TAR Lazio (LT) Sez. I n. 15 del 16 gennaio 2019
Ambiente in genere.Valutazioni di compatibilità ambientale

Le valutazioni di compatibilità ambientale sono espressione della discrezionalità tecnica della Pubblica amministrazione non suscettibile di sindacato in sede di legittimità in assenza di incongruenze istruttorie e motivazionali. Del resto la discrezionalità che il legislatore conferisce alla amministrazione non si esaurisce in un mero giudizio tecnico - in quanto tale suscettibile di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione - ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, da cui discendono pregnanti limiti al sindacato giurisdizionale sulla determinazione finale emessa: tali valutazioni tecniche, caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall'opinabilità dell'esito della valutazione, sfuggono infatti in via generale al sindacato del giudice amministrativo, non potendo questo sostituire una propria opinabile valutazione a quella dell'Amministrazione.


Pubblicato il 16/01/2019

N. 00015/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00606/2016 REG.RIC.

N. 00595/2016 REG.RIC.

N. 00605/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 606 del 2016, proposto da
Comune di Piedimonte San Germano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Fantaccione, Benedetto Giovanni Carbone, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Avv. Buonemani in Latina, via G.B. Vico, 35;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio eletto in Latina, presso la segreteria della sezione, via A. Doria, 4;
Provincia di Frosinone, Comune di Pontecorvo, Comune di Villa Santa Lucia, Consorzio di Bonifica della Valle del Liri, Federazione Provinciale Coldiretti di Frosinone, Consorzio di Tutela del Peperone D.O.P. non costituiti in giudizio;

nei confronti

Ares Ambiente - S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Tanzarella, Rosanna Macis, Giovanni Corbyons, con domicilio eletto in Latina, presso la segreteria della sezione, via A. Doria, 4;


sul ricorso numero di registro generale 595 del 2016, proposto da
Consorzio di Bonifica Valle del Liri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Di Sotto, con domicilio eletto presso lo studio Giacomo Avv. Mignano in Latina, via G.B. Vico, 45;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio eletto in Latina, presso la segreteria della sezione, via A. Doria, 4
Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali, Comune di Piedimonte San Germano, A.R.P.A. Lazio non costituiti in giudizio;

nei confronti

Ares Ambiente - S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Tanzarella, Rosanna Macis, Giovanni Corbyons, con domicilio in Latina, presso la segreteria della sezione, via A. Doria, 4;


sul ricorso numero di registro generale 605 del 2016, proposto da
Consorzio di Tutela del Peperone D.O.P., Consorzio di Tutela del Peperone D.O.P., Renzo Roselli, Maria Chiara Aceti, Giuseppina D'Aguanno, Rosella Colangelo, Maria Teresa Ferdinandi, Anna Aceti, Rosalina Antonia Solla, Roselli Renzo, Aceti Maria Chiara, Solla Rosalina Antonia, Paola Spiridigliozzi, Antonio Prata, Giuseppina Evangelista, Vittiglio Antonietta, Infratta Rocco Giuliano, Annalisa Lucciola, , Fiorella Cinci, Pagliuca Assunta, Anna Maria Ferdinandi, Angela Bergantini, Michela Neri, Roselli Katia, Rocca Di Giorgio, Raffaele Lucio Morelli, Antonio Ferdinandi, Andrea Vigliotta Marsella, tutte le nominate in proprio e nella NQ, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Di Sotto, con domicilio eletto presso lo studio Giacomo Avv. Mignano in Latina, via G.B. Vico, 45;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio eletto in Latina, presso la segreteria della sezione, via A. Doria, 4;
Regione Lazio - Dir. Reg. Ambiente e Sistemi Naturali, Comune di Piedimonte San Germano, A.R.P.A. Lazio non costituiti in giudizio;

nei confronti

Ares Ambiente - S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Tanzarella, Rosanna Macis, Giovanni Corbyons, con domicilio eletto in Latina, presso la segreteria della sezione, via A. Doria, 4;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 606 del 2016:

per l'annullamento

della determina dirigenziale 23 maggio 2016, n. G05746 recante pronuncia di compatibilità ambientale positiva relativamente al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di ammendanti per l'agricoltura da frazione organica differenziata nel Comune di Piedimonte San Germano.

quanto al ricorso n. 595 del 2016:

per l'annullamento

della determina dirigenziale 23 maggio 2016, n. G05746 recante pronuncia di compatibilità ambientale positiva relativamente al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di ammendanti per l'agricoltura da frazione organica differenziata nel Comune di Piedimonte San Germano.

quanto al ricorso n. 605 del 2016:

per l'annullamento

della determina dirigenziale 23 maggio 2016, n. G05746 recante pronuncia di compatibilità ambientale positiva relativamente al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di ammendanti per l'agricoltura da frazione organica differenziata nel Comune di Piedimonte San Germano.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Ares Ambiente S.r.l. e di Regione Lazio e di Ares Ambiente S.r.l. e di Regione Lazio e di Ares Ambiente S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2018 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con i tre ricorsi indicati in epigrafe, rispettivamente proposti dal Consorzio di Bonifica Valle del Liri (RG. n. 595/2016), dal Consorzio di Tutela del Peperone (RG. n. 605/2016) e dal Comune di Piedimonte San Germano (RG. n. 605/2016) sono state impugnate le determine dirigenziali e gli ulteriori atti e pareri indicati in epigrafe, portanti: “pronuncia di compatibilità ambientale positiva relativamente al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di ammendanti per l'agricoltura da frazione organica differenziata nel Comune di Piedimonte San Germano”, rilasciate in favore della controinteressata Ares Ambiente – S.r.l.

Anzitutto occorre premettere che, con sentenza n. 10166/2015, il TAR Lazio – Roma aveva annullato la determina dirigenziale n. G10065/14, avente ad oggetto pronuncia di compatibilità ambientale negativa, relativamente al progetto presentato dalla società Ares per la "Realizzazione di un nuovo impianto di produzione di ammendanti per l’agricoltura da frazione organica differenziata presso il Comune di Piedimonte San Germano; che, in sede di appello, con ordinanza 18.2.2016, n. 521, la V^ Sezione del Consiglio di Stato nell’annullare la vista determina aveva, tra l’altro, disposto un’istruttoria di tipo complesso da svolgersi nella sede appropriata e cioè quella del procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Lamentano i deducenti che la Regione avrebbe omesso di esercitare un corretto potere di riedizione sulla scorta delle coordinate statuite del giudice d’appello, avendo supinamente rilasciato l’impugnata determina dirigenziale di compatibilità ambientale positiva, senza peraltro dar luogo ad un’ adeguata rinnovazione dell’istruttoria, disposta come detto dall’organo di appello.

Riferiscono che, avviata la fase istruttoria tecnico-amministrativa, sarebbe stato acquisito soltanto un parere di Arpa Lazio del 5 maggio 2016, che si limitava a rendere solo informazioni sul contesto ambientale della zona, rimettendo… alla medesima autorità ai fini di un migliore inquadramento delle ricadute ambientali dell’opera la valutazione circa le necessità di approfondimenti specifici.

Si dolgono che la determina gravata sarebbe carente d’istruttoria e di motivazione, nonché contraria alle norme di P.T.P.R. con grave esposizione del contesto ambientale coinvolto dal progetto della società controinteressata di un serio pericolo per la salute pubblica ed impugnano, pertanto, la determina n. GO5746 del 23 maggio 2016, recante pronuncia di compatibilità ambientale positiva, ritenendone l’illegittimità alla stregua dei seguenti motivi: 1) violazione di legge con riferimento all'art. 23, comma 4, della L. 152/2006; violazione degli artt. 135 e 142 del d.lgs. 42/2004 – L.r.24/98 –N.T.A. del P.T.P.R. , oltre che per eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento, tenuto conto che le strutture del realizzando impianto di compostaggio si sarebbero estese oltre l’area industriale sconfinando in ambito agrario e boschivo come emergerebbe dalle rappresentazioni grafiche depositate in atti; 2) violazione di legge con riferimento all'art. 23 e 24 della L. 152/2006; violazione dell’art. 3 della L. 241/1990, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, essendo stata rilasciata la valutazione di impatto ambientale in assenza di rinnovate istruttoria così come richiesto dal giudice di appello, come emerge dalla circostanza che l’impugnata determina non è stata corredata da alcuna relazione istruttoria.

Chiedono, in conclusione, l’accoglimento dei ricorsi con annullamento delle determine dirigenziali con gli stessi impugnati.

Si è costituita in resistenza Ares Ambiente – s.r.l. chiedendo, in rito, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, comunque, nel merito, il rigetto.

Con ordinanza n.181/2018, emessa nella camera di consiglio del 22.3.2018 la Sezione ha disposto per i riuniti ricorsi in epigrafe una seconda verificazione intesa a definire: i.la natura delle aree di destinazione urbanistica relative al terreno interessato dalle opere indicate nel presente ricorso e nel progetto presentato dalla società Ares Ambiente s.r.l. ed, in particolare, la superficie occupabile nel progetto di costruzione del complesso industriale; ii la misura della superficie di ciascuna area, nonché la superficie delle predette opere riguardanti ciascuna area; iii. il rapporto tra ciascuna area in termini di superficie edificabile, con riferimento specifico alla superficie delle singole zone occupabili nel progetto di costruzione, oltre al rapporto, in termini di edificabilità, tra la zona industriale e la zona agro boschiva.

Al detto incombente è stato ottemperato con relazione del 24.9.2018, depositata il 3.10 2018, del dirigente tecnico Arch. Elio Noce, cui sono state allegate le richieste planimetrie.

In vista della discussione nel merito del ricorso, le parti hanno presentato memorie e repliche.

All’udienza dell’8 novembre 2018 i tre ricorsi sono stati trattenuti a sentenza.

DIRITTO

Come esposto brevemente in narrativa è contestata la determina dirigenziale con cui la Regione Lazio ha espresso, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i, pronuncia di compatibilità ambientale positiva, in ordine alla proposta presentata dalla società Ares - S.r.l. per il progetto riguardante la “Realizzazione di un nuovo impianto di produzione di ammendanti per l'agricoltura da frazione organica differenziata” su terreno di proprietà della società controinteressata, rientrante nel territorio del Comune di Piedimonte San Germano”, località Ruscito, della complessiva estensione di mq. 24.623.

Chiarito quanto precede in punto di fatto i tre ricorsi possono essere anzitutto riuniti, attesa la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva, per cui l’unitaria vicenda da essi sottesa può agevolmente definita con unica sentenza.

Con le censure introdotte, di sostanziale identico tenore nei tre riuniti ricorsi, gli istanti denunciano l’illegittimità degli atti indicati in epigrafe per difetto d’istruttoria e motivazionale, tenuto conto che il contestato progetto (comprendente piazzale e strutture) si estenderebbe oltre l’area industriale, occupando parte dei terreni a destinazione agricola e coperti da vincolo boschivo. Secondo quanto sostenuto dalle difese ricorrenti, con l’impugnata determinazione, la Regione ha eseguito un simulacro d’istruttoria, non soltanto in quanto si sarebbe uniformata acriticamente alla vista decisione del TAR Lazio n. 10166/2015, su cui ha fondato sostanzialmente il rispetto dei contestati parametri urbanistici e ambientali, ma soprattutto perché ha ritenuto l’insussistenza dei vincoli sull’area interessata dal progetto basandola essenzialmente sulla certificazione comunale.

Su tali convinzioni la Regione ha rilasciato l’impugnata determinazione ritenendo quindi - erroneamente - rispettati i parametri urbanistici, edilizi ed i vincoli insistenti nell’area interessata dal realizzando impianto.

Soggiungono gli istanti che un approfondito e complessivo esame, sia del progetto che dell’intera documentazione prodotta, avrebbe inevitabilmente condotto a conclusioni opposte, nel senso che l’impianto non si conformava ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici, sia perché non sarebbe stata considerata la superficie destinata a bosco sia, in quanto, con riferimento specifico alla localizzazione del nuovo capannone (rectius: indice di copertura), sarebbe stato sufficiente sottrarre la superficie vincolata da quella allegatamente ritenuta industriale per evidenziare – anche sotto tale profilo - il mancato rispetto dei parametri imposti dall’art. 12 delle N.T.A. al P.r.t. del Co.Si Lam.

Ne discende, secondo la prospettazione dei ricorrenti, che la realizzazione del contestato progetto andrebbe inevitabilmente ad interessare porzioni territoriali, asseritamente classificate agricole o boscate gravate dunque da vincolo ambientale e come tali, incompatibili con l’attuazione dell’impianto oggetto della gravata determinazione.

Non sarebbe peraltro sufficiente, sempre ad avviso della difesa dei ricorrenti, la mera attestazione comunale su cui si è basata l’autorità regionale nel rilasciare la VIA per superare l’esistente vincolo, tenuto conto che il potere di rimuovere i vincoli sarebbe spettato alla sola Regione, che nel caso di specie non lo ha esercitato.

L’Ares Ambiente resiste alle dette argomentazioni, affermando che l’edificio ricade esclusivamente in ambito edificabile, tenuto conto che quella stessa porzione di superficie, che il piano paesistico regionale individuava come bosco, non è più tale sulla base di quanto accertato dal verificatore.

Detto ordine d’idee deve essere condiviso, anche alla stregua di quanto emerge dalle conclusioni a cui perviene la relazione di verificazione, là dove viene tra l’altro escluso che l’area interessata, così come individuato dalla normativa paesaggistica, abbia destinazione boschiva o sia soggetta a progetti di rimboschimento (cfr. pg. 18).

Osserva, in proposito, il Collegio che, gli esiti della vista verificazione appaiono, per vero, persuasivi là dove pervengono alla conclusione che le opere proposte nell’intervento in esame risultano ricadere totalmente nella porzione di terreno qualificata nel PRG del Comune in “Zona Es” (industriale esistente). Corrobora tale conclusione l’attestazione del tecnico comunale, resa nell’osservanza dei criteri normativi come accertata dal verificatore.

Inoltre all’odierna camera di consiglio nell’ambito del ricorso n. 555/2017 è stata riconosciuta l’incompetenza del CO.S.I.LA.M. a disporre riguardo all’area interessata dal progetto, la quale non rientra nella sfera territoriale in cui il Consorzio è titolato all’esercizio di attività pianificatorie. Pertanto, considerato che il CO.S.I.LA.M. ha assorbito le aree già rientranti nel P.R.T. ASI, non può ritenersi pertinente il richiamo all’art. 18 del piano ASI di Frosinone in ordine alla proporzione nel medesimo lotto tra area industriale e zona non destinata ad attività produttive, giacché esso non è riferibile all’area in possesso di Ares Ambiente, estranea alla gestione consortile.

Rafforza la suesposta conclusione il tenore della certificazione comunale di destinazione urbanistica, rilasciata dal Comune di Piedimonte San Germano - acquisita dalla Regione - e richiamata dal verificatore; di tal che la legittimità della determinazione gravata non appare scalfita dalle censure proposte dai ricorrenti, specie con riferimento alla asserita non corretta riedizione del potere esercitato dall’autorità regionale.

Lo stesso parere positivo reso dall’Arpa n. 33959/2016, anch’esso richiamato nella contestata valutazione attesta, del resto, emblematicamente l’insussistenza del dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, attese le risultanze a cui è pervenuta l’istruttoria di verificazione che ha, tra l’altro, espressamente fatto riferimento al visto parere positivo acquisito.

Tutto ciò, mentre consente di disattendere rilievi opposti dai ricorrenti in ragione sia della insussistenza del vincolo, sia degli interessi pubblici certamente prevalenti che sottendono al progetto, avendo ad oggetto la realizzazione del nuovo impianto di compostaggio, accredita la conclusione a cui è pervenuta la Regione e confermata dalla stessa relazione di verificazione – quest’ultima anche attraverso l’utilizzo del metodo cd. cartolare (cfr. pg 16 lett. a) – della realizzazione del progetto in area industriale, con conseguente estraneità della dislocazione del medesimo impianto dall’area agricola.

Sotto altro profilo va richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui: …le valutazioni di compatibilità ambientale sono espressione della discrezionalità tecnica della Pubblica amministrazione non suscettibile di sindacato in sede di legittimità in assenza di incongruenze istruttorie e motivazionali.. (T.A.R. Lazio, sez. I, 01/12/2017, n.11921).

Del resto la discrezionalità che il legislatore conferisce alla amministrazione non si esaurisce in un mero giudizio tecnico - in quanto tale suscettibile di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione - ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, da cui discendono pregnanti limiti al sindacato giurisdizionale sulla determinazione finale emessa: tali valutazioni tecniche, caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall'opinabilità dell'esito della valutazione, sfuggono infatti in via generale al sindacato del giudice amministrativo, non potendo questo sostituire una propria opinabile valutazione a quella dell'Amministrazione.

L’insussistenza nel caso all’esame di valutazioni manifestamente illogiche, irrazionali, ed arbitrarie, conduce, dunque, alla reiezione dei riuniti ricorsi.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti, stante la complessità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, previa riunione dei tre ricorsi, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Referendario