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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 2 maggio 2006
Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Gazzetta Ufficiale N. 108 del 11 Maggio 2006

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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale;
Visto in particolare l'art. 99, comma 1, in base al quale il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio
decreto, stabilisce le norme tecniche per il riutilizzo delle acque
reflue domestiche, urbane ed industriali;
Sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, della
salute e delle attivita' produttive;
Decreta:

Art. 1.
Principi e finalita'
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 99, comma 1,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito n.
152/2006), le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue
domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione
delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualita', ai
fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche,
limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee,
riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e
favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle
acque reflue.
2. Il riutilizzo deve avvenire in condizioni di sicurezza
ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle
colture, nonche' rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta
e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
sanita' e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale e
agricola.
3. Il presente decreto non disciplina il riutilizzo di acque reflue
presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha
prodotte.
4. Nel rispetto delle norme tecniche di cui al presente decreto le
regioni adottano le norme e le misure previste dall'art. 99, comma 2,
del decreto legislativo n. 152/2006 per il conseguimento degli
obiettivi di qualita' di cui al decreto legislativo stesso con
particolare riferimento alle aree sensibili di cui all'art. 91 del
suddetto decreto legislativo, anche al fine di far fronte in modo
strutturale a situazioni permanenti di scarsita' della risorsa
idrica. Tali norme e misure costituiscono parte integrante dei piani
di tutela di cui all'art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006
sono inserite nei predetti piani ai sensi dell'allegato 4 del citato
decreto legislativo.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) recupero: riqualificazione di un'acqua reflua, mediante
adeguato trattamento depurativo, al fine di renderla adatta alla
distribuzione per specifici riutilizzi;
b) impianto di recupero: le strutture destinate al trattamento
depurativo di cui alla lettera a), incluse le eventuali strutture di
equalizzazione e di stoccaggio delle acque reflue recuperate presenti
all'interno dell'impianto, prima dell'immissione nella rete di
distribuzione delle acque reflue recuperate;
c) rete di distribuzione: le strutture destinate all'erogazione
delle acque reflue recuperate, incluse le eventuali strutture per la
loro equalizzazione, l'ulteriore trattamento e lo stoccaggio, diverse
da quelle di cui alla lettera b);
d) riutilizzo: impiego di acqua reflua recuperata di determinata
qualita' per specifica destinazione d'uso, per mezzo di una rete di
distribuzione, in parziale o totale sostituzione di acqua
superficiale o sotterranea.

Art. 3.
Destinazioni d'uso ammissibili
1. Le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate
sono le seguenti:
a) irriguo: per l'irrigazione di colture destinate sia alla
produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non
alimentari, nonche' per l'irrigazione di aree destinate al verde o ad
attivita' ricreative o sportive;
b) civile: per il lavaggio delle strade nei centri urbani; per
l'alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per
l'alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle delle
acque potabili, con esclusione dell'utilizzazione diretta di tale
acqua negli edifici a uso civile, ad eccezione degli impianti di
scarico nei servizi igienici;
c) industriale: come acqua antincendio, di processo, di lavaggio
e per i cicli termici dei processi industriali, con l'esclusione
degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e
gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici.

Art. 4.
Requisiti di qualita' delle acque reflue ai fini del riutilizzo
1. Fermo restando quanto previsto al punto 3 dell'allegato al
presente decreto, le acque reflue recuperate destinate al riutilizzo
irriguo o civile devono possedere, all'uscita dell'impianto di
recupero, requisiti di qualita' chimico-fisici e microbiologici
almeno pari a quelli riportati nella tabella del medesimo allegato.
In caso di riutilizzo per destinazione d'uso industriale, le parti
interessate concordano limiti specifici in relazione alle esigenze
dei cicli produttivi nei quali avviene il riutilizzo, nel rispetto
comunque dei valori previsti per lo scarico in acque superficiali
dalla tabella 3 dell'allegato 5 della Parte Terza del decreto
legislativo n. 152/2006.
2. In applicazione e per le finalita' di cui all'art. 12-bis del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, cosi' come modificato dal
decreto legislativo n. 152/2006 all'art. 96, comma 3, il riutilizzo
delle acque reflue e' liberamente consentito, previo trattamento di
recupero diretto ad assicurare il rispetto dei requisiti di qualita'
di cui al comma 1.
3. L'autorita' sanitaria puo' disporre, ai sensi della vigente
legislazione, divieti e limitazioni, sia temporali, sia territoriali
alle attivita' di recupero o di riutilizzo.

Art. 5.
Pianificazione delle attivita' di recupero
delle acque reflue ai fini del riutilizzo
1. Le regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, definiscono un primo elenco degli impianti di
depurazione di acque reflue urbane il cui scarico deve conformarsi ai
limiti di cui all'art. 4. Le regioni definiscono, in particolare, gli
impianti di depurazione, la tipologia delle reti di distribuzione da
impiegare per il riutilizzo e le infrastrutture di connessione con le
reti di distribuzione.
2. Ai fini dell'elaborazione dell'elenco di cui al comma 1, le
regioni identificano, in relazione alle previsioni di riutilizzo, per
ciascun impianto di depurazione, il soggetto titolare, la portata
attuale e a regime dello scarico e le caratteristiche dello scarico.

Art. 6.
Autorizzazione allo scarico con finalita' di riutilizzo
1. Nell'ambito della autorizzazione allo scarico con finalita' di
riutilizzo e, nel caso di impianti di recupero delle acque reflue
urbane, dell'approvazione dei progetti ai sensi dell'art. l26 del
decreto legislativo n. 152/2006 sono dettate le prescrizioni atte a
garantire che l'impianto autorizzato osservi i valori limite e le
norme del presente decreto e della normativa regionale di attuazione.

Art. 7.
Controllo e monitoraggio degli impianti di recupero
1. L'impianto di recupero delle acque reflue e' soggetto al
controllo da parte dell'autorita' competente, ai sensi dell'art. 128
del decreto legislativo n. 152/2006 per la verifica del rispetto
delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'art. 6.
Il controllo, su disposizione dell'autorita' competente e sulla base
del programma di controllo di cui all'art. 128 del decreto
legislativo n. 152/2006 puo' essere effettuato dal titolare
dell'impianto di recupero.
2. Il titolare dell'impianto di recupero deve, in ogni caso,
assicurare un sufficiente numero di autocontrolli all'uscita
dell'impianto di recupero, comunque non inferiore a quello previsto
dalla normativa regionale in rapporto alle specifiche utilizzazioni
e, in ogni caso, con cadenza minima quindicennale. I risultati delle
analisi devono essere messi a disposizione delle autorita' di
controllo.

Art. 8.
Scarico alternativo nel corpo recettore
1. Qualora non venga effettuato il riutilizzo dell'intera portata
trattata, l'impianto di recupero delle acque reflue deve prevedere
uno scarico alternativo delle acque reflue trattate. Lo scarico
alternativo deve assicurare al corpo recettore gli usi legittimi e
gli obiettivi di qualita' di cui al Titolo II - Capo I del decreto
legislativo n. 152/2006 e, come minimo, deve essere conforme alle
disposizioni del Titolo III - Capo III del medesimo decreto
legislativo.

Art. 9.
Reti di distribuzione
1. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate sono
separate e realizzate in maniera tale da evitare rischi di
contaminazione alla rete di adduzione e distribuzione delle acque
destinate al consumo umano. I punti di consegna devono essere
adeguatamente marcati e chiaramente distinguibili da quelli delle
acque destinate al consumo umano.
2. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate devono
essere adeguatamente contrassegnate e, laddove realizzate con canali
a cielo aperto, anche se miscelate con acque di altra provenienza,
devono essere adeguatamente indicate con segnaletica verticale
colorata e ben visibile.
3. Le tubazioni utilizzate per l'alimentazione degli scarichi dei
servizi igienici devono essere adeguatamente contrassegnate mediante
apposita colorazione o altre modalita' di segnalazione.

Art. 10.
Modalita' di riutilizzo
1. Il riutilizzo irriguo di acque reflue recuperate deve essere
realizzato con modalita' che assicurino il risparmio idrico e non
puo' comunque superare il fabbisogno delle colture e delle aree
verdi, anche in relazione al metodo di distribuzione impiegato. Il
riutilizzo irriguo e' comunque subordinato al rispetto del codice di
buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le
politiche agricole e forestali 19 aprile 1999, n. 86. Gli apporti di
azoto derivanti dal riutilizzo di acque reflue concorrono al
raggiungimento dei carichi massimi ammissibili, ove stabiliti dalla
vigente normativa nazionale e regionale, e alla determinazione
dell'equilibrio tra il fabbisogno di azoto delle colture e l'apporto
di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, ai sensi
dell'allegato VII, parte AIV, della Parte Terza del decreto
legislativo n. 152/2006.
2. Nel caso di riutilizzi multipli, ossia per usi diversi quali
quelli irrigui, civili e industriali come definiti dall'art. 3, o con
utenti multipli, il titolare della distribuzione delle acque reflue
recuperate cura la corretta informazione degli utenti sulle modalita'
di impiego, sui vincoli da rispettare e sui rischi connessi a
riutilizzi impropri.

Art. 11.
Monitoraggio delle attivita' di riutilizzo
1. Il titolare della rete di distribuzione effettua il monitoraggio
ai fini della verifica dei parametri chimici e microbiologici delle
acque reflue recuperate che vengono distribuite e degli effetti
ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo. L'autorita'
sanitaria, nell'esercizio delle attivita' di prevenzione di propria
competenza e in relazione a quanto stabilito dall'art. 4 comma 2,
valuta gli eventuali effetti igienico-sanitari connessi all'impiego
delle acque reflue recuperate.
2. I risultati del monitoraggio sono trasmessi alla regione con
cadenza annuale.

Art. 12.
Rapporti tra i titolari degli impianti di recupero
e delle reti di distribuzione
1. Le regioni possono stabilire appositi accordi di programma con i
titolari degli impianti di recupero delle acque reflue e i titolari
delle reti di distribuzione, anche al fine di prevedere agevolazioni
ed incentivazioni al riutilizzo, ai sensi di quanto disposto
nell'art. 99, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.
2. L'acqua reflua recuperata e' conferita dal titolare
dell'impianto di recupero al titolare della rete di distribuzione,
senza oneri a carico di quest'ultimo. Nel caso di destinazione d'uso
industriale di acque reflue urbane recuperate, sono a carico del
titolare della rete di distribuzione gli oneri aggiuntivi di
trattamento, sostenuti per conseguire valori limite piu' restrittivi
di quelli previsti dalla tabella allegata al presente decreto, al
fine di rendere le acque idonee alla predetta destinazione d'uso.
3. Nel caso di acque reflue industriali recuperate per destinazione
d'uso esclusivamente industriale, sono a carico del titolare della
rete di distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti
per conseguire valori limite piu' restrittivi di quelli previsti
dalla tabella 3 dell'allegato 5 della Parte Terza del decreto
legislativo n. 152/2006 ovvero stabiliti dalle regioni ai sensi
dell'art. 4 del presente decreto
4. Il soggetto titolare della rete di distribuzione fissa la
tariffa relativa alla distribuzione delle acque reflue recuperate.

Art. 13.
Informazione
1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio i dati conoscitivi e le informazioni relative
all'attuazione del presente decreto, anche sulla base dei monitoraggi
effettuati ai sensi dell'art. 7 secondo le modalita' indicate nel
decreto di cui all'art. 75, comma 5 del decreto legislativo n.
152/2006.

Art. 14.
Ulteriori norme per il riutilizzo irriguo
1. Le autorizzazioni di cui all'art. 6 possono prevedere, in caso
di riutilizzo irriguo, per il solo parametro Escherichia coli, una
deroga ai limiti previsti dalla tabella allegata al presente decreto,
fino a 100 UFC/100 ml, da riferirsi all'80% dei campioni, con un
valore massimo di 1000 UFC/100 ml. Il presente comma si applica
esclusivamente a condizione che nelle aree di origine delle acque
reflue e in quelle ove avviene il riutilizzo irriguo non sia
riscontrato un incremento, nel tempo, dei casi di patologie
riconducibili a contaminazione fecale.
2. I titolari delle reti di distribuzione devono, in tal caso,
rispettare le seguenti condizioni:
a) il metodo irriguo non deve comportare il contatto diretto dei
prodotti edibili crudi con le acque reflue recuperate;
b) il riutilizzo irriguo non deve riguardare aree verdi aperte al
pubblico.
3. L'autorita' competente e' tenuta a dare comunicazione delle
autorizzazioni che prevedano la deroga di cui al comma 1
all'autorita' sanitaria.

Art. 15.
Disposizioni di salvaguardia
1. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono
alle finalita' del presente decreto in conformita' ai rispettivi
statuti e alle relative norme di attuazione.

Art. 16.
Pubblicazione
1. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale
www.comdel.it

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro: Matteoli

AllegatoRequisiti minimi di qualita' delle acque reflue recuperate
all'uscita dell'impianto di recupero


1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, ai fini del
riutilizzo irriguo e civile, le acque reflue all'uscita dell'impianto
di recupero ai fini del riutilizzo devono essere conformi ai limiti
riportati nella tabella del presente allegato nel rispetto di quanto
stabilito nei seguenti paragrafi. Le regioni stabiliscono per ogni
zona omogenea del proprio territorio i parametri per i quali e'
obbligatorio effettuare il controllo ed il monitoraggio, fissando i
limiti dei medesimi nel rispetto del presente decreto.
2. Qualora le regioni abbiano stabilito in ambito locale, per le
acque destinate al consumo umano, ai sensi degli articoli 13 e 16 del
decreto legislativo 3 febbraio 2001, n. 31, valori limite superiori a
quelli riportati in tabella del presente decreto, le autorita'
competenti possono autorizzare il recupero di acque reflue
conformemente ai suddetti limiti. Per le sostanze di cui all'allegato
1 parte C del decreto legislativo n. 31 del 2001, le autorita'
competenti possono autorizzare il recupero delle acque reflue sulla
base dei valori delle acque destinate al consumo umano.
3. Nelle acque all'uscita dell'impianto di recupero, fatto salvo
quanto previsto al paragrafo 2, i limiti per pH, azoto ammoniacale,
conducibilita' elettrica specifica, alluminio, ferro, manganese,
cloruri, solfati di cui alla tabella dell'allegato rappresentano
valori guida. Per tali parametri le regioni possono autorizzare
limiti diversi da quelli di cui alla tabella, previo parere conforme
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per le
specifiche destinazioni d'uso, comunque, non superiori ai limiti per
lo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato
5 della Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, per la
conducibilita' elettrica specifica, non deve essere superato il
valore di 4000 mu S/cm. Per i restanti parametri chimico-fisici le
regioni possono prevedere, sulla base di consolidate conoscenze
acquisite per i diversi usi e modalita' di riutilizzo a cui le acque
reflue sono destinate, limiti diversi da quelli previsti nella
tabella del presente allegato, purche' non superiori ai limiti per lo
scarico in acque superficiali di cui alla Tabella 3 della Allegato 5
della Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, previo parere
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Nel caso di riutilizzo irriguo, i limiti per fosforo e azoto
totale possono essere elevati rispettivamente a 10 e 35 mg/l, fermo
restando quanto previsto all'art. 10, comma 1, relativamente alle
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
5. Per tutti i parametri chimico-fisici, i valori limite sono da
riferirsi a valori medi su base annua o, nel solo caso del riutilizzo
irriguo, della singola campagna irrigua. Il riutilizzo deve comunque
essere immediatamente sospeso ove, nel corso dei controlli, il valore
puntuale di qualsiasi parametro risulti superiore al 100% del valore
limite.
6. Per il parametro Escherichia coli il valore limite indicato in
tabella (10 UFC/l00 ml) e' da riferirsi all'80% dei campioni, con un
valore massimo di 100 UFC/100 ml. Il riutilizzo deve comunque essere
immediatamente sospeso ove nel corso dei controlli il valore puntuale
del parametro in questione risulti superiore a 100 UFC/ 100 ml.
7. Per il parametro Salmonella il valore limite e' da riferirsi
al 100% dei campioni. Il riutilizzo deve comunque essere sospeso ove
nel corso dei controlli si rilevi presenza di Salmonella.
8. Il riutilizzo puo' essere riattivato solo dopo che il valore
puntuale del parametro o dei parametri per cui e' stato sospeso sia
rientrato al di sotto del valore limite in almeno tre controlli
successivi e consecutivi. Valori limite delle acque reflue all'uscita
dell'impianto di recupero.