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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 2 maggio 2006 
 Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, ai sensi dell'articolo 99,  comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Gazzetta Ufficiale N. 108 del 11 Maggio 2006
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308;
 Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
 in materia ambientale;
 Visto in particolare l'art. 99, comma 1, in base al quale il
 Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio
 decreto, stabilisce le norme tecniche per il riutilizzo delle acque
 reflue domestiche, urbane ed industriali;
 Sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, della
 salute e delle attivita' produttive;
 Decreta:
Art. 1.
 Principi e finalita'
 1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 99, comma 1,
 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito n.
 152/2006), le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue
 domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione
 delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualita', ai
 fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche,
 limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee,
 riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e
 favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle
 acque reflue.
 2. Il riutilizzo deve avvenire in condizioni di sicurezza
 ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle
 colture, nonche' rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta
 e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
 sanita' e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale e
 agricola.
 3. Il presente decreto non disciplina il riutilizzo di acque reflue
 presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha
 prodotte.
 4. Nel rispetto delle norme tecniche di cui al presente decreto le
 regioni adottano le norme e le misure previste dall'art. 99, comma 2,
 del decreto legislativo n. 152/2006 per il conseguimento degli
 obiettivi di qualita' di cui al decreto legislativo stesso con
 particolare riferimento alle aree sensibili di cui all'art. 91 del
 suddetto decreto legislativo, anche al fine di far fronte in modo
 strutturale a situazioni permanenti di scarsita' della risorsa
 idrica. Tali norme e misure costituiscono parte integrante dei piani
 di tutela di cui all'art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006
 sono inserite nei predetti piani ai sensi dell'allegato 4 del citato
 decreto legislativo.
Art. 2.
 Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) recupero: riqualificazione di un'acqua reflua, mediante
 adeguato trattamento depurativo, al fine di renderla adatta alla
 distribuzione per specifici riutilizzi;
 b) impianto di recupero: le strutture destinate al trattamento
 depurativo di cui alla lettera a), incluse le eventuali strutture di
 equalizzazione e di stoccaggio delle acque reflue recuperate presenti
 all'interno dell'impianto, prima dell'immissione nella rete di
 distribuzione delle acque reflue recuperate;
 c) rete di distribuzione: le strutture destinate all'erogazione
 delle acque reflue recuperate, incluse le eventuali strutture per la
 loro equalizzazione, l'ulteriore trattamento e lo stoccaggio, diverse
 da quelle di cui alla lettera b);
 d) riutilizzo: impiego di acqua reflua recuperata di determinata
 qualita' per specifica destinazione d'uso, per mezzo di una rete di
 distribuzione, in parziale o totale sostituzione di acqua
 superficiale o sotterranea.
Art. 3.
 Destinazioni d'uso ammissibili
 1. Le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate
 sono le seguenti:
 a) irriguo: per l'irrigazione di colture destinate sia alla
 produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non
 alimentari, nonche' per l'irrigazione di aree destinate al verde o ad
 attivita' ricreative o sportive;
 b) civile: per il lavaggio delle strade nei centri urbani; per
 l'alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per
 l'alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle delle
 acque potabili, con esclusione dell'utilizzazione diretta di tale
 acqua negli edifici a uso civile, ad eccezione degli impianti di
 scarico nei servizi igienici;
 c) industriale: come acqua antincendio, di processo, di lavaggio
 e per i cicli termici dei processi industriali, con l'esclusione
 degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e
 gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici.
Art. 4.
 Requisiti di qualita' delle acque reflue ai fini del riutilizzo
 1. Fermo restando quanto previsto al punto 3 dell'allegato al
 presente decreto, le acque reflue recuperate destinate al riutilizzo
 irriguo o civile devono possedere, all'uscita dell'impianto di
 recupero, requisiti di qualita' chimico-fisici e microbiologici
 almeno pari a quelli riportati nella tabella del medesimo allegato.
 In caso di riutilizzo per destinazione d'uso industriale, le parti
 interessate concordano limiti specifici in relazione alle esigenze
 dei cicli produttivi nei quali avviene il riutilizzo, nel rispetto
 comunque dei valori previsti per lo scarico in acque superficiali
 dalla tabella 3 dell'allegato 5 della Parte Terza del decreto
 legislativo n. 152/2006.
 2. In applicazione e per le finalita' di cui all'art. 12-bis del
 regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, cosi' come modificato dal
 decreto legislativo n. 152/2006 all'art. 96, comma 3, il riutilizzo
 delle acque reflue e' liberamente consentito, previo trattamento di
 recupero diretto ad assicurare il rispetto dei requisiti di qualita'
 di cui al comma 1.
