ritenuto, nelle more dell'adozione delle nuove misure proposte a
livello comunitario, di avvalersi delle facolta' consentite dall'art.
83 del Codice della navigazione per vietare l'accesso delle suddette
navi cisterna nei porti, nei terminali off-shore e nelle zone di
ancoraggio nazionali;
Decreta:
Articolo unico
l. Fino all'entrata in vigore di norme dell'Unione europea di
analogo effetto, e' vietato l'accesso ai porti, ai terminali
off-shore ed alle zone di ancoraggio nazionali delle navi cisterna a
scafo singolo di qualsiasi nazionalita' di eta' superiore ai quindici
anni e di portata lorda superiore alle 5.000 tonnellate che
trasportano combustibile pesante, oli usati, greggio pesante, bitume
e catrame.
2. Per "greggio pesante" si intendono i prodotti petroliferi dei
codici della nomenclatura combinata (NC) del regolamento (CE) n.
1832/2002 della Commissione europea del 1 agosto 2002, che modifica
l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
contrassegnati con il numero 27 09 00 90 e con un grado API inferiore
a 30.
3. Del divieto di cui al comma 1, e' data informazione a tutti gli
Stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay sul
diritto del mare del 10 dicembre 1982. Analoga comunicazione e' data
contestualmente all'International Maritime Organization.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 21 febbraio 2003

Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli