Cass. Sez. III Sent. 28355 del 08/08/2006 (Ud.04/07/2006)
Presidente: Lupo E. Estensore: Teresi A. Imputato: Sollutrone.
(Rigetta, Trib. S.M. Capua Vetere, s.d. Aversa, 17 dicembre 2003)
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE - Configurabilità - Necessità di una compravendita - Esclusione - Fattispecie.

Con le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 30 aprile 1962 n. 283 si è inteso garantire l'assoluta igienicità delle sostanze alimentari anche mediante il solo divieto di produrre e porre in commercio alimenti in cattivo stato di conservazione, così che, per integrare le ipotesi di reato dagli stessi delineate, non è necessario il perfezionarsi di un contratto di compravendita. (Fattispecie nella quale il reato è stato ritenuto integrato per avere collocato confezioni di acqua minerale e di bibite all'aperto, esposte all'aria, alla luce solare ed agli agenti atmosferici).
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