 3. L'autorita' sanitaria puo' disporre, ai sensi della vigente
 legislazione, divieti e limitazioni, sia temporali, sia territoriali
 alle attivita' di recupero o di riutilizzo.
Art. 5.
 Pianificazione delle attivita' di recupero
 delle acque reflue ai fini del riutilizzo
 1. Le regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
 presente decreto, definiscono un primo elenco degli impianti di
 depurazione di acque reflue urbane il cui scarico deve conformarsi ai
 limiti di cui all'art. 4. Le regioni definiscono, in particolare, gli
 impianti di depurazione, la tipologia delle reti di distribuzione da
 impiegare per il riutilizzo e le infrastrutture di connessione con le
 reti di distribuzione.
 2. Ai fini dell'elaborazione dell'elenco di cui al comma 1, le
 regioni identificano, in relazione alle previsioni di riutilizzo, per
 ciascun impianto di depurazione, il soggetto titolare, la portata
 attuale e a regime dello scarico e le caratteristiche dello scarico.
Art. 6.
 Autorizzazione allo scarico con finalita' di riutilizzo
 1. Nell'ambito della autorizzazione allo scarico con finalita' di
 riutilizzo e, nel caso di impianti di recupero delle acque reflue
 urbane, dell'approvazione dei progetti ai sensi dell'art. l26 del
 decreto legislativo n. 152/2006 sono dettate le prescrizioni atte a
 garantire che l'impianto autorizzato osservi i valori limite e le
 norme del presente decreto e della normativa regionale di attuazione.
Art. 7.
 Controllo e monitoraggio degli impianti di recupero
 1. L'impianto di recupero delle acque reflue e' soggetto al
 controllo da parte dell'autorita' competente, ai sensi dell'art. 128
 del decreto legislativo n. 152/2006 per la verifica del rispetto
 delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'art. 6.
 Il controllo, su disposizione dell'autorita' competente e sulla base
 del programma di controllo di cui all'art. 128 del decreto
 legislativo n. 152/2006 puo' essere effettuato dal titolare
 dell'impianto di recupero.
 2. Il titolare dell'impianto di recupero deve, in ogni caso,
 assicurare un sufficiente numero di autocontrolli all'uscita
 dell'impianto di recupero, comunque non inferiore a quello previsto
 dalla normativa regionale in rapporto alle specifiche utilizzazioni
 e, in ogni caso, con cadenza minima quindicennale. I risultati delle
 analisi devono essere messi a disposizione delle autorita' di
 controllo.
Art. 8.
 Scarico alternativo nel corpo recettore
 1. Qualora non venga effettuato il riutilizzo dell'intera portata
 trattata, l'impianto di recupero delle acque reflue deve prevedere
 uno scarico alternativo delle acque reflue trattate. Lo scarico
 alternativo deve assicurare al corpo recettore gli usi legittimi e
 gli obiettivi di qualita' di cui al Titolo II - Capo I del decreto
 legislativo n. 152/2006 e, come minimo, deve essere conforme alle
 disposizioni del Titolo III - Capo III del medesimo decreto
 legislativo.
Art. 9.
 Reti di distribuzione
 1. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate sono
 separate e realizzate in maniera tale da evitare rischi di
 contaminazione alla rete di adduzione e distribuzione delle acque
 destinate al consumo umano. I punti di consegna devono essere
 adeguatamente marcati e chiaramente distinguibili da quelli delle
 acque destinate al consumo umano.
 2. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate devono
 essere adeguatamente contrassegnate e, laddove realizzate con canali
 a cielo aperto, anche se miscelate con acque di altra provenienza,
 devono essere adeguatamente indicate con segnaletica verticale
 colorata e ben visibile.
 3. Le tubazioni utilizzate per l'alimentazione degli scarichi dei
 servizi igienici devono essere adeguatamente contrassegnate mediante
 apposita colorazione o altre modalita' di segnalazione.
Art. 10.
 Modalita' di riutilizzo
 1. Il riutilizzo irriguo di acque reflue recuperate deve essere
 realizzato con modalita' che assicurino il risparmio idrico e non
 puo' comunque superare il fabbisogno delle colture e delle aree
 verdi, anche in relazione al metodo di distribuzione impiegato. Il
 riutilizzo irriguo e' comunque subordinato al rispetto del codice di
 buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le
 politiche agricole e forestali 19 aprile 1999, n. 86. Gli apporti di
 azoto derivanti dal riutilizzo di acque reflue concorrono al
 raggiungimento dei carichi massimi ammissibili, ove stabiliti dalla
 vigente normativa nazionale e regionale, e alla determinazione
 dell'equilibrio tra il fabbisogno di azoto delle colture e l'apporto
 di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, ai sensi
 dell'allegato VII, parte AIV, della Parte Terza del decreto
 legislativo n. 152/2006.
 2. Nel caso di riutilizzi multipli, ossia per usi diversi quali
 quelli irrigui, civili e industriali come definiti dall'art. 3, o con
 utenti multipli, il titolare della distribuzione delle acque reflue
 recuperate cura la corretta informazione degli utenti sulle modalita'
 di impiego, sui vincoli da rispettare e sui rischi connessi a
 riutilizzi impropri.
Art. 11.
 Monitoraggio delle attivita' di riutilizzo
 1. Il titolare della rete di distribuzione effettua il monitoraggio
 ai fini della verifica dei parametri chimici e microbiologici delle
 acque reflue recuperate che vengono distribuite e degli effetti
 ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo. L'autorita'
 sanitaria, nell'esercizio delle attivita' di prevenzione di propria
 competenza e in relazione a quanto stabilito dall'art. 4 comma 2,
 valuta gli eventuali effetti igienico-sanitari connessi all'impiego
 delle acque reflue recuperate.
 2. I risultati del monitoraggio sono trasmessi alla regione con
 cadenza annuale.
Art. 12.
 Rapporti tra i titolari degli impianti di recupero
 e delle reti di distribuzione
 1. Le regioni possono stabilire appositi accordi di programma con i
 titolari degli impianti di recupero delle acque reflue e i titolari
 delle reti di distribuzione, anche al fine di prevedere agevolazioni
 ed incentivazioni al riutilizzo, ai sensi di quanto disposto
 nell'art. 99, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.
 2. L'acqua reflua recuperata e' conferita dal titolare
 dell'impianto di recupero al titolare della rete di distribuzione,
 senza oneri a carico di quest'ultimo. Nel caso di destinazione d'uso
 industriale di acque reflue urbane recuperate, sono a carico del
 titolare della rete di distribuzione gli oneri aggiuntivi di
 trattamento, sostenuti per conseguire valori limite piu' restrittivi
 di quelli previsti dalla tabella allegata al presente decreto, al
 fine di rendere le acque idonee alla predetta destinazione d'uso.
 3. Nel caso di acque reflue industriali recuperate per destinazione
 d'uso esclusivamente industriale, sono a carico del titolare della
 rete di distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti
 per conseguire valori limite piu' restrittivi di quelli previsti
 dalla tabella 3 dell'allegato 5 della Parte Terza del decreto
 legislativo n. 152/2006 ovvero stabiliti dalle regioni ai sensi
 dell'art. 4 del presente decreto
 4. Il soggetto titolare della rete di distribuzione fissa la
 tariffa relativa alla distribuzione delle acque reflue recuperate.
Art. 13.
 Informazione
 1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela
 del territorio i dati conoscitivi e le informazioni relative
 all'attuazione del presente decreto, anche sulla base dei monitoraggi
 effettuati ai sensi dell'art. 7 secondo le modalita' indicate nel
 decreto di cui all'art. 75, comma 5 del decreto legislativo n.
 152/2006.
Art. 14.
 Ulteriori norme per il riutilizzo irriguo
 1. Le autorizzazioni di cui all'art. 6 possono prevedere, in caso
 di riutilizzo irriguo, per il solo parametro Escherichia coli, una
 deroga ai limiti previsti dalla tabella allegata al presente decreto,
 fino a 100 UFC/100 ml, da riferirsi all'80% dei campioni, con un
 valore massimo di 1000 UFC/100 ml. Il presente comma si applica
 esclusivamente a condizione che nelle aree di origine delle acque
 reflue e in quelle ove avviene il riutilizzo irriguo non sia
 riscontrato un incremento, nel tempo, dei casi di patologie
 riconducibili a contaminazione fecale.
 2. I titolari delle reti di distribuzione devono, in tal caso,
 rispettare le seguenti condizioni:
 a) il metodo irriguo non deve comportare il contatto diretto dei
 prodotti edibili crudi con le acque reflue recuperate;
 b) il riutilizzo irriguo non deve riguardare aree verdi aperte al
 pubblico.
 3. L'autorita' competente e' tenuta a dare comunicazione delle
 autorizzazioni che prevedano la deroga di cui al comma 1
 all'autorita' sanitaria.
Art. 15.
 Disposizioni di salvaguardia
 1. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto
 speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono
 alle finalita' del presente decreto in conformita' ai rispettivi
 statuti e alle relative norme di attuazione.
Art. 16.
 Pubblicazione
 1. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale
 www.comdel.it
Roma, 2 maggio 2006
Il Ministro: Matteoli
AllegatoRequisiti minimi di qualita' delle acque reflue recuperate
 all'uscita dell'impianto di recupero
 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, ai fini del
 riutilizzo irriguo e civile, le acque reflue all'uscita dell'impianto
 di recupero ai fini del riutilizzo devono essere conformi ai limiti
 riportati nella tabella del presente allegato nel rispetto di quanto
 stabilito nei seguenti paragrafi. Le regioni stabiliscono per ogni
 zona omogenea del proprio territorio i parametri per i quali e'
 obbligatorio effettuare il controllo ed il monitoraggio, fissando i
 limiti dei medesimi nel rispetto del presente decreto.
 2. Qualora le regioni abbiano stabilito in ambito locale, per le
 acque destinate al consumo umano, ai sensi degli articoli 13 e 16 del
 decreto legislativo 3 febbraio 2001, n. 31, valori limite superiori a
 quelli riportati in tabella del presente decreto, le autorita'
 competenti possono autorizzare il recupero di acque reflue
 conformemente ai suddetti limiti. Per le sostanze di cui all'allegato
 1 parte C del decreto legislativo n. 31 del 2001, le autorita'
 competenti possono autorizzare il recupero delle acque reflue sulla
 base dei valori delle acque destinate al consumo umano.
 3. Nelle acque all'uscita dell'impianto di recupero, fatto salvo
 quanto previsto al paragrafo 2, i limiti per pH, azoto ammoniacale,
 conducibilita' elettrica specifica, alluminio, ferro, manganese,
 cloruri, solfati di cui alla tabella dell'allegato rappresentano
 valori guida. Per tali parametri le regioni possono autorizzare
 limiti diversi da quelli di cui alla tabella, previo parere conforme
 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per le
 specifiche destinazioni d'uso, comunque, non superiori ai limiti per
 lo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato
 5 della Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, per la
 conducibilita' elettrica specifica, non deve essere superato il
 valore di 4000 mu S/cm. Per i restanti parametri chimico-fisici le
 regioni possono prevedere, sulla base di consolidate conoscenze
 acquisite per i diversi usi e modalita' di riutilizzo a cui le acque
 reflue sono destinate, limiti diversi da quelli previsti nella
 tabella del presente allegato, purche' non superiori ai limiti per lo
 scarico in acque superficiali di cui alla Tabella 3 della Allegato 5
 della Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, previo parere
 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 4. Nel caso di riutilizzo irriguo, i limiti per fosforo e azoto
 totale possono essere elevati rispettivamente a 10 e 35 mg/l, fermo
 restando quanto previsto all'art. 10, comma 1, relativamente alle
 zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
 5. Per tutti i parametri chimico-fisici, i valori limite sono da
 riferirsi a valori medi su base annua o, nel solo caso del riutilizzo
 irriguo, della singola campagna irrigua. Il riutilizzo deve comunque
 essere immediatamente sospeso ove, nel corso dei controlli, il valore
 puntuale di qualsiasi parametro risulti superiore al 100% del valore
 limite.
 6. Per il parametro Escherichia coli il valore limite indicato in
 tabella (10 UFC/l00 ml) e' da riferirsi all'80% dei campioni, con un
 valore massimo di 100 UFC/100 ml. Il riutilizzo deve comunque essere
 immediatamente sospeso ove nel corso dei controlli il valore puntuale
 del parametro in questione risulti superiore a 100 UFC/ 100 ml.
 7. Per il parametro Salmonella il valore limite e' da riferirsi
 al 100% dei campioni. Il riutilizzo deve comunque essere sospeso ove
 nel corso dei controlli si rilevi presenza di Salmonella.
 8. Il riutilizzo puo' essere riattivato solo dopo che il valore
 puntuale del parametro o dei parametri per cui e' stato sospeso sia
 rientrato al di sotto del valore limite in almeno tre controlli
 successivi e consecutivi. Valori limite delle acque reflue all'uscita
 dell'impianto di recupero.
 
                    




