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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 2 febbraio 2006, n.113
Modifiche al decreto ministeriale 13 ottobre 2003, n. 305, recante il regolamento di attuazione della direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, in materia di attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, come modificata dalle Direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE.

Gazzetta Ufficiale N. 68 del 22 Marzo 2006

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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995,
relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza
delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita
e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e
che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri
(controllo dello Stato di approdo), modificata dalle direttive
98/25/CE del Consiglio del 27 aprile 1998, 98/42/CE della Commissione
del 19 giugno 1998 e 99/97/CE della Commissione del 19 dicembre 1999;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
19 aprile 2000, n. 432, recante il regolamento di recepimento della
direttiva 95/21/CE sopra citata;
Vista la direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 95/21/CE
del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme
internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le
navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque
sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di
approdo);
Vista la direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 novembre 2002 che modifica le direttive in materia di
sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato
dalle navi per facilitare il loro adattamento all'evoluzione degli
strumenti internazionali da esse richiamati;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
13 ottobre 2003, n. 305, recante il regolamento di recepimento della
direttiva 2001/106/CE sopra citata;
Viste le osservazioni formulate dalla Commissione delle Comunita'
europee in data 5 luglio 2005, nell'ambito della procedura di
infrazione n. 2005/2185 ex articolo 226 del Trattato CE, in ordine al
non compiuto recepimento della Direttiva 2001/106/CE nell'ordinamento
italiano, attuato con il decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305;
Ritenuto necessario modificare la normativa di recepimento della
Direttiva comunitaria 2001/106/CE, sopra citata, in conformita' alle
osservazioni formulate dalla Commissione europea;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 recante «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea
e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2005;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 357 del 9 gennaio 2006;

A d o t t a
il seguente decreto:

Art. 1.
Modifiche al decreto ministeriale 13 ottobre 2003, n. 305
1. Il comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 ottobre
2003, n. 305, successivamente denominato decreto, e' sostituito dal
seguente: «5. Qualsiasi nave che non rispetti le disposizioni di cui
al comma 4 e' sottoposta ad ispezione estesa nel porto di
destinazione».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto e' aggiunto il
seguente: «1-bis. Le navi di cui al comma 1 sono sottoposte ad
ispezione obbligatoria nel successivo porto di scalo».
3. Il comma 7 dell'articolo 8 del decreto e' sostituito dal
seguente: «7. La procedura di fermo di cui al comma 3, viene promossa
anche nei confronti delle navi alle quali si applica, al momento
della verifica, il codice ISM e che risultano prive del documento di
conformita' per la societa' ovvero del certificato di gestione
sicurezza rilasciati conformemente al codice ISM. Nonostante
l'assenza di tale documentazione, se dall'ispezione non risultano
altre carenze che giustifichino il fermo, il comandante del porto
puo' revocare l'ordine di fermo per evitare la congestione del porto.
Di tale decisione devono essere tempestivamente informate le
autorita' competenti di tutti gli Stati membri. Alle navi che
presentano le carenze previste dal presente comma, alle quali e'
stato consentito di riprendere il mare, e' negato, eccettuati i casi
di deroga di cui all'articolo 11, comma 2, l'accesso ai porti dello
Stato finche' il proprietario o l'armatore dell'unita' non comprovi,
a sanatoria delle deficienze rilevate dall'autorita' che ha imposto
il fermo, che la nave dispone dei certificati rilasciati
conformemente al codice ISM.».
4. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto e' sostituito dal
seguente: «4. Avverso i provvedimenti di fermo di cui al precedente
articolo 8 ovvero di rifiuto di accesso nei porti di cui al
successivo articolo 11 e' esperibile ricorso giurisdizionale o
gerarchico da presentarsi nelle forme e con le modalita' previste
dalle vigenti disposizioni in materia. A tal fine nei provvedimenti
in parola, notificati al proprietario, all'armatore della nave ovvero
al suo rappresentante nello Stato per il tramite del comandante della
nave, e' indicato il termine entro il quale e' possibile ricorrere e
l'autorita' cui proporre ricorso. La presentazione del ricorso non
determina l'automatica sospensione dell'efficacia del provvedimento
opposto».
5. Il punto 1 dell'Allegato III del decreto e' sostituito dal
seguente: «1. Navi contemplate nell'articolo 1, dell'Allegato I e
nelle lettere c), d), e), numeri 2) e 3), e h) del comma 1
dell'articolo 2 dell'Allegato I.».
6. La lettera d) al punto 5 della Parte C. dell'Allegato V del
decreto e' sostituita dalla seguente: «d) esercitazione antincendio
con dimostrazione di tutti i set di indumenti antincendio, cui deve
partecipare parte dell'equipaggio addetto alla ristorazione;».
7. Il punto 1 dell'Allegato VIII del decreto e' sostituito dal
seguente: «1. Le informazioni pubblicate conformemente
all'articolo 11, comma 3, comprendono i seguenti dati:
a) nome della nave;
b) numero IMO;
c) tipo di nave, stazza (GT);
d) anno di costruzione indicato nei certificati di sicurezza;
e) nome ed indirizzo del proprietario o dell'armatore della nave;
f) per le navi portarinfuse liquide o secche, nome ed indirizzo
del noleggiatore responsabile della scelta della nave e tipo di
noleggio;
g) Stato di bandiera;
h) la societa' o le societa' di classificazione, ove pertinente,
che hanno eventualmente rilasciato a detta nave i certificati di
classificazione;
i) la societa' o le societa' di classificazione e/o altre parti
che hanno rilasciato a detta nave certificati conformemente con le
convenzioni applicabili in nome dello Stato di bandiera, con menzione
dei certificati rilasciati;
l) porto e data dell'ultima ispezione estesa indicando, se del
caso, se sia stato imposto un provvedimento di fermo;
m) porto e data dell'ultima visita speciale, indicando
l'organismo che l'ha eseguita;
n) numero di fermi nel corso dei precedenti 24 mesi;
o) paese e porto di fermo;
p) data in cui e' stato tolto il fermo;
q) durata del fermo, in giorni;
r) numero di carenze rilevate e ragioni del fermo, in termini
chiari ed espliciti;
s) provvedimenti intrapresi a seguito del fermo;
t) quando alla nave e' stato rifiutato l'accesso ad un porto
nazionale, i motivi di tale misura, in termini chiari ed espliciti;
u) indicazione delle eventuali responsabilita' della societa' di
classificazione o di altro organismo privato che ha proceduto alla
pertinente ispezione relativamente alla carenza che, da sola o in
combinazione, ha provocato il fermo;
v) descrizione delle misure adottate, nel caso in cui la nave sia
stata autorizzata a recarsi al piu' vicino cantiere di riparazione
appropriato o in cui alla nave sia stato rifiutato l'accesso ad un
porto nazionale.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

Roma, 2 febbraio 2006

Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2006
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 178

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- La direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno
1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per
la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e
le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che
approdono nei porti comunitari e che navigano nelle acque
sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello
Stato di approdo), modificata dalle direttive 98/25/CE del
Consiglio del 27 aprile 1998, pubblicata nel n. L 133 del
7 maggio 1998, 98/42/CE della Commissione del 19 giugno
1998, pubblicata nel n. L 184 del 27 giugno 1998, e
1999/97/CE della Commissione del 13 dicembre 1999,
pubblicata nel n. L 331 del 23 dicembre 1999, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. L 157 del 7 luglio 1995.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 19 aprile 2000, n. 432 (Regolamento di
recepimento della direttiva 95/21/CE relativa
all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza
delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le
condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata
dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2001, n. 20.
- La direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva
95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa
all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza
delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le
condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che
approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque
sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello
Stato di approdo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. L 019 del 22 gennaio 2002.
- La direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 novembre 2002 che modifica le direttive in
materia di sicurezza marittima e di prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi per facilitare il
loro adattamento all'evoluzione degli strumenti
internazionali da esse richiamati e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. L 324 del 29 novembre 2002.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 13 ottobre 2003, n. 305 (Regolamento recante
attuazione della direttiva 2001/106/CE del 19 dicembre 2001
del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga e
sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 432,
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
concernente il regolamento di recepimento della direttiva
95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali
per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a
bordo, come modificata dalla direttiva 98/25/CE, dalla
direttiva 98/42/CE e dalla direttiva 99/97/CE), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2003, n.
264.
- La legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo
dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214), e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 7, comma 3, della citata legge n.
400 del 1988 e' il seguente:
«3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede ad
adottare norme regolamentari volte a garantire procedure
uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione
dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e
alle forme di conoscenza delle attivita' dei Comitati.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
ministeriale n. 305 del 2003, come modificato dal presente
regolamento:
«Art. 6 (Ispezione estesa). - 1. Le navi appartenenti
ad una delle categorie di cui all'allegato V, sezione A del
presente regolamento, sono assoggettabili ad ispezione
estesa dopo un periodo di 12 mesi dall'ultima ispezione
estesa effettuata in un porto della regione MOU.
2. Se una nave assoggettabile ad ispezione estesa e'
selezionata per essere sottoposta a controlli ai sensi
dell'ordine di priorita' indicato nel comma 3 dell'art. 4,
l'autorita' competente locale dovra' effettuare una
ispezione estesa. E' tuttavia possibile, tra due ispezioni
estese l'effettuazione di una ispezione secondo quanto
previsto dall'art. 5.
3. Le navi assoggettabili ad ispezione estesa e
riportate dal sistema SIRENAC come candidate ad ispezione
obbligatoria nel primo porto di scalo nella regione MOU,
devono essere sottoposte ad ispezione estesa da parte
dell'autorita' competente locale.
4. L'armatore ovvero il suo rappresentante o il
comandante di una nave assoggettabile ad ispezione estesa
e' tenuto a comunicare, alle autorita' competenti locali
del porto di scalo, le informazioni di cui all'allegato V
sezione B del presente regolamento; tali informazioni sono
fornite almeno tre giorni prima dell'ora prevista
dell'arrivo nel porto ovvero, nel caso di viaggi di durata
inferiore a tre giorni prima che la nave lasci il porto di
partenza.
5. Qualsiasi nave che non rispetti le disposizione di
cui al comma 4 e' sottoposta ad ispezione estesa nel porto
di destinazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto n.
305 del 2003 come modificato dal presente regolamento:
«Art. 7 (Procedure in caso di impossibilita' ad
effettuare ispezioni di talune navi). - 1. L'autorita'
competente locale che, per ragioni di carattere operativo,
non sia stata in grado di effettuare una ispezione su di
una nave con un fattore di priorita' superiore a 50 di cui
all'art. 4, comma 2, ovvero una ispezione estesa di cui
all'art. 6, comma 3, e' tenuta a comunicare tempestivamente
al sistema SIRENAC che l'ispezione non e' stata effettuata.
1-bis. Le navi di cui al comma 1 sono sottoposte ad
ispezione obbligatoria nel successivo porto di scalo.
2. A cadenza semestrale l'Autorita' competente centrale
notifica i casi di cui al comma 1 alla Commissione europea,
indicando i motivi della mancata ispezione.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto n.
305 del 2003 come modificato dal presente regolamento:
«Art. 8 (Sospensione dell'operazione o fermo delle
navi). 1. L'ispettore che rileva, nell'attivita' della
nave, carenze tali che, individualmente o nel complesso,
rendano le operazioni della stessa pericolose per la
sicurezza, la salute dei passeggeri o dell'equipaggio o
l'ambiente, informa il comandante del porto che deve
disporre la sospensione delle operazioni.
2. La sospensione delle operazioni continua fino
all'eliminazione del pericolo o fino a che l'ispettore,
sulla base di ulteriori accertamenti, anche sulla base
delle eventuali indicazioni del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, per le carenze che
rappresentano un pericolo per l'ambiente marino, abbia
determinato le condizioni alle quali l'operazione puo'
continuare senza rischi per la sicurezza della navigazione,
per la salute delle persone a bordo o per l'ambiente.
3. L'ispettore, nel caso in cui abbia riscontrato
carenze nella nave che rappresentano un pericolo per la
sicurezza, la salute o l'ambiente, notifica il
provvedimento di fermo al comandante della nave e informa
immediatamente il comandante del porto, ai fini del diniego
delle spedizioni ai sensi dell'art. 181 del codice della
navigazione.
4. Il fermo della nave e' revocato a seguito della
riscontrata eliminazione delle carenze di cui al comma 3,
ovvero qualora siano determinate, sulla base di ulteriori
accertamenti dell'ispettore, anche sulla base delle
eventuali indicazioni del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio per le carenze che rappresentano un
pericolo per l'ambiente marino, le condizioni alle quali la
nave puo' riprendere il mare senza pericolo per le altre
navi e senza rischi per la sicurezza della navigazione, per
la salute delle persone a bordo o per l'ambiente.
5. Nell'allegato VI del presente regolamento sono
indicati i criteri da applicare per il fermo delle navi.
6. Nel caso in cui, a seguito di un'ispezione, e'
disposto il fermo della nave, l'autorita' competente locale
ne informa immediatamente per iscritto, accludendo il
verbale di spezione, l'Amministrazione dello Stato del
quale la nave batte bandiera o, quando cio' non sia
possibile, il console o, in sua assenza, la piu' vicina
rappresentanza diplomatica nonche' gli ispettori nominati o
l'organismo riconosciuto, responsabili del rilascio dei
certificati relativi alla nave in questione.
7. La procedura di fermo di cui al comma 3, viene
promossa anche nei confronti delle navi alle quali si
applica, al momento della verifica, il codice ISM e che
risultano prive del documento di conformita' per la
societa' ovvero del certificato di gestione sicurezza
rilasciati conformemente al codice ISM. Nonostante
l'assenza di tale documentazione, se dall'ispezione non
risultano altre carenze che giustifichino il fermo, il
comandante del porto puo' revocare l'ordine di fermo per
evitare la congestione del porto. Di tale decisione devono
essere tempestivamente informate le autorita' competenti di
tutti gli Stati membri. Alle navi che presentano le carenze
previste dal presente comma, alle quali e' stato consentito
di riprendere il mare, e' negato, eccettuati i casi di
deroga di cui all'art. 11, comma 2, l'accesso ai porti
dello Stato finche' il proprietario o l'armatore
dell'unita' non comprovi, a sanatoria delle deficienze
rilevate dall'autorita' che ha imposto il fermo, che la
nave dispone dei certificati rilasciati conformemente al
codice ISM.
3. La procedura di fermo di cui al comma 3, viene
promossa anche nei confronti delle navi non equipaggiate
con dispositivi di registrazione dei dati di navigazione
(VDR) quando il loro uso e' previsto ai sensi
dell'allegato XII del presente regolamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
n. 305 del 2003 come modificato dal presente regolamento:
«Art. 10 (Rimborso dei costi e diritto al
ricorso). - 1. Le spese, e le relative modalita' di
pagamento, inerenti alle ispezioni di cui agli articoli 5 e
6, qualora queste accertino o confermino carenze che
giustifichino il fermo della nave, nonche' le spese
relative alle ispezioni per la dimostrazione di cui
all'art. 11, comma 1, sono poste a carico dell'armatore o
di un suo rappresentante nello Stato, in solido con il
proprietario, sulla base del costo effettivo del servizio
reso, secondo tariffe stabilite con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento ed aggiornate almeno ogni due anni.
2. Nei casi prescritti, oltre alle spese per il
servizio reso, sono comunque a carico dell'armatore o di un
suo rappresentante nello Stato, in solido con il
proprietario, secondo e tariffe di cui al comma 1, gli
eventuali costi per le prestazioni fornite dagli ispettori
al di fuori del normale orario di lavoro nonche' degli
oneri dell'eventuale missione. Tali spese sono dovute nelle
misure rispettivamente previste dalle tabelle della
amministrazione di appartenenza per la eventuale
corresponsione ai citati ispettori.
3. Sono altresi' poste in solido a carico del
proprietario, o dell'armatore o di un suo rappresentante
nello Stato i costi relativi alla sosta in porto della nave
sottoposta al provvedimento di fermo.
4. Avverso i provvedimenti di fermo di cui al
precedente art. 8 ovvero di rifiuto di accesso nei porti di
cui al successivo art. 11 e' esperibile ricorso
giurisdizionale o gerarchico da presentarsi nelle forme e
con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni in
materia. A tal fine nei provvedimenti in parola, notificati
al proprietario, all'armatore della nave ovvero al suo
rappresentante nello Stato per il tramite del comandante
della nave, e' indicato il termine entro il quale e'
possibile ricorrere e l'autorita' cui proporre ricorso. La
presentazione del ricorso non determina l'automatica
sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto.
5. Il fermo della nave non puo' essere revocato finche'
non si sia provveduto al completo pagamento non sia stata
data garanzia sufficiente per il rimborso delle spese.».
- Si riporta il testo dell'allegato III del citato
decreto n. 305 del 2003 come modificato dal presente
regolamento:
Allegato III
ESEMPI DI "FONDATI MOTIVI"
PER UN'ISPEZIONE PIU' DETTAGLIATA
(di cui all'art. 5, comma 3)
1. Navi contemplate nell'art. 1, dell'allegato I e
nelle lettere c), d), e), numeri 2) e 3), e h) del comma 1
dell'art. 2 dell'allegato I.
2. Inadeguata tenuta del registro degli oli minerali.
3. Rilevamento di imprecisioni durante l'esame dei
certificati e di altra documentazione (di cui all'art. 5,
comma 2 e comma 3).
4. Indicazioni che i membri dell'equipaggio non sono in
grado di soddisfare le condizioni dell'art. 8 della
direttiva 94/58/CE del 22 novembre 1994 del Consiglio,
concernente i requisiti minimi di formazione della gente di
mare.
5. Prove a dimostrazione che le operazioni di carico e
scarico e altre operazioni non vengono effettuate in
condizioni di sicurezza o in conformita' degli orientamenti
dell'International marittime organization (IMO): ad
esempio, il contenuto di ossigeno nella condotta principale
di gas inerte delle cisterne di carico supera i livelli
massimi prescritti.
6. Incapacita' del comandante di una petroliera di
fornire il registro relativo al sistema di sorveglianza e
controllo dello scarico di petrolio per l'ultimo viaggio in
zavorra.
7. Mancanza di un ruolo di bordo aggiornato o scarsa
conoscenza, da parte dei membri dell'equipaggio, dei
rispettivi compiti in caso di incendio o di abbandono della
nave.
8. Emissione di falsi allarmi per soccorso non seguiti
da idonee procedure di cancellazione.
9. La mancanza di importanti dotazioni o
equipaggiamenti richiesti dalle convenzioni.
10. Condizioni di eccessiva insalubrita' a bordo della
nave.
11. Evidenza tratta dall'osservazione o
dall'impressione generale dell'ispettore secondo cui
esistono serie carenze o grave deterioramento della carena
o delle strutture atte a pregiudicare l'integrita'
strutturale della nave, la sua tenuta stagna all'acqua o la
tenuta stagna alle intemperie.
12. Informazioni o prove che il comandante o
l'equipaggio non ha dimestichezza con operazioni di bordo
essenziali relative alla sicurezza della nave o alla
prevenzione dell'inquinamento o che tali operazioni non
sono state effettuate.».
- Si riporta il testo del punto 5 della parte C
dell'allegato V del citato decreto n. 305 del 2003 come
modificato dal presente regolamento:

Allegato V
C. PROCEDURE PER L'ISPEZIONE ESTESA
5. Navi passeggeri (non rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 1999/35/CE di cui al
punto A.3).
Oltre agli elementi indicati al punto 1, l'ispezione
estesa delle navi passeggeri comprende anche i seguenti
elementi:
a) prove del sistema di rilevamento di incendio e di
allarme;
b) verifica della chiusura delle porte tagliafuoco;
c) prove del sistema di diffusione sonora;
d) esercitazione antincendio con dimostrazione di
tutti i set di indumenti antincendio, cui deve partecipare
parte dell'equipaggio addetto alla ristorazione;
e) dimostrazione che i responsabili operativi
dell'equipaggio conoscono il piano d'emergenza in caso di
avaria ("damage control plan").
Se opportuno, l'ispezione puo' essere continuata con il
consenso del comandante o dell'operatore, mentre la nave e'
in navigazione da o verso un porto di uno Stato membro. Gli
ispettori non ostacolano il funzionamento della nave ne'
provocano situazioni che, a giudizio del comandante,
possano compromettere la sicurezza dei passeggeri,
dell'equipaggio e della nave.».
- Si riporta il testo del punto 1 dell'allegato VIII
del citato decreto n. 305 del 2003 come sostituito dal
seguente regolamento:

Allegato VIII
PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI CONNESSE
AI FERMI ED ALLE ISPEZIONI IN PORTI NAZIONALI
(di cui all'art. 14)

1. Le informazioni pubblicate conformemente all'art.
11, comma 3, comprendono i seguenti dati:
a) nome della nave;
b) numero IMO;
c) tipo di nave, stazza (GT);
d) anno di costruzione indicato nei certificati di
sicurezza;
e) nome ed indirizzo del proprietario o dell'armatore
della nave;
f) per le navi portarinfuse liquide o secche, nome ed
indirizzo del noleggiatore responsabile della scelta della
nave e tipo di noleggio;
g) Stato di bandiera;
h) la societa' o le societa' di classificazione, ove
pertinente, che hanno eventualmente rilasciato a detta nave
i certificati di classificazione;
i) la societa' o le societa' di classificazione e/o
altre parti che hanno rilasciato a detta nave certificati
conformemente con le convenzioni applicabili in nome dello
Stato di bandiera, con menzione dei certificati rilasciati;
i) porto e data dell'ultima ispezione estesa
indicando, se del caso, se sia stato imposto un
provvedimento di fermo;
m) porto e data dell'ultima visita speciale,
indicando l'organismo che l'ha eseguita;
n) numero di fermi nel corso dei precedenti 24 mesi;
o) paese e porto di fermo;
p) data in cui e' stato tolto il fermo;
q) durata del fermo, in giorni;
r) numero di carenze rilevate e ragioni del fermo, in
termini chiari ed espliciti;
s) provvedimenti intrapresi a seguito del fermo;
t) quando alla nave e' stato rifiutato l'accesso ad
un porto nazionale, i motivi di tale misura, in termini
chiari ed espliciti;
u) indicazione delle eventuali responsabilita' della
societa' di classificazione o di altro organismo privato
che ha proceduto alla pertinente ispezione relativamente
alla carenza che, da sola o in combinazione, ha provocato
il fermo;
v) descrizione delle misure adottate, nel caso in cui
la nave sia stata autorizzata a recarsi al piu' vicino
cantiere di riparazione appropriato o in cui alla nave sia
stato rifiutato l'accesso ad un porto nazionale.».