TAR LIguria Sez. I n. 949 del 22 settembre 2016
Ambiente in genere,Accesso alle informazioni ambientali e tutela della riservatezza di dati aziendali
Le norme di derivazione UE, nella materia ambientale, considerano prevalenti gli interessi di coloro che vogliono accedere ai documenti relativi ai diritti fondamentali della persona (salute, rispetto dei limiti nelle immissioni) rispetto alla situazione di chi ha invece interesse a che i dati aziendali o personali non siano rivelati (fattispecie relativa ad inquinamento acustico)
Pubblicato il 22/09/2016
N. 00949/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00456/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2016, proposto dalla Srl Risaliti con sede a Chiavari in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria Bortolotti e Stefano Zironi, con loro elettivamente domiciliata a Genova in salita della Provvidenza 14/24 sc. B presso l’avvocato Alfredo Tornese;
contro
Comune di Chiavari in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Cocchi presso il quale ha eletto domicilio a Genova in via Macaggi 21 5/8;
nei confronti di
Massimo Casagrande non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento 6.5.2016, n. 18200 del comune di Chiavari
della comunicazione 19.2.2016 del comune di Chiavari
per la condanna
del comune di Chiavari al risarcimento del danno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Chiavari
visti gli atti e le memorie depositate;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Risaliti srl si ritiene lesa dalle determinazioni indicate nell’epigrafe, per il cui annullamento ha notificato l’atto 6.6.2016, depositato il 13.6.2016, con cui deduce censure in fatto e diritto, e chiede la condanna dell’amministrazione comunale al risarcimento del danno.
Questa si è costituita in giudizio con memoria con cui ha chiesto respingersi la domanda.
Le parti hanno depositato memorie e documenti.
L’impugnazione è proposta da una società che esercita l’attività di recupero dei materiali di risulta in un’area di via Parma a Chiavari che è contigua a due condomini residenziali: l’interessata risulta aver intrapreso in epoca recente dei lavori volti ad ampliare un’area destinata a parcheggio delle vetture del personale dipendente, ma l’utilizzo di tale manufatto e l’allegato mutamento delle modalità di svolgimento delle attività aziendali hanno causato la reazione di alcune persone che si sono dichiarate interessate alla vicenda. Il signor Massimo Casagrande è stato indicato da costoro come loro portavoce, ed in tale veste egli ha chiesto ed ottenuto l’accesso a taluni documenti amministrativi riguardanti le modalità di svolgimento del lavoro dell’impresa; il ricorso è proposto appunto contro l’assenso prestato dal comune alla richiesta del nominato signor Casagrande.
Il collegio può prescindere dall’esame dell’eccezione di tardività dell’impugnazione del secondo atto gravato, così come da quello della censura con cui si lamenta il trattamento differente operato dalla città metropolitana di Genova rispetto al comune di Chiavari: in quest’ultimo caso sono affatto differenti le situazioni in considerazione, ed oltre a ciò l’ente di area vasta ha motivato il diniego all’accesso solo in considerazione dell’avvenuta apertura di un’indagine penale, situazione non verificatasi per il caso di specie.
Con il primo motivo viene dedotta la carenza della motivazione addotta dal comune di Chiavari per assentire l’accesso ai documenti richiesti.
Il tribunale osserva che si tratta di una questione ricompresa nella materia ambientale, posto che il controinteressato e gli altri soggetti istanti hanno richiesto quanto è qui contestato al fine di tutelare il proprio diritto alla salute ed al rispetto dei limiti di emissione dei rumori delle attività produttive. Ne consegue che alla specie si applicano le norme di derivazione comunitaria introdotte dal d.lvo 19.8.2005, n. 195, che prevedono un regime facilitato di accesso allorché si tratta della materia per cui è contenzioso.
In tale contesto si deve convenire con il comune di Chiavari allorché esso asserisce di aver accertato che il signor Casagrande è effettivamente residente nel condominio di via Parma 422b, che è prospiciente al sito aziendale in cui opera la ricorrente. Ne deriva il titolo del controinteressato ad indirizzare all’amministrazione la domanda di accesso poi accolta con l’atto qui impugnato, senza allegare particolari profili sull’interesse che lo ha mosso a tanto, posto che la norma citata amplia proprio nella materia ambientale la nozione di legittimazione all’accesso.
Oltre a ciò non può negarsi che il signor Casagrande avesse titolo ad accedere alla valutazione di impatto acustico svolta dal comune, così da conoscere se ed in quale eventuale misura fossero stati lesi i suoi diritti ad una vita non turbata dall’eccessivo rumore.
Il primo motivo è pertanto infondato e va disatteso.
Con la seconda doglianza l’interessata contesta il riconoscimento operato dalla p.a. del controinteressato come legittimato a richiedere l’accesso anche in quanto rappresentante del gruppo di firmatari che lo designarono a tanto.
A parte quanto osservato in precedenza a proposito dell’accesso privilegiato che la normativa ha previsto per il settore ambientale, si osserva che taluno dei firmatari ha dichiarato di essere residente nei condomini prospicienti il sito aziendale dell’interessata, ed aveva per ciò titolo a designare un altro soggetto a rappresentarlo nel procedimento così aperto.
Anche la fase istruttoria è stata rispettata, posto che la ricorrente è stata tempestivamente posta in grado di controdedurre rispetto alla domanda di accesso.
Anche questa doglianza è pertanto infondata e va disattesa.
Con il terzo motivo l’interessata ritiene integrata la violazione degli artt. 9 e 10 del dpr 184 del 2006 e l’art. 24 della legge 7.8.1990, n. 241 che tutelano la riservatezza delle informazioni relative alla sua attività imprenditoriale.
Il tribunale deve richiamare le norme di derivazione UE sopra citate che, nella materia ambientale, considerano prevalenti gli interessi di coloro che vogliono accedere ai documenti relativi ai diritti fondamentali della persona (salute, rispetto dei limiti nelle immissioni) rispetto alla situazione di chi ha invece interesse a che i dati aziendali o personali non siano rivelati.
A diversa conclusione non può indurre la fase in cui si trova il procedimento che sarebbe stato indebitamente disvelato. La preminenza del diritto all’accesso ai dati suscettivi di rilievo ambientale è infatti un profilo essenziale del sistema normativo, sì che l’eventuale fase interlocutoria di un procedimento non è di ostacolo all’esercizio del diritto di accesso quando, come in questo caso, sia stato precisamente indicato il documento amministrativo richiesto.
Il quarto motivo ascrive all’amministrazione civica lo scorretto trattamento dei documenti relativi alla società, in quanto risulterebbe che il controinteressato sarebbe entrato in possesso di atti che il comune non aveva mai dichiarato di avergli comunicato.
La censura è innanzitutto generica, posto che essa non menziona quali sarebbero le violazioni commesse dalla p.a. relativamente al dovere di riservatezza sui documenti: in ordine alla d.i.a. del 2012 si osserva che i titoli edilizi vanno pubblicati per legge, sì che la sua cognizione da parte del terzo non integra la violazione ascritta.
In conclusione il ricorso per annullamento è infondato e va disatteso, conseguendo da ciò la dichiarazione di infondatezza anche della domanda risarcitoria, che è carente nei presupposti che la dovrebbero fondare.
Per conseguenza la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di causa sostenute dal comune che sono equamente liquidate in dispositivo, tenendo conto della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
Respinge le domande proposte con il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dal comune di Chiavari che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Peruggia Giuseppe Daniele
IL SEGRETARIO