Cass. Sez. III Sent. 46384 del 17 dicembre 2008 (Ud. 25 nov. 2008)
Pres. Lupo Est. Lombardi Ric. Lucido.
Condono edilizio. Oblazione (versamento insufficiente)

In tema di condono edilizio, la mancata corrispondenza tra l\'importo versato a titolo d\'oblazione e quello effettivamente dovuto non determina la decadenza dal diritto ad ottenere la definizione dell\'illecito edilizio ai sensi del combinato disposto dei commi 32 e 36 dell\'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. con mod. nella L. 24 novembre 2003, n. 326), salva l\'ipotesi in cui quanto versato sia irrisorio al punto da potersi ritenere il pagamento inesistente. (In motivazione la Corte, nell\'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che il termine di decadenza indicato dalla normativa sul condono edilizio si riferisce sia alla presentazione della domanda di condono che al pagamento della somma dovuta a titolo d\'anticipazione dell\'oblazione).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 25/11/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 2447
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 33941/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Lucido Marianna, n. a Carini il 3.1.1935;
avverso la sentenza in data 6.6.2005 della Corte di Appello di Palermo, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Carini, in data 6.12.2002, venne condannata alla pena di mesi uno, giorni dieci di arresto ed Euro 12.200,00 di ammenda, quale colpevole dei reati: a) di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b); b) di cui alla L. n. 64 del 1974, artt. 1 e 20; c) di cui alla L. n. 64 del 1974, artt. 2 e 20 unificati sotto il vincolo della continuazione;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. BUA Francesco, che ha concluso per l\'annullamento senza rinvio per oblazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di colpevolezza di Lucido Marianna in ordine ai reati: a) di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b);
b) di cui alla L. n. 64 del 1974, artt. 1 e 20; c) di cui alla L. n. 64 del 1974, artt. 2 e 20 a lei ascritti per avere eseguito lavori di ampliamento di un fabbricato mediante il tamponamento della preesistente pilastratura e la copertura con profilati in ferro e pannelli.
La Corte territoriale ha rigettato t motivi di gravame con i quali l\'appellante, tra l\'altro, aveva censurato la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla esecuzione dell\'ordine di demolizione del manufatto abusivo e chiesto la sospensione del processo in applicazione delle disposizioni sul condono edilizio. Su tale punto la sentenza ha osservato che l\'interessata aveva versato quale acconto per l\'oblazione una somma inferiore a quella effettivamente dovuta a titolo di anticipazione rateale. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l\'imputata, che la denuncia per violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente ripropone la questione della illegittimità della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla esecuzione dell\'ordine di demolizione del manufatto abusivo.
Con gli ulteriori due motivi di gravame la ricorrente denuncia la violazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 32, convertito in L. n. 326 del 2003, nonché della L. n. 47 del 1985, artt. 38 e 39. Si deduce, in sintesi che la corte territoriale ha erroneamente affermato che l\'imputata era decaduta dal diritto ad ottenere la sanatoria edilizia ai sensi delle disposizioni citate. Sul punto si osserva che la decadenza prevista dalla norma si riferisce alla presentazione della richiesta di condono e non alla congruità della somma versata quale prima rata di quanto dovuto a titolo di oblazione; che nel caso in esame il versamento di una somma di poco inferiore a quella dovuta era stata determinata da un errore materiale di calcolo, mentre la richiesta di condono era stata presentata nei termini prescritti; che, inoltre, era stato provato l\'integrale versamento delle somme dovute a titolo di oblazione, sicché la corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l\'estinzione dei reati ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 38.
All\'udienza del 19.1.2006 è stata disposta la sospensione del processo per acquisire informazioni dall\'ente locale in ordine al procedimento di sanatoria posto in essere dall\'imputato. Con nota in data 1.8.2006 l\'ufficio tecnico del Comune di Carini ha dato atto che l\'immobile di cui alla contestazione è suscettibile di sanatoria, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, in relazione alla volumetria ed all\'epoca di realizzazione del rustico; che la Lucido ha presentato domanda di condono in data 6.5.2004, prot. n. 15342; che la Lucido aveva versato la somma dovuta a titolo di anticipazione dell\'oblazione in data 31.3.2004 per un importo di Euro 1.554,93 ed ha
successivamente versato, a titolo di integrazione dell\'anticipazione, in data 17.5.2005 l\'ulteriore importo di Euro 151,11, nonché in pari data la seconda rata dell\'importo dovuto, corrispondente ad Euro 1.741,55 e successivamente, in data 17.9.2005, la terza rata, nonché in data 21.4.2006 l\'ulteriore importo di Euro 1.200,00; che l\'oblazione complessivamente versata risulta congrua. Il ricorso è fondato.
Osserva la Corte che indubbiamente il termine di decadenza previsto dalla normativa sul condono edilizio si riferisce sia alla presentazione della domanda di condono che al pagamento della somma dovuta a titolo di anticipazione dell\'oblazione dovuta. In ordine a detto pagamento, però, poiché è previsto dalla legge che l\'esatta determinazione della somma dovuta debba essere effettuata dalla amministrazione competente con la successiva corresponsione di conguagli a favore di detta amministrazione, oltre interessi, ovvero di rimborsi a favore dell\'istante per il condono, si palesa evidente che la mancata corrispondenza dell\'importo versato con quello effettivamente dovuto non determina alcuna decadenza, salva l\'ipotesi in cui, per il carattere irrisorio della misura della anticipazione versata, di cui non ricorrono gli estremi, detto pagamento si debba ritenere inesistente.
Pertanto, nel caso in esame, l\'inesatta determinazione dell\'importo della prima rata da parte della interessata, cui ha fatto seguito il versamento dell\'integrazione dovuta di modesto importo e delle ulteriori rate nei termini stabiliti, non ha certamente determinato alcuna decadenza dalla richiesta di condono.
Tanto premesso, si osserva che ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 38, comma 2, l\'oblazione interamente corrisposta determina l\'estinzione dei reati edilizi, nonché di quelli previsti dalla L. n. 64 del 1974, art. 20.
Il D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 36, convertito in L. n. 326 del 2003, ha stabilito, con riferimento ai procedimenti di sanatoria previsti dal citato testo normativo, che "La presentazione nei termini della domanda di definizione dell\'illecito edilizio, l\'oblazione interamente corrisposta, nonché il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38, comma 2. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante" Peraltro, va anche rilevato che con recente pronuncia la Corte Costituzionale (sent. n. 70 del 12.3.2008) ha dichiarato l\'illegittimità della disposizione citata nella parte in cui non prevede che l\'effetto estintivo dei reati previsto dalla norma si produca prima del decorso del termine di trentasei mesi, anche allorché risulti già acquisita in precedenza prova, mediante attestazione dell\'autorità comunale, della congruità della somma versata a titolo di oblazione. Infine va rilevato, per completezza di esame, che non sussistono cause ostative all\'applicazione della normativa sul condono di cui al D.L. n. 269 del 2003, citato art. 32, comma 25 e ss., convertito in L. n. 326 del 2003, in relazione alla data dell\'abuso edilizio (aprile 2001), che risultava ultimato al rustico, ed alle dimensioni dello stesso.
Sicché, nella specie, si è in ogni caso verificata l\'estinzione dei reati ascritti all\'imputata, stante l\'attestazione di congruità delle somme versate.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio per essere i reati ascritti all\'imputata estinti per oblazione amministrativa.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per oblazione amministrativa. Revoca l\'ordine di demolizione. Dispone la trasmissione della presente sentenza all\'Ufficio tecnico della Regione Siciliana.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 25 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2008