TAR Campania (NA), Sez. III, n. 4222, del 11 settembre 2013
Caccia e animali.Illegittimità calendario venatorio per del parere ISPRA senza motivazione

A fronte di un parere singolarmente espresso nei riguardi di un’Amministrazione procedente, questa deve improntare la propria azione in conformità al parere, ovvero discostarsene fornendo un’adeguata motivazione del proprio diverso avviso.  L'art. 18 comma 2, legge 11 febbraio 1992 n. 157, nella parte in cui prevede il previo parere obbligatorio dell'ISPRA in ordine ad eventuali modifiche dei periodi di caccia per determinate specie, implica che la Regione è tenuta a fornire congrua motivazione, laddove intenda discostarsi dal parere dell'Istituto in questione, ciò del resto in applicazione dei principi generali in tema di pareri non vincolanti (a maggior ragione se obbligatori), nei quali l'acquisizione non condivisa obbliga comunque l'autorità procedente a dare conto del dissenso. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 04222/2013 REG.PROV.COLL.

N. 04455/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4455 del 2012, proposto da: 
Associazione Vittime della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Rizzato, con il quale elettivamente domicilia in Vicenza alla via Napoli n.4 e perciò domiciliato per legge presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosaria Palma e Almerina Bove, con le quali elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia n.81- presso l’ Avvocatura Regionale;

nei confronti di

Enalcaccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Torre, con la quale elettivamente domicilia in Salerno alla via Michele Venieri n.34 e perciò domiciliata per legge presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli;

per l'annullamento

1.della Delibera n. 361 del 17/07/2012, pubblicata sul B.U.R.C. n. 47 del 30/07/2012, emessa dall'A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto: "Art. 24, comma 1, Legge Regionale n. 8 del 10/04/1996 - Approvazione del Calendario Venatorio Regionale per il triennio 2012/2015 - Calendario per l'Annata Venatoria 2012/2013, e disposizioni per la divulgazione e la stampa del Calendario Venatorio e dei tesserini venatori regionali";

2.di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti dell'Associazione ricorrente.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e di Enalcaccia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2013 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso notificato in data 03.10.2012 e depositato in data 25 ottobre 2012, parte ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:

I.Violazione art.18, quarto comma, l. n. 157/92 per illegittimità costituzionale derivata dal contrasto dell’art.1, commi 19 e 20, l. R. Campania, n.14/11 con gli artt.117 e 133 della Costituzione;

II.chiusura della caccia alla beccaccia il 20.01.2013 – difetto di motivazione e illogicità;

III.carniere stagionale per l’allodola: eccesso di potere per difetto della motivazione

Si costituiva la Regione Campania che resisteva al ricorso del quale chiedeva il rigetto.

Con ordinanza n.1635 del 29 novembre 2012, l’istanza cautelare di sospensiva veniva accolta in parte.

Interveniva in giudizio, con memoria di costituzione del 29 maggio 2013, la Enelcaccia, che resisteva al ricorso del quale chiedeva il rigetto.

All’udienza pubblica del 6 giugno 2013, la causa passava in decisione.

DIRITTO

In limine litis va affermata la legittimazione a ricorrere dell’associazione ricorrente, peraltro affermata anche da altri giudici amministrativi (cfr- giurisprudenza prodotta all’udienza odierna), avuto riguardo alle finalità istituzionali perseguite dalla stessa (cfr. copia dello Statuto, in particolare l’art.2).

In via preliminare va, altresì, esaminata l’eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa attorea, in relazione all’art.1, commi 19 e 20 della l.r. Campania n.14/2011 che si porrebbe in contrasto con gli art.117 e 133 Cost. in tema di riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni.

L’eccezione è da reputarsi manifestamente infondata alla luce della considerazione che la previsione della validità triennale del calendario venatorio di cui all’art.1, commi 19 e 20 l.r. va correttamente intesa nel senso che la Giunta Regionale può stabilirne la durata effettiva nell’ambito di un triennio, durata massima prevista dalla legge statale n157/1992. Ciò non toglie che, il calendario vada annualmente adeguato, previa consultazione obbligatoria, anch’essa annuale, dell’Amministrazione Regionale con l’Istituto Superiore per la Protezione e il Recupero Ambientale (d’ora in poi ISPRA).

Venendo al merito, proprio in relazione alla consultazione effettuata con l’Istituto per la stagione di caccia 2012-2013 si è concretizzato il vizio di legittimità denunciato da parte ricorrente e valorizzato da questo Tribunale già in sede di incidente cautelare, mediante accoglimento parziale dell’istanza di sospensiva, atteso che la Regione Campania non ha in alcun modo motivato la diversa previsione, rispetto a quanto suggerito dall’Istituto (cfr. copia del parere del 29.06.2012 in atti), della durata della caccia alla specie “beccaccia” e dei limiti quantitativi della caccia (cd. carniere) per la specie “allodola”.

E’ pur vero, come rilevato dall’intervetrice Enelcaccia, che entrambi gli indicati limiti risultano superabili sia alla luce della l. 157/92 sia alla luce della Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge testè richiamata, ma ciò non toglie che, a fronte di un parere singolarmente espresso nei riguardi di un’Amministrazione procedente, questa debba improntare la propria azione in conformità al parere ovvero (il che non è avvenuto nel caso di specie) discostarsene, fornendo un’adeguata motivazione del proprio diverso avviso (in tal senso la giurisprudenza amministrativa consolidata e, in termini, TAR Abruzzo, L’Aquila, 21 giugno 2013, n.606 “in tema di esercizio della caccia, l'art. 18 comma 2, l. 11 febbraio 1992 n. 157, nella parte in cui prevede il previo parere obbligatorio dell'ISPRA in ordine ad eventuali modifiche dei periodi di caccia per determinate specie, implica che la Regione è tenuta a fornire congrua motivazione, laddove intenda discostarsi dal parere dell'Istituto in questione, ciò del resto in applicazione dei principi generali in tema di pareri non vincolanti (a maggior ragione se obbligatori), nei quali l'acquisizione non condivisa obbliga comunque l'autorità procedente a dare conto del dissenso” ).

L’atto deliberativo impugnato va, pertanto, annullato limitamento alla parte in cui prevede come termine per la caccia alla beccaccia quello del 20 gennaio 2013, invece del 31 dicembre 2012, e come limite quantitativo del carniere stagionale per la caccia all’allodola il numero di 70 capi, invece di 50 capi e del carniere giornale in 20 capi, invece che in 10 capi.

Sussistono giusti motivi di equità, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti e alla novità della questione, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a)accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;

b)compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)