TAR Emilia Romagna (BO) Sez. I n. 955 del 22 novembre 2021
Beni culturali.Vincolo di bene culturale a filari di vite maritata
La qualitas culturale di filari di vite maritata, ai fini dell’imposizione del relativo vincolo, deve avere ad oggetto l’immobile o il sito nel suo aspetto “corporale”, ma non può essere imposta dall’amministrazione preposta alla tutela del vincolo in relazione all’attività o meglio alla tecnica di lavorazione utilizzata, quando il terreno vede coltivazioni del tutto eterogene e in particolare contrassegnate da vegetazione spontanea
Pubblicato il 22/11/2021
N. 00955/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00718/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 718 del 2019, proposto da
Antonella Merendi, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Fiorenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Santo Stefano 43;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
della dichiarazione interesse culturale ex art. 15 D. Lgs 42/2004 sull'immobile iscritto al catasto terreni del Comune di Ravenna al foglio 109-sezB-particcelle 43 e 130.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2021 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Espone l’odierna ricorrente di esser divenuta proprietaria “iure ereditatis” di podere agricolo ubicato nella campagna del Comune di Ravenna in località Mezzano, iscritto al catasto terreni al foglio 109, sezione B (Sant’Alberto) alle particelle 317, 43, 130, 208 e 207, meglio noto come Podere Baruzzi.
Con comunicazione del 18 agosto 2018 ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 42/2004 la locale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio avviava il procedimento per l’apposizione del vincolo di interesse culturale, motivato dall’essere il terreno vitato del podere Baruzzi “uno dei più importanti relitti del paesaggio agrario storico della provincia ravennate e una tangibile testimonianza del sistema a piantata diffusamente adottato in Romagna per molti secoli e oggi quasi totalmente sostituito dalla agricoltura estensiva”.
Seguiva la presentazione di osservazioni da parte della sig.ra Merendi ed un sopralluogo congiunto in data 14 novembre 2018.
Con provvedimento del 16 aprile 2019 la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dichiarava l’ interesse culturale, ai sensi dell art. 15 d.lgs 42/2004, sull'immobile in questione denominato “Filari di vite maritata del Podere Baruzzi” limitatamente ai mappali 43 e 130 per le ragioni già indicate nella comunicazione di avvio del procedimento.
Con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento, deducendo motivi così riassumibili:
I)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10, 14 E 15 DEL D. LGS 42/2004 - ECCESSO DI POTERE – PROPORZIONALITÀ - ERRONEITÀ NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, CONTRADDITTORIETÀ, LACUNOSITÀ, PERPLESSITÀ E MANIFESTA INGIUSTIZIA: l’interesse culturale ex art 10 del Codice dei beni culturali deve riferirsi a bene mobile o immobile e non ad una tecnica di coltivazione agricola; sussisterebbe il difetto proporzionalità essendo il vincolo esteso all’intero immobile pur rilevandosi come la vigna corrisponde soltanto ad alcune fasce.
II) VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 10 D. LGS. 42/2004 E ART. 3 L. N. 241/1990) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. (BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ – ECCESSO DI POTERE (ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO – CARENZA DEI PRESUPPOSTI - CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA, ABNORMITÀ, ARBITRARIETÀ, SVIAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO D’ISTRUTTORIA): non vi sarebbe più alcuna traccia della struttura originariamente insediata per la lunga assenza di pratiche agronomiche e l’abbandono delle coltivazioni, risultando i caratteri distinti della coltivazione (vite maritata) allo stato attuale del tutto cancellati, rimanendo soltanto una vegetazione incolta non idonea a consentire anche solo una vaga percezione dell’attività un tempo praticata.
III) VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 3 DELLA L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, SVIAMENTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE: se il terreno in questione è caratterizzato da un bosco planiziale, termine che caratterizza la foresta nelle pianure, non è dato comprendere come possa convivere questa condizione, sicuramente presente, con l’esistenza di una vigna che non vi è più perché sopraffatta dalle essenze arboree ed arbustive che hanno preso il sopravvento e che caratterizzano il bosco planiziale.
Ha altresì presentato domanda risarcitoria riservandosi di quantificare in corso di causa i danni subiti e subendi.
Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali eccependo l’infondatezza di tutti i motivi “ex adverso” dedotti, poiché in sintesi: - la compresenza dei relitti di coltura a vite maritata e il fenomeno della rinaturalizzazione, ormai tra loro inscindibili rendevano e rendono questo insieme di eccezionale interesse culturale: - non vi sarebbe difetto di proporzionalità anche in relazione all’avvenuta riduzione dell’estensione del vincolo dal momento che nel più recente sopralluogo si è valutato di ridurre sensibilmente rispetto a quanto proposto nell’avvio del procedimento l’area da sottoporre a tutela, limitandola ai soli mappali 43 e 130 del foglio 109 sezione B (Sant’Alberto); - diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente in base alle relazioni fornite dal Corpo Forestale della Stazione di Ravenna (doc. nn. 3 e 10), il podere Baruzzi si trova “in eccellente stato di conservazione e con potenzialità funzionali integre”.
Con memoria la difesa di parte ricorrente ha rappresentato come l’area ove è ubicato il podere in questione è posta all’interno di sito di interesse naturalistico per il quale sono già state assunte dalla Regione Emilia Romagna le misure di tutela coerenti ed adeguate alle caratteristiche del sito, a conferma dell’uso distorto dello strumento di tutela culturale. Ha chiesto disporsi eventuale verificazione al fine di accertare l’effettivo stato dei luoghi.
Con ulteriore memoria ha insistito per l’accoglimento del gravame citando a supporto delle proprie tesi difensive sentenza del Tribunale Amministrativo regionale del Lazio (sez. II-quater, n. 5864/2021) secondo cui quel che può essere vincolato è soltanto l’immobile, ove sussistano le condizioni, diverse ed ulteriori, prescritte dall’art. 10 e 13 del Codice per dichiararlo “bene culturale”, non l’attività ivi svolta.
All’udienza pubblica del 13 ottobre 2021, uditi i difensori come da verbale d’udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento del 16 aprile 2019 con cui la Commissione Regionale per il patrimonio culturale ha effettuato la dichiarazione di interesse culturale, ex art. 15 D. Lgs 42/2004, sull'immobile di proprietà della ricorrente denominato “Filari di vite maritata del Podere Baruzzi” nel Comune di Ravenna.
Lamenta in buona sintesi parte ricorrente l’uso distorto dello strumento di tutela in violazione e falsa applicazione del Codice dei beni culturali, non potendo l’autorità tutoria pretendere di vincolare non già un immobile quanto una tecnica di coltivazione della vite (maritata) da tempo abbandonata di cui non vi sarebbe più alcuna traccia in loco.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
3.- In punto di fatto va osservato che in base alla dettagliata documentazione fotografica deposita dalle parti (doc. n. 3 allegato al ricorso e doc. n. 11 del Ministero) nonché al sopralluogo effettuato dalla Forestale di Ravenna risultano visibili una serie di filari di lunghezza di c.a. 140 metri distanti tra loro c.a. 35 metri.
In particolare parte ricorrente ha depositato anche foto di struttura a piantata esistente ancora a tutore vivo, al fine di confutare le valutazioni espresse dall’Amministrazione in sede di sopralluogo ed evidenziare le differenze rispetto a quanto rimasto nel proprio podere.
Non può non notarsi, ad avviso del Collegio, l’evidente diffusione della vegetazione spontanea che pervade l’area del podere un tempo destinata a vigneto con il sistema della vite maritata, non avendo sul punto le divergenti osservazioni della Forestale di Ravenna valore di fede privilegiata, riguardando esse, più che fatti privi di margine di apprezzamento, valutazioni del tutto opinabili (ex multis Cassazione civile sez. lav., 22 luglio 2020, n. 15638; Consiglio di Stato sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7129).
Da tale stato dei luoghi trae comunque la locale Soprintendenza il convincimento dell’essere l’area de qua testimonianza del sistema a piantata diffusamente adottato in Romagna per molti secoli e dunque la “qualitas” culturale.
4.- Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 42/2004 se è vero che la nozione di bene culturale è di tipo aperto e non strettamente tipizzata (cfr. T.A.R. Sardegna sez. II, 2 maggio 2012, n. 421) è altrettanto vero che è necessaria la c.d. corporalità del bene culturale nel senso che l’attività espletata attraverso il bene può rilevare unicamente ove il valore culturale per così dire pervada il bene immobile o mobile, non essendo altrimenti possibile desumerlo dalle sole attività svolte (in questo senso T.A.R. Lazio sez. II-quater, 19 maggio 2021, n. 5864; Consiglio di Stato sez. VI, 10 ottobre 1993, n. 741).
L’ampia discrezionalità tecnica alla base del giudizio che presiede all'imposizione di una dichiarazione di interesse culturale ovvero della “qualitas” culturale (ex plurimis Consiglio di Stato sez. VI, 4 settembre 2020, n. 5357) è dunque delimitata da ciò che può essere per scelta legislativa vincolato, non avendo l’ordinamento (per scelta legislativa) esteso il vincolo alle mere attività espletate attraverso il bene ove non ve ne sia significativa traccia.
Non può pertanto vincolarsi un’attività economica o ricreativa ove l’attività non si sia compenetrata negli arredi o nelle strutture del locale (ancora Consiglio di Stato sez. VI, 10 ottobre 1993, n. 741).
5.- Nel caso di specie l’evidente abbandono delle coltivazioni e la diffusione della vegetazione spontanea rende quantomai ardua la sostenuta presenza di una traccia identitaria che consenta di associare le condizioni del sito ad un impianto di vite maritata a piantata romagnola ovvero ad una particolare tecnica di coltivazione oramai scomparsa.
6.- Giova poi rilevare come le esigenze di tutela quantomeno sotto il profilo ambientale siano state già adeguatamente tenute in considerazione mediante l’inserimento del sito nella Rete ecologica europea Natura 2000 con la conseguente sottoposizione alle prescritte misure di conservazione.
7.- Ne consegue la fondatezza dei dedotti motivi di violazione dell’art. 10 d.lgs. 42/2004 e 3 L.241/90 oltre che di eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria.
8. - Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto con l’effetto dell’annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite in considerazione della complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore