Cass. Sez. III Sent. 37307 del 10/11/2006 (Ud. 04/10/2006)
Presidente: Papa E. Estensore: Ianniello A. Imputato: Del Gaudio.
(Annulla senza rinvio, Trib. Torino, 15 dicembre 2005)
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE - Commercializzazione di pesce affetto da parassiti - Responsabile del punto vendita - Responsabilità - Esclusione - Condizioni.
La responsabilità penale, sotto il profilo della "culpa in vigilando", del responsabile di un punto vendita di catena di supermercati alimentari per il fatto di avere messo in commercio pesce che presenta infezione da parassiti ("stadi larvali cestoidi") deve essere esclusa, anche nell'ipotesi che il piano di autocontrollo stabilito a livello centrale si limiti a prevedere la sola "ispezione visiva da parte del responsabile di reparto", in quanto la rilevabilità dei parassiti da parte di un occhio esperto, la sussistenza di controlli sanitari obbligatori a monte lungo la catena commerciale e la deteriorabilità del prodotto escludono che a livello di punto vendita si possano richiedere accertamenti più complessi della mera ispezione visiva demandata al soggetto preposto al singolo reparto, trattandosi, inoltre, di forma di controllo espressamente previsto dal comma quinto dell'art.9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.531 e dal capitolo 5 del relativo allegato.
Presidente: Papa E. Estensore: Ianniello A. Imputato: Del Gaudio.
(Annulla senza rinvio, Trib. Torino, 15 dicembre 2005)
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE - Commercializzazione di pesce affetto da parassiti - Responsabile del punto vendita - Responsabilità - Esclusione - Condizioni.
La responsabilità penale, sotto il profilo della "culpa in vigilando", del responsabile di un punto vendita di catena di supermercati alimentari per il fatto di avere messo in commercio pesce che presenta infezione da parassiti ("stadi larvali cestoidi") deve essere esclusa, anche nell'ipotesi che il piano di autocontrollo stabilito a livello centrale si limiti a prevedere la sola "ispezione visiva da parte del responsabile di reparto", in quanto la rilevabilità dei parassiti da parte di un occhio esperto, la sussistenza di controlli sanitari obbligatori a monte lungo la catena commerciale e la deteriorabilità del prodotto escludono che a livello di punto vendita si possano richiedere accertamenti più complessi della mera ispezione visiva demandata al soggetto preposto al singolo reparto, trattandosi, inoltre, di forma di controllo espressamente previsto dal comma quinto dell'art.9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.531 e dal capitolo 5 del relativo allegato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 04/10/2006
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - N. 01550
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 023060/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEL GAUDIO SAVINO, N. IL 12/06/1961;
avverso SENTENZA del 15/12/2005 TRIBUNALE di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
Udito il difensore Avv. DALLAVALLE Marco (Milano).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 dicembre 2005, il Tribunale di Torino ha condannato Savino Del Gaudio alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda, dichiarandolo colpevole del reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. d) per avere posto in vendita, in qualità di responsabile del punto vendita G.S. di via Tripoli a Torino nonché di responsabile del piano di autocontrollo del reparto pescheria, sostanze alimentari (pesce spada) invase da parassiti ("stadi larvali cestoidi"). Come accertato il 10 aprile 2002.
Secondo il Tribunale, il fatto doveva ritenersi frutto di colpa in quanto dalla verifica del piano di autocontrollo del reparto pescheria del punto vendita sarebbe risultato che nella sezione "analisi del rischio" del piano medesimo non era neppure previsto il problema della possibile presenza di parassiti nel pesce in vendita;
inoltre nel piano mancava l'indicazione di una specifica procedura per un efficace controllo sui parassiti, diversa dall'"ispezione visiva da parte del responsabile del reparto", ritenuta dal giudice del tutto insufficiente a prevenire efficacemente il rischio. Il Tribunale ha poi attribuito l'omissione di controllo al ricorrente, in ragione del fatto che egli aveva la procura come "responsabile dell'igiene e della commercializzazione dei prodotti alimentari nell'esercizio commerciale" e come responsabile del piano di autocontrollo del reparto pescheria, come lui stesso aveva affermato.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione dell'art. 42 c.p., quanto alla ritenuta sua responsabilità. Ha infatti rilevato che nel manuale di autocontrollo del reparto pescheria (elaborato a livello centrale e non dal responsabile del punto vendita o del reparto) viene previsto, contrariamente a quanto affermato in sentenza, nella fase di lavorazione del pesce a livello di singolo punto vendita, il rischio di un prodotto non conforme anche per presenza di parassiti e la procedura indicata per ridurre tale rischio è l'ispezione visiva ed olfattiva del prodotto da parte del responsabile del reparto pescheria, controllo visivo che il legislatore italiano ed europeo ritengono strumento idoneo per il controllo parassitologico del pesce (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 531, art. 9, comma 5). Per cui i controlli previsti nel piano erano a priori adeguati e il difetto potrebbe semmai essere imputato a chi aveva il compito di effettuare ed ha effettuato il controllo visivo (la caporeparto). Del reso sarebbe, secondo il ricorrente, difficile ipotizzare un controllo diverso, in considerazione dell'estrema deteriorabilità del prodotto.
Quanto poi all'affermazione che egli deve rispondere in quanto nell'organizzazione aziendale ha funzioni di controllo, l'imputato deduce che il giudice ricollega in tal modo la ritenuta responsabilità esclusivamente alla posizione apicale rivestita dal ricorrente in azienda più che ad una mancanza di controllo da parte sua nelle fasi di commercializzazione del pesce spada (non è lui che compra, ma il capo reparto pescheria; ed è il caporeparto che nel piano di autocontrollo ha il compito di controllare visivamente la merce; inoltre lui non ha compiti operativi e sarebbe assurdo ritenere che debba effettuare gli stessi controlli che competono ai suoi collaboratori).
All'udienza del 4 ottobre 2006, le parti hanno concluso come in epigrafe indicato. La difesa dell'imputato ha in questa sede chiesto, in via subordinata la dichiarazione di non doversi procedere in ordine al reato contestato per essersi questo ormai estinto per prescrizione alla data del 18 settembre 2006, risultando in atti e dalla stessa sentenza che il fatto si era verificato in data 18 marzo 2002, ancorché contestato il 10 aprile 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato quanto al motivo principale.
Risulta infatti dalla sentenza che dopo i vari controlli che il pesce subisce dalle autorità sanitarie nonché da parte della società G.S. prima dell'invio al punto vendita, a quest'ultimo livello il controllo, anche in ordine alla eventuale presenza di parassiti, è stabilito, secondo il piano di autocontrollo del reparto pescheria elaborato a livello centrale, nella forma dell'ispezione visiva da parte del responsabile del reparto.
Una tale forma di controllo, in quanto prevista anche dalla normativa di legge citata dal ricorrente (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 531, art. 9, comma 5 e dal capitolo 5 del relativo allegato) non merita le censure di insufficienza mossele genericamente nella sentenza impugnata, non apparendo del resto ragionevole, al livello ultimo considerato di punto vendita, imporre un tipo di controllo più invasivo e impegnativo, data la deteriorabilità del prodotto e tenuto conto del fatto che anche una persona del mestiere sentita come testimone e citata nella sentenza ha affermato che un occhio esperto è in grado di rilevare la presenza di parassitosi nel pesce. Nè l'eventuale omissione o imperizia o scarsa diligenza nel controllo effettuato nell'occasione dal capo reparto può essere attribuita necessariamente a culpa in vigilando del ricorrente, che come responsabile del punto vendita, deve vigilare affinché le norme di igiene e sicurezza e i piani di autocontrollo elaborati dalla società vengano rispettati e che i controlli ivi previsti vengano effettuati, ma non risponde e non può logicamente rispondere, date le dimensioni del punto vendita e il tipo di organizzazione adottato, della corretta effettuazione di ogni singolo controllo affidato dalla società ai collaboratori del singolo esercizio commerciale G.S.. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, per non avere il ricorrente commesso il fatto contestatogli. P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere l'imputato commesso il fatto.
Così deciso in Roma, il 4 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2006
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 04/10/2006
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - N. 01550
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 023060/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEL GAUDIO SAVINO, N. IL 12/06/1961;
avverso SENTENZA del 15/12/2005 TRIBUNALE di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
Udito il difensore Avv. DALLAVALLE Marco (Milano).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 dicembre 2005, il Tribunale di Torino ha condannato Savino Del Gaudio alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda, dichiarandolo colpevole del reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. d) per avere posto in vendita, in qualità di responsabile del punto vendita G.S. di via Tripoli a Torino nonché di responsabile del piano di autocontrollo del reparto pescheria, sostanze alimentari (pesce spada) invase da parassiti ("stadi larvali cestoidi"). Come accertato il 10 aprile 2002.
Secondo il Tribunale, il fatto doveva ritenersi frutto di colpa in quanto dalla verifica del piano di autocontrollo del reparto pescheria del punto vendita sarebbe risultato che nella sezione "analisi del rischio" del piano medesimo non era neppure previsto il problema della possibile presenza di parassiti nel pesce in vendita;
inoltre nel piano mancava l'indicazione di una specifica procedura per un efficace controllo sui parassiti, diversa dall'"ispezione visiva da parte del responsabile del reparto", ritenuta dal giudice del tutto insufficiente a prevenire efficacemente il rischio. Il Tribunale ha poi attribuito l'omissione di controllo al ricorrente, in ragione del fatto che egli aveva la procura come "responsabile dell'igiene e della commercializzazione dei prodotti alimentari nell'esercizio commerciale" e come responsabile del piano di autocontrollo del reparto pescheria, come lui stesso aveva affermato.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione dell'art. 42 c.p., quanto alla ritenuta sua responsabilità. Ha infatti rilevato che nel manuale di autocontrollo del reparto pescheria (elaborato a livello centrale e non dal responsabile del punto vendita o del reparto) viene previsto, contrariamente a quanto affermato in sentenza, nella fase di lavorazione del pesce a livello di singolo punto vendita, il rischio di un prodotto non conforme anche per presenza di parassiti e la procedura indicata per ridurre tale rischio è l'ispezione visiva ed olfattiva del prodotto da parte del responsabile del reparto pescheria, controllo visivo che il legislatore italiano ed europeo ritengono strumento idoneo per il controllo parassitologico del pesce (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 531, art. 9, comma 5). Per cui i controlli previsti nel piano erano a priori adeguati e il difetto potrebbe semmai essere imputato a chi aveva il compito di effettuare ed ha effettuato il controllo visivo (la caporeparto). Del reso sarebbe, secondo il ricorrente, difficile ipotizzare un controllo diverso, in considerazione dell'estrema deteriorabilità del prodotto.
Quanto poi all'affermazione che egli deve rispondere in quanto nell'organizzazione aziendale ha funzioni di controllo, l'imputato deduce che il giudice ricollega in tal modo la ritenuta responsabilità esclusivamente alla posizione apicale rivestita dal ricorrente in azienda più che ad una mancanza di controllo da parte sua nelle fasi di commercializzazione del pesce spada (non è lui che compra, ma il capo reparto pescheria; ed è il caporeparto che nel piano di autocontrollo ha il compito di controllare visivamente la merce; inoltre lui non ha compiti operativi e sarebbe assurdo ritenere che debba effettuare gli stessi controlli che competono ai suoi collaboratori).
All'udienza del 4 ottobre 2006, le parti hanno concluso come in epigrafe indicato. La difesa dell'imputato ha in questa sede chiesto, in via subordinata la dichiarazione di non doversi procedere in ordine al reato contestato per essersi questo ormai estinto per prescrizione alla data del 18 settembre 2006, risultando in atti e dalla stessa sentenza che il fatto si era verificato in data 18 marzo 2002, ancorché contestato il 10 aprile 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato quanto al motivo principale.
Risulta infatti dalla sentenza che dopo i vari controlli che il pesce subisce dalle autorità sanitarie nonché da parte della società G.S. prima dell'invio al punto vendita, a quest'ultimo livello il controllo, anche in ordine alla eventuale presenza di parassiti, è stabilito, secondo il piano di autocontrollo del reparto pescheria elaborato a livello centrale, nella forma dell'ispezione visiva da parte del responsabile del reparto.
Una tale forma di controllo, in quanto prevista anche dalla normativa di legge citata dal ricorrente (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 531, art. 9, comma 5 e dal capitolo 5 del relativo allegato) non merita le censure di insufficienza mossele genericamente nella sentenza impugnata, non apparendo del resto ragionevole, al livello ultimo considerato di punto vendita, imporre un tipo di controllo più invasivo e impegnativo, data la deteriorabilità del prodotto e tenuto conto del fatto che anche una persona del mestiere sentita come testimone e citata nella sentenza ha affermato che un occhio esperto è in grado di rilevare la presenza di parassitosi nel pesce. Nè l'eventuale omissione o imperizia o scarsa diligenza nel controllo effettuato nell'occasione dal capo reparto può essere attribuita necessariamente a culpa in vigilando del ricorrente, che come responsabile del punto vendita, deve vigilare affinché le norme di igiene e sicurezza e i piani di autocontrollo elaborati dalla società vengano rispettati e che i controlli ivi previsti vengano effettuati, ma non risponde e non può logicamente rispondere, date le dimensioni del punto vendita e il tipo di organizzazione adottato, della corretta effettuazione di ogni singolo controllo affidato dalla società ai collaboratori del singolo esercizio commerciale G.S.. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, per non avere il ricorrente commesso il fatto contestatogli. P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere l'imputato commesso il fatto.
Così deciso in Roma, il 4 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2